Responsabilità patrimoniale dei soci sas – approfondimenti

Come raggruppare le società in base alla loro autonomia patrimoniale

E' possibile raggruppare le società presenti nel nostro ordinamento giuridico in base alla loro autonomia patrimoniale.

Al grado di correlazione esistente tra il patrimonio personale dei soci e quello della società corrisponde, infatti, un diverso conseguente regime di responsabilità patrimoniale dei soci nei confronti dei terzi creditori.

Diremo che una società è caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta laddove esiste una completa indipendenza del patrimonio della società da quello dei soci.

Parleremo, invece, di società con autonomia patrimoniale imperfetta quando non esiste una netta separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci.

Le società di persone sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta e, dunque, i creditori della società possono rivalersi anche sui beni dei soci, nel caso in cui il patrimonio societario fosse insufficiente.

Com'è noto, le società di persone si dividono in:

  1. società in nome collettivo, in cui tutti i soci sono responsabili in ugual misura e con tutto il loro patrimonio delle obbligazioni della società;
  2. società in accomandita semplice in cui:
    • i soci accomandatari rispondono delle obbligazioni in ugual misura e con tutto il loro patrimonio;
    • i soci accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito in società;
  3. società cooperative a responsabilità illimitata, caratterizzate da scopi mutualistici, in cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali in ugual misura e con tutto il loro patrimonio.

Responsabilità patrimoniale per i soci SAS - società in accomandita semplice

In questo articolo ci occuperemo di alcuni aspetti peculiari delle società in accomandita semplice in ordine alla responsabilità patrimoniale dei soci verso i terzi creditori.

La società in accomandita semplice è l’unica tra le società di persone, previste dal nostro ordinamento per lo svolgimento di una attività commerciale, ove coesistono due differenti categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti, che si differenziano tra di loro per il diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, in ragione del differente ruolo svolto all'interno della compagine sociale.

La responsabilità patrimoniale dei soci nelle società in accomandita semplice è regolata dall'articolo 2313 del codice civile: nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Società in accomandita semplice (SAS) - Perdita del beneficio della responsabilità limitata per il socio accomandante

Attenzione però: l'articolo 2317 del codice civile dispone che per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali. E, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2041 del 26 febbraio 1998, ha precisato che la perdita del beneficio della responsabilità limitata per il socio accomandante non richiede un atto di autonoma iniziativa negli affari sociali ma può derivare anche dalla partecipazione ad un atto di gestione intrapreso dagli accomandatari.

Ad esempio, la sottoscrizione di un contratto di affitto d’azienda da parte del socio accomandante integra, in concreto, una violazione dell'articolo 2313 del codice civile, con la conseguente perdita del beneficio di responsabilità limitata.

Società in accomandita semplice (SAS) - Nessun beneficio di escussione per il socio accomandatario

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18312 del 30 agosto 2007, hanno sancito che il socio accomandatario è illimitatamente e direttamente responsabile e va quindi considerato debitore al pari della società. In altre parole, non è previsto per il socio accomandatario il beneficio di escussione per cui il creditore, prima di aggredire i beni del socio accomandatario, debba procedere necessariamente nei confronti della società in accomandita.

8 Settembre 2013 · Marzia Ciunfrini


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