Requisiti ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per pagamento a rate della cartella esattoriale

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La dichiarazione sostitutiva unica serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama prestazioni sociali agevolate.

Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l’accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.

), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche ompetenti.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – l’indicatore della situazione economica ISE e l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l’ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

La dichiarazione sostitutiva è detta unica perché si compila una sola volta l’anno e vale per tutti i omponenti il nucleo familiare.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. A questo proposito, è utile ricordare che l’ISEE non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, però, tutte le volte che è necessaria la raccolta di informazioni economiche sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate, questa deve avvenire utilizzando la dichiarazione sostitutiva descritta in queste istruzioni.

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

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28 Giugno 2008 · Paolo Rastelli


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2 risposte a “Requisiti ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per pagamento a rate della cartella esattoriale”

  1. Ferdinando Onorato ha detto:

    Con la direttiva n. 25 del 1° luglio 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rateazione delle somme, iscritte a ruolo, superiori a 50mila euro, alla luce degli interventi operati con la manovra d’estate (decreto legge n. 112/2008).

    Con l’abolizione dell’obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge; tuttavia, per le dilazioni già concesse continueranno ad applicarsi le garanzie prestate dagli interessati.
    Resta fermo il fatto che l’Agente per la Riscossione è tenuto, comunque, a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ed il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la decadenza dell’agevolazione.
    Permane la valutazione dell’indice di liquidità per società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici.
    Anche per le scadenze si registra un cambiamento: le rate non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
    Comunque, nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata dovrà continuare ad essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

  2. Equitalia ha detto:

    Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione

    – Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.

    – Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    – La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

    – Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.

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