Contratto di rendita vitalizia e vitalizio alimentare – analogie e differenze

Il contratto di rendita vitalizia è regolato dall'articolo 1872 del codice civile: la rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale, per donazione o testamento.

Così anche per il contratto atipico di vitalizio alimentare: qui, tuttavia, le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle proprie qualità personali.

Il vitalizio alimentare, come il contratto di rendita vitalizia, ha natura aleatoria: in esso l'alea, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità' e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute. Nel vitalizio alimentare l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia, in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario.

La connotazione di aleatorietà del contratto di vitalizio alimentare involge, oltre all'elemento della durata della prestazione assistenziale (che non è prevedibile, costituendo la morte del vitaliziato un evento incerto), anche quello della obiettiva consistenza della prestazione che il vitaliziante è tenuto ad eseguire: prestazione suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (tra cui, soprattutto, quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato) e che obbligano il vitaliziante a sostenere le spese per l'assistenza medica e infermieristica nonché per le terapie riabilitative di cui può necessitare il beneficiario.

Si tratta di principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 8209/2016.

13 Ottobre 2017 · Carla Benvenuto




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!