Regolazione giudiziale dei debiti

Cosa è la regolazione giudiziale dei debiti

Quando tutti gli sforzi per una regolazione extragiudiziale dei debiti sono falliti, il creditore può avviare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Ai sensi dell'articolo 2910 del codice civile il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Il creditore può scegliere tra diverse procedure esecutive (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare o immobiliare), dando inizio anche a più procedimenti contemporaneamente.

Consiglio: cercate di trattare con i creditori, in quanto fino al pignoramento o alla prima udienza nel pignoramento immobiliare è sempre conveniente. L'esecuzione forzata può essere promossa soltanto in forza di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile. I titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 474 codice di procedura civile sono:

  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Inoltre dal momento dell'entrata in vigore del d.l. 35/2005 sono considerati titoli esecutivi anche le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, ad es. un contratto di mutuo tra privati, le cui firme siano state autenticate.

Soltanto chi è in possesso di un titolo esecutivo o chi ha ottenuto dal Tribunale tramite il proprio legale un decreto ingiuntivo - al quale il debitore non si è opposto entro 40 giorni - può notificare allo stesso l‘atto di precetto.

Dal momento della notifica del precetto il debitore ha 10 giorni per pagare; se non paga, il creditore può notificare al debitore il pignoramento entro 90 giorni dalla notifica del precetto. Solo qualora siano ravvisabili obiezioni legali rilevanti al pagamento di quanto ingiunto, perché il debitore sostiene che il pagamento non sia dovuto o l‘importo del credito non sia esatto, lo stesso potrà opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dall'avvenuta notifica del decreto.

Trascorsi i 40 giorni senza che il debitore si sia opposto al decreto ingiuntivo, quest’ultimo viene dichiarato esecutivo e non può più essere impugnato. Se il credito fatto valere dal creditore con il decreto ingiuntivo sussiste, non ha senso ricorrere ai mezzi giuridici (fare opposizione), mentre è indispensabile cercare il confronto con il creditore su delle proposte di pagamento o rivolgersi al servizio consulenza debitori.

Consiglio: Quando si nutrono dubbi circa la correttezza e la legittimità dell‘ingiunzione ricevuta, è importante lasciarsi consigliare in diritto. È possibile fare opposizione solo tramite un avvocato.

Cosa è il pignoramento presso terzi

Secondo la legge italiana possono essere pignorati i crediti del debitore verso terzi. Crediti del debitore possono essere stipendi, pensioni, crediti bancari, utili aziendali del libero professionista, provvigioni. Possono essere pignorate anche cose del debitore che sono conservate o utilizzate da terzi. l principio è che i crediti possono essere interamente pignorati, ma il legislatore ha stabilito alcuni limiti per il pignoramento di stipendi/salari. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio/salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (TFR), possono essere pignorate entro il limite della misura di un quinto (20%). I crediti alimentari possono essere pignorati fino al 30% (impiegati pubblici) e fino al 50% (impiegati privati). Il limite del 50% non può essere mai superato. Anche le pensioni di principio sono pignorabili.

I crediti impignorabili vengono elencati nell‘articolo 545 codice di procedura civile. Rientrano in questa categoria tra l‘altro i crediti per alimenti.

La forma più importante di pignoramento presso terzi è il pignoramento dello stipendio/salario. I crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (ad es. datore di avoro) vengono pignorati ed il ricavo viene corrisposto al creditore procedente.

Esempio:
la signora X deve al signor Y una certa somma di denaro. La signora X non può o non vuole pagare; perciò il signor Y pignora lo stipendio della signora X. La signora X vanta dei crediti verso il suo datore di lavoro per il lavoro prestato dalla stessa. A seguito del pignoramento solo una parte di questo credito può essere pagato al signor Y.

Attenzione:
Se è già in corso un pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto, gli altri creditori per poter pignorare nuovamente lo stipendio devono attendere che il pignoramento in atto giunga a termine.

Consiglio: cercate fino al momento dell'assegnazione di ottenere la conversione del pignoramento presso terzi in un pagamento rateale. Presupposto è il pagamento immediato del 20% del debito e il pagamento del restante importo al massimo in 18 rate mensili.

Il pignoramento delle cose mobili di proprietà del debitore

Pignoramento mobiliare indica il pignoramento di cose mobili in proprietà del debitore.

Attenzione: quando si presenta a casa l’ufficiale giudiziario il debitore ha l’ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell‘ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.

Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario inizia il pignoramento mobiliare. Munito del titolo esecutivo e del precetto compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro (ad es. per pignorare l'automobile). Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi (ad es. l‘auto del debitore è parcheggiata nel garage di un parente) l‘ufficiale giudiziario è munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.

L’ufficiale giudiziario stima e valuta - anche con l’aiuto di esperti - i beni pignorabili. Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell‘atto di pignoramento.

L’ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore che ai sensi dell'articolo 495 codice di procedura civile può chiedere la conversione del pignoramento in un pagamento rateale. Questa richiesta deve essere formulata prima della disposizione della vendita o dell‘assegnazione delle cose. Inoltre il debitore deve essere invitato ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che - in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto - le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. In quest’ultimo caso il debitore non riesce ad avere conoscenza dello stato del procedimento.

Il pignoramento mobiliare è stato modificato dalla riforma del 2006, la quale ha introdotto la possibilità di un „pignoramento virtuale”. Quando l’ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore, deve invitare il debitore ad indicare altre cose pignorabili e il luogo in cui si trovano.

Se il debitore non rende immediatamente questa dichiarazione all‘ufficiale giudiziario ha tempo 15 giorni per effettuarla presso la sede degli ufficiali giudiziari. È responsabile penalmente il debitore che nasconda dei beni pignorabili o fornisca informazioni false su di essi. Se il debitore dichiara che esistono altre cose di valore (ad es. crediti bancari, crediti verso terzi), queste cose vengono automaticamente pignorate e il debitore non può più disporre di esse.

Inoltre con la riforma del 2006 è stata introdotta un‘altra novità: la possibilità per l’ufficiale giudiziario di rivolgersi all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche er individuare dei beni pignorabili. A tal fine sono necessarie da un lato l’istanza del creditore e dall'altro l’insufficienza delle cose pignorabili alla soddisfazione di tutti i creditori. Qualora il debitore sia un imprenditore, l’ufficiale giudiziario può esaminare anche le scritture contabili al fine di individuare le cose ed i crediti pignorabili.

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute nel quale descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile, di un esperto stimatore. Inoltre viene redatto processo verbale della relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. L’ufficiale giudiziario nomina anche un custode: di solito lo stesso debitore. Il processo verbale con il titolo esecutivo ed il precetto devono essere depositati in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Al momento del deposito è compito del cancelliere formare il fascicolo dell'esecuzione.

Se l’ufficiale giudiziario non trova cose pignorabili, redige un processo verbale negativo, nel quale dà atto che non sono stati trovati beni pignorabili. Ciò non esclude che l’ufficiale giudiziario possa recarsi dal debitore un‘altra volta per cercare dei beni pignorabili. Un processo verbale negativo però rappresenta un privilegio nei confronti dei creditori chirografari (creditori non privilegiati).

Il legislatore nell‘articolo 514 codice di procedura civile ha elencato le cose mobili impignorabili. Fra queste vi sono: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.

Tuttavia sono esclusi i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore dopo l’entrata in vigore della riforma del processo civile sono pignorabili nel limite di un quinto.

Spesso ci si chiede se il televisore, l‘impianto stereo, l'automobile o il computer siano pignorabili. Si può dire che il televisore e l‘impianto stereo sono pignorabili in ogni caso; l'automobile e il computer di norma sono pignorabili, tranne il caso in cui il giudice dell‘esecuzione dichiari la parziale impignorabilità dei beni a seguito di istanza del debitore, in quanto indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere di quest‘ultimo.

Le restanti cose, trovate dall'ufficiale giudiziario nell‘appartamento del debitore o nel luogo dove il debitore svolge la propria attività, sono di principio pignorabili. Se vi siano cose di proprietà di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario. Inoltre è opportuno presentare fatture o altri documenti per provare che non appartengono al debitore.

L’ufficiale giudiziario lo annoterà nella relazione ma può - se non individua beni utilmente pignorabili oppure se le cose ed i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore e in caso di dubbio - pignorare anche le cose di proprietà di terzi. Se vengono pignorate cose appartenenti a terzi, il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcigli i danni. Il proprietario della cosa deve chiedere il creditore procedente di sospendere l’esecuzione forzata; se il creditore procedente non sospende l’esecuzione, l’unico rimedio per il vero proprietario è l’azione giudiziale.

Domande e risposte sul pignoramento mobiliare

Si deve aprire la porta all'ufficiale giudiziario?

Sì, perché, se non si apre la porta, l’ufficiale giudiziario farà forzare la serratura a spese del debitore. Così il debitore si accollerà oltre a tutte le altre spese anche quelle dell‘intervento del fabbro e dell'installazione di una nuova serratura.

Quando può essere eseguito il pignoramento?

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né al di fuori degli orari indicati dalla legge, salvo che ne sia data autorizzazione dal Tribunale. Il pignoramento di regola non può eseguirsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Come può il coniuge del debitore provare che è proprietario del bene da sottoporre a pignoramento?

Per il coniuge del debitore valgono le stesse regole che si applicano per il terzo ai sensi dell'articolo 619 codice di procedura civile. Il terzo - così come il coniuge - che pretenda di essere il proprietario o di esercitare un altro diritto reale sui beni pignorati, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o ’assegnazione del bene. Se i coniugi vivono in regime di separazione dei beni, farà valere la proprietà personale sul bene; se si applica la comunione dei beni, si richiamerà alla comproprietà. In caso di opposizione tardiva - quando in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa - i terzi possono fare valere i propri diritti sulla somma ricavata.

Cosa succede ai beni pignorati?

I beni pignorati vanno messi all'asta nel luogo in cui è avvenuto il pignoramento o in altro luogo. L‘importo ricavato viene imputato dapprima alla copertura delle spese di procedura, poi il giudice distribuisce la somma restante tra i creditori che vantano privilegi in ragione dell‘ordine di rango. Se non possono essere soddisfatti tutti i creditori, rimane aperto un debito residuo.

Cosa è il pignoramento immobiliare

Per pignoramento immobiliare si intende l’esecuzione forzata a carico dell'immobile casa, fondo, appartamento) del debitore al fine di ottenere la soddisfazione di un redito. Oltre ai beni immobili sopra indicati possono essere sottoposti a vendita forzata anche altri diritti reali del debitore, come ad es. il diritto di usufrutto o il diritto di superficie.

L’entrata in vigore della riforma in materia di esecuzione forzata in data 01.03.2006 ha comportato un mutamento nel regime del pignoramento immobiliare. Il fine della riforma è di accelerare i tempi del procedimento e di allineare i prezzi di vendita ai prezzi di mercato. Per questo sono state introdotte nuove regole, come ad es. l’obbligo di nominare un custode per l’immobile e l’obbligo di pubblicare il provvedimento (istanza di acquisto) che dispone la vendita e la stima dell'immobile pignorato su appositi siti internet.

Inoltre nel caso di un pignoramento che riguardi soltanto una quota dell'immobile (ad es. 1/5 di un appartamento o di una particella edilizia) viene automaticamente instaurato un procedimento di divisione, se l’immobile è divisibile e se la quota pignorata può essere venduta entro il termine fissato del giudice ed al prezzo stimato del consulente tecnico. Se ciò non è possibile, viene messo all'asta l’intero immobile (e dunque anche le porzioni non pignorate) ed il ricavato viene diviso fra i proprietari.

Dal pignoramento alla vendita della casa - il procedimento esecutivo

Ogni processo in materia civile - e anche il procedimento esecutivo - è costruito sul rispetto di determinati termini. Per le parti processuali è fondamentale osservare questi termini. Così se ad es. non viene osservato il termine entro il quale è possibile chiedere la conversione del pignoramento ex articolo 495 codice di procedura civile, tale richiesta non può essere più avanzata.

Precetto ed atto di pignoramento

Il creditore che vuole iniziare un pignoramento immobiliare deve essere in possesso di un valido titolo esecutivo. Rappresenta un titolo esecutivo - come già detto - non soltanto una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno bancario o una cambiale ma, per quel che riguarda i debiti pecuniari, anche una scrittura privata autenticata.

Il precetto

Con il precetto - che deve essere notificato personalmente al debitore - quest‘ultimo viene intimato al pagamento della somma dovuta entro 10 giorni dalla notifica del precetto. Se il debitore non paga entro 10 giorni o se non solleva opposizione circa la correttezza formale del precetto entro 20 giorni dalla notifica, il creditore può iniziare il pignoramento entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto. Il precetto diviene inefficace, se nel termine di 90 giorni non viene avviata l’esecuzione; eventualmente dovrà essere notificato un precetto in rinnovazione al debitore.

L’atto di pignoramento contiene una serie di avvertimenti importanti per il debitore, come ad es. l’avvertimento che può essere chiesta la conversione del pignoramento o l’invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o di elezione del domicilio.

Consiglio: seguite in ogni caso in questa fase del procedimento l’invito dell'ufficiale giudiziario di eleggere domicilio presso la cancelleria delle esecuzioni. Se non vi attivate in tal senso, le successive notifiche o comunicazioni a voi dirette saranno effettuate presso la cancelleria e non potrete più avere alcuna conoscenza diretta delle ulteriori fasi del procedimento. Ciò può comportare effetti negativi soprattutto in relazione all‘esercizio del diritto di opposizione contro le azioni promosse.

Attenzione: Il precetto è più di una semplice monitoria. Con il precetto si inizia l’esecuzione forzata!

Istanza di vendita

L’istanza di vendita deve essere depositata in Tribunale entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Entro 120 giorni dal deposito dell'istanza il creditore procedente deve depositare presso la cancelleria i documenti necessari. Il termine può essere prorogato per una sola volta ed al massimo per ulteriori 120 giorni.

Il Tribunale nomina un esperto per la redazione della perizia, con la quale viene stabilito il valore dell'immobile pignorato. La perizia deve essere depositata in Tribunale almeno 45 giorni prima della data fissata per la prima udienza e notificata sia al debitore che al creditore

Consiglio: collaborate con l’esperto, altrimenti il Tribunale può nominare un custode dell'immobile che, in seguito, può procedere alla liberazione dell'immobile pignorato.

Prima udienza

La prima udienza si tiene entro 90 giorni dal deposito della documentazione relativa all‘istanza di vendita. Il Tribunale dispone l’ordinanza di vendita e fissa inoltre i due termini per la vendita senza incanto e la vendita con incanto. In alternativa può delegare le operazioni di vendita anche ad un libero professionista. Il Tribunale inoltre può decidere sull’eventuale divisione dell'immobile, nominare un ccustode o disporre la liberazione dell'immobile, negando il diritto di abitazione al debitore.

Gli obblighi del custode sono molteplici e consistono soprattutto nell‘amministrazione dell'immobile pignorato. Inoltre deve permettere agli interessati di poter visitare l’immobile e controllare se viene pagato l‘eventuale affitto. Procede alla liberazione dell'immobile in caso di mora nel pagamento o nel caso di scadenza dell'affitto.

Ordinanza di vendita

Il Tribunale o la ditta incaricata di vendere l’immobile fissano il prezzo di vendita dell'immobile, l‘ammontare della cauzione, la forma della pubblicazione, il termine entro il quale devono essere proposte offerte d’acquisto irrevocabili ed un termine entro il quale devono essere esaminate le offerte d‘acquisto proposte. Se perviene soltanto un‘offerta d’acquisto, sarà subito accolta.

Qualora l’offerta d’acquisto non superi il prezzo base del 20%, i creditori procedenti o il giudice dell‘esecuzione possono optare per la vendita con incanto. In tal caso l‘offerta viene restituita. Se sono state presentate più offerte si procede con la gara e l‘aggiudicazione del bene avviene in modo definitivo. Non esiste infatti alcuna possibilità di aumentare l‘offerta formulata.

Se non è stata presentata alcuna offerta la vendita del bene oggetto di pignoramento avviene con incanto. In caso di esito negativo i creditori possono chiedere l’aggiudicazione diretta dell'immobile. L’istanza per l’aggiudicazione diretta deve essere presentata in Tribunale 10 giorni prima dell'udienza fissata per la vendita con incanto. Nel caso in cui l‘istanza in questione non venga depositata e l’immobile non possa essere venduto il Tribunale ha diverse possibilità.

Lo stesso può:

  • ordinare l’amministrazione giudiziaria;
  • fissare una nuova udienza per la vendita con l’incanto lasciando il prezzo base inalterato;
  • abbassare il prezzo base del 25% e fissare nuovi termini (tra 60 e 90 giorni) per la presentazione di nuove offerte;
  • ordinare un nuovo incanto, nel quale il prezzo base rimane inalterato ma altre condizioni mutano (ad es. il termine di pagamento).

Quando l’immobile viene venduto all'incanto è possibile aumentare l’ultima offerta.

L’offerta può essere formulata da chiunque ma deve pervenire entro 10 giorni all'aggiudicazione e risultare superiore al prezzo di aggiudicazione di almeno un a quinto (20%). Verrà depositata in un plico chiuso e sarà necessariamente accompagnata da una cauzione pari al doppio di quella originaria. Il giudice dell'esecuzione dispone la pubblicazione della nuova ordinanza di vendita, fissa un termine entro il quale possono essere presentate altre offerte e la data della gara. Alla gara possono partecipare tutti i partecipanti del primo incanto tranne la persona che ha depositato l’offerta aumentata e quella che si è aggiudicata il bene al primo incanto. Condizione essenziale è che la cauzione originaria venga raddoppiata.

Possibilità di regolazione nell’esecuzione forzata

L’esecuzione forzata può essere sospesa se

  • il debitore paga l’intero debito entro il giorno dell'asta e tutti i debitori depositano in Tribunale una dichiarazione di rinuncia;
  • il debitore, prima che venga disposta la vendita o l‘aggiudicazione, deposita una istanza di conversione del pignoramento in pagamento rateale. Presupposto fondamentale è che il 20% dei debiti vengano pagati immediatamente ed il resto del debito in massimo 18 rate. Ciò vale non solo per il pignoramento mobiliare ed immobiliare ma anche per il pignoramento presso terzi. I relativi moduli si trovano nella cancelleria delle esecuzioni presso il Tribunale;
  • tutti i debitori in possesso di titolo esecutivo chiedono almeno 20 giorni prima dell'asta la sospensione dell'esecuzione per un massimo di 24 mesi. Se non c‘è una dichiarazione di rinuncia o una istanza di sospensione, è possibile ottenere un rinvio della esecuzione solo con il consenso degli offerenti;
  • • nessuno prosegue il procedimento di divisione avviato dal Tribunale (articolo 630 codice di procedura civile); entro 10 giorni dalla decadenza del termine di sospensione del procedimento non viene depositata l’istanza da parte dei creditori procedenti ai fini della riassunzione del procedimento.

Per il debitore è importante sapere che:

  • se non riesce a procurarsi l’intero importo è comunque sensato che faccia una proposta seria ai creditori. Normalmente i creditori sono disposti a trattare, soprattutto usando il valore dell'immobile risulti pari o inferiore all'importo dovuto ai creditori;
  • vale la pena di agire presto: più tempo passa, più spese ci sono. Sono a carico del debitore tutte le spese del procedimento e le spese legali dei procuratori delle controparti. Ad es. se si trova un accordo con i creditori prima che il consulente tecnico abbia redatto la sua perizia è possibile evitare di pagare la nota spese del consulente che può raggiungere sino al 3% del valore stimato dell'immobile. Nel caso in cui l'asta venga tempestivamente evitata si risparmia sulle spese di pubblicazione della stessa (fino ad Euro 1.500,00 per pubblicazione);
  • è consigliato trattare con tutti i creditori che possono chiedere la vendita dell'immobile, ossia i creditori in possesso di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo), di atto ricevuto da notaio (ad es. contratto di mutuo), di cambiali, assegni altri titoli privati autenticati. Basta non raggiungere l‘accordo anche con un solo creditore perché quest‘ultimo possa chiedere l’esecuzione forzata dell'immobile;
  • per essere certi di aver contattato tutti i creditori è opportuno verificare presso il Tribunale se altri creditori siano intervenuti nel procedimento o abbiano promosso un procedimento separato;
  • gli accordi trovati con i creditori devono avere forma scritta e riportare la sottoscrizione di entrambe le parti, così da evitare spiacevoli sorprese;
  • se il debitore non è in grado di procurarsi i soldi necessari è consigliabile che si attivi personalmente per trovare un acquirente dell‘immobile. Così la prima asta non andrà deserta ed il prezzo ridotto del 25%. Ciò è utile soprattutto nei casi in cui il valore dell'immobile sia più alto dell'importo dovuto ai creditori.

Per eventuali comproprietari è importante sapere che quando l‘immobile pignorato risulti in comproprietà - sebbene vi siano comproprietari privi di debiti - il Tribunale può vendere l’intero immobile (cioè anche la quota del comproprietario) ai sensi dell'articolo 600 codice di procedura civile. Questo caso si verifica quando non venga chiesta o non sia possibile la divisione materiale del bene.

Quando il Tribunale dispone la divisione significa che appare probabile la vendita della quota per il valore stimato.

Per porre una domanda  sulla regolazione giudiziale dei debiti, sul pignoramento mobiliare ed immobiliare, sul precetto e sull'atto di pignoramento, sulle cause di sovraindebitamento, sul come uscire da una situazione di sovraindebitamento, sui debiti e su tutti gli argomenti correlati, clicca qui.

12 Giugno 2012 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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3 risposte a “Regolazione giudiziale dei debiti”

  1. Cristiano ha detto:

    Vorrei porre una domanda su precetto e pignoramento: io ero liquidatore di una ditta (s.a.s.), dovevo avere dei soldi da un’altra ditta, quindi le ho fatto causa mentre la mia dita era già in liquidazione, il giudice ha dato la provvisoria esecuzione e quindi il mio credito è stato saldato ma la controparte fece ricorso (non so se è il termine giusto)e quindi il procedimento continuò nonostante io abbia incassato quanto dovutomi. Durante quest’ultimo procedimento il commercialista mi suggeri di chiudere definitivamente la società e cosi facemmo. Adesso ha vinto la causa definitivamente e con condanna x la controparte al risarcimento delle spese sia legali che processuali. Ma la sentenza è a nome della società e la controparte scoprendo che èè stata chiusa non vuole pagare.
    La domanda è io in qualità di liquidatore ho diritto di fare il precetto x avere quanto mi spetta facendo riferimento alla sentenza del giudice? Ho qualche possibilità ottenere il pignoramento? Ci sono sentenze analoghe alla mia in cassazione o in altri testi?
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Il suo avvocato, il suo commercialista cosa le dicono?

      Io la ringrazio di tanta fiducia, ma le pare che si possa esprimere un parere qualsiasi dopo 10 righe di descrizione del fatto e tre di domande?

  2. c0cc0bill ha detto:

    salve,
    volevo gentilmente sapere se dopo l’aggiudicazione all’asta dell’immobile è possibile rinegoziare con il creditore, magari offrendo una cifra più alta.
    grazie

    Commento di simona | Sabato, 1 Novembre 2008

    Dopo l’aggiudicazione tratti con il nuovo proprietario, non con il creditore.

    Certo che puoi trattare, se il nuovo proprietario ritiene di volerlo fare, mettendo l’immobile in vendita. Ma tratti un acquisto, non una rinegoziazione del debito.

    Dopo il pignoramento e prima dell’incanto ti viene offerta l’ultima chance: pagare il debito + le spese così come stabilito dal decreto ingiuntivo. Nè un euro in meno nè uno in più.

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