Regime patrimoniale da scegliere prima di lavorare con partita iva

Quale regime patrimoniale adottare con il coniuge?

Sto valutando una proposta di lavoro da espletare in regime di partita iva come libero professionista. Nella ipotesi malaugurata che nel tempo tale attività non prosegua per il meglio, quali azioni posso adottare per garantire a moglie e figlie la disponibilità dell'unica casa di proprietà?

Ad oggi sull'immobile non insiste alcun gravame, mentre per il regime patrimoniale sono in comunione dei beni.

Una ultima domanda riguarda le somme che l'azienda, da cui dovrò dimettermi, tratterrà in presenza di cessione di quinto.

Ossia, fermo restando che il TFR maturato sarà devoluto alla società finanziaria, le ulteriori spettanze quali tredicesima maturata, premio di esodo, ecc. vengono versate al sottoscritto o finiscono anch'essi nelle casse della finanziaria?

Regime patrimoniale di separazione dei beni per limitare guai futuri

Fondatissimi i suoi timori, tanto più che con un'attività professionale in regime di partita IVA, può andare storta anche se procede al meglio: basta solo pensare all'entità dei contributi da versare all'INPS per la gestione separata.

Come lei sembra essere giustamente consapevole, se qualcosa può esser fatto bisogna farlo prima che si formi un solo centesimo di debito. Non dopo.

Comunque, non ci sono soluzioni indolori e non invasive per preservare a moglie e figli la disponibilità dell'unica casa di proprietà, o delle risorse finanziarie per poterne locare una.

Una possibilità è quella banale di vendere la casa, optare per un regime patrimoniale di separazione dei beni e depositare il ricavato su un conto corrente intestato all'altro coniuge, non impegnato in attività professionali con partita IVA.

L'altra ipotesi è separarsi legalmente, concordando l'assegnazione della casa coniugale a moglie e figli. Abbiamo già ampiamente discusso in altri post su questa stessa pagina dei pro e dei contro di tale soluzione. Ad essi la rimando.

Per quanto attiene la cessione del quinto, nella determinazione della rata di rimborso, viene considerato uno stipendio netto mensile ricavato dallo stipendio annuo lordo, al netto delle trattenute e dell'Irpef, diviso dodici. Lo stipendio considerato non è dunque quello base, ma include anche la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima. Allora, nel momento in cui lei decide di lasciare l'azienda, il datore di lavoro dovrà effettuare il calcolo del 20% della retribuzione netta erogata (comprensiva dei ratei maturati per la tredicesima ed eventualmente per la quattordicesima) ed operare una compensazione con quanto da lei già versato per la cessione del quinto fino al momento delle dimissioni.

Il premio di esodo non può essere utilizzato per il parziale o totale rimborso della cessione del quinto.

25 Ottobre 2012 · Tullio Solinas


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