Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Può avvalersene chiunque (avendone i requisiti) abbia intrapreso una nuova attività nel 2015

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario semplificato per i contribuenti minimi ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 vale a dire il regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità, il regime contabile agevolato, il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Sono previste due sole eccezioni: la prima consente ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio, di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

La seconda eccezione prevede la proroga del regime fiscale di vantaggio per i soggetti che, avendone i requisiti, hanno intrapreso un'attività di impresa, arte o professione nel 2015 dopo l'entrata in vigore del decreto Milleproroghe (d.l. n. 192/2014).

Ora, la risoluzione numero 67/E del 23 luglio 2015 chiarisce che chi ha aperto una Partita IVA nel 2015, prima dell’entrata in vigore del decreto Milleproroghe, potrà comunque avvalersi del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Non importa se la proroga della disciplina di favore è intervenuta solo successivamente all'inizio dell’attività e se l'opzione non è stata esercitata contestualmente all'apertura della partita IVA.

La scelta potrà essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentare nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA.

27 Luglio 2015 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!