Avvio attività – regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un'attività professionale, la norma di cui all'articolo 13 legge 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre ad un'importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista.

Tale regime si applica per il primo periodo di imposta e i due successivi.

In sostanza, dal punto di vista contabile, chi si avvale di tale regime è unicamente tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva.

In altre parole, il professionista che si avvale del regime agevolato può provvedere personalmente alla tenuta della propria contabilità, anche avvalendosi dell'assistenza gratuita prestata dall'Agenzia delle Entrate competente ( tutoraggio), utilizzando i programmi presenti nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista strettamente fiscale, la scelta del regime in oggetto comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo: si noti bene che si tratta del reddito imponibile, ovvero del reddito prodotto al netto delle spese inerenti all'attività, sostenute nel periodo di imposta.

L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef, pertanto si versano regolarmente le altre imposte, ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).

I contribuenti dovranno, in particolare, corrispondere, in sede di dichiarazione annuale, l'acconto Irap (sempre, naturalmente, che sussista il presupposto dell'attività autonomamente organizzata), calcolato secondo le modalità previste ordinariamente [In tal senso la Circolare numero 59 del 18.6.2001 e la Circolare numero 8 del 26.1.2001 contenenti le disposizioni circa le modalità ordinarie di determinazione e versamento dell'imposta in via ordinaria].

Coloro che si avvalgono di questo regime possono godere anche di un credito di imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: infatti, ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro.

Dopo aver preso in considerazione i principali aspetti appetibili del regime fiscale di cui all'articolo 13, procediamo a verificare quali sono le condizioni necessarie per potervi accedere:

a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l'attività professionale, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un'importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fi ni dell'esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (articolo 13, comma 2, legge 388/2000).

Il regime fiscale agevolato ha la durata di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello di richiesta, allegato al provvedimento del 14.3.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari, appunto, il servizio di tutoraggio.

Il regime agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti dei compensi o ricavi sopra indicati.

Nella specie, il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l'importo di 30.987,41 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fi no a 46.481,12 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% detti limiti.

In tali situazioni l'intero reddito del lavoratore autonomo conseguito nel periodo d'imposta verrà assoggettato a tassazione nei modi ordinari (articolo 13, comma 3, Legge 388/2000)[ Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 8 del 26.1.2001, punto 1.5: "solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva"].

Il contribuente che apre per la prima volta la Partita Iva per l'esercizio della propria attività professionale e che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 13, comma 2, Legge 388/2000, può in tale sede richiedere di essere assoggettato al regime fiscale agevolato, ai sensi dell'articolo 13, Legge 388/2000.

Una volta presentata l'istanza, egli, al momento dell'effettuazione di un'operazione imponibile (prestazione professionale), dovrà emettere la fattura in duplice copia, consegnandone una al cliente e trattenendone una per sé.

A tal proposito, è molto importante ricordare che i redditi soggetti all'imposta sostitutiva non sono assoggettati alla ritenuta d'acconto

Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 8 del 26.1.2001, punto 1.7: "i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli articoli 13 e 14 della legge numero 388 del 2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef. Ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto.

Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti, che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientranti tra i componenti positivi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta. A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva. In caso di decadenza dai regimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto .

Per fare un esempio pratico, lo studio legale che versi dei corrispettivi ad un avvocato a fronte di una collaborazione professionale non dovrà operare la ritenuta.  In tal senso, dovrà essere indicata un'apposita dicitura in calce alla fattura, del tipo: "compensi non assoggettati a ritenuta ex articolo 13, Legge 388/2000".

Parimenti, il lavoratore autonomo dovrà conservare le fatture passive, emesse a fronte di acquisti posti in essere nell'ambito della propria attività professionale.

Le fatture attive e passive dovranno essere tenute e conservate in ordine cronologico, per ciascun periodo d'imposta, ma non dovranno essere registrate su alcuna scrittura contabile.

Le scadenze che dovranno essere tenute presenti dal professionista sono:

1) quella relativa al versamento annuale dell'imposta sostitutiva dell'Irpef (10% del reddito);

2) quelle relative al versamento dell'Irap, compresi gli acconti;

3) quella relativa al versamento (annuale) dell'Iva;

4) quella relativa alla presentazione annuale del mod. Unico, compresa la compilazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ove necessari.

Il contribuente dovrà infatti, sulla scorta dei dati risultanti dalle fatture attive e dalle fatture passive, autoliquidare le imposte dovute, provvedendo ai necessari versamenti, oltre che compilare e presentare la dichiarazione modello Unico.

A tal proposito, è utile sapere che il decreto legge 223/2006 convertito in Legge 248/2006, all'articolo 37, comma 49 ha previsto che "a partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di Partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo numero 241 del 1997".

Conclusivamente e ad alcuni anni dall'introduzione, è possibile affermare che tale regime incontra effettivamente le esigenze di chi inizia a svolgere un'attività professionale retribuita, anche, ma non solo, se il movimento degli affari non è di particolare entità.

Al di là degli aspetti prettamente "economici" (pagamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali regionali e comunali; non concorrenza del reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef, con conseguente eliminazione della progressività delle aliquote), non è di secondaria importanza la drastica semplificazione degli adempimenti contabili, che consentono ad un professionista, un po' attento e appena competente nell'utilizzo di strumenti informatici, di provvedere "in proprio" alla tenuta della contabilità ed all'adempimento degli obblighi fiscali, con un risparmio di costi di consulenza che, soprattutto all'inizio dell'attività professionale, non può che risultare gradito.

Gli adempimenti tributari  e l'assistenza erogata  dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente

Nella specie, con provvedimento del 14.3.2001, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che "i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (…)"

La richiesta di assistenza fiscale può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio, ovvero presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio locale (ora locale o territoriale) dell'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività.

Per le annualità successive alla prima la richiesta può essere presentata entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta. La richiesta di assistenza ha validità fino a revoca ed è trasmessa dall'ufficio locale (idem) al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. La revoca della richiesta di assistenza fiscale è effettuata secondo le modalità indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo. (…)

La scelta di farsi assistere dall'Agenzia delle Entrate negli adempimenti tributari comporta una serie di ottemperanze inevitabili relative alla comunicazione tempestiva dei dati contabili, infatti, il citato provvedimento del 14.3.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede che:

"i contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni sono effettuate rispettivamente:

- entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno;

- entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre;

- entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre;

- entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre.

Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi".

Il provvedimento 14.3.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate così prosegue:

"per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it, che si compone delle seguenti funzioni:

a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa, etc.), costituendo sul personal computer del contribuente una base informativa analitica relativa all'attività esercitata nell'anno, dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la compilazione delle dichiarazioni annuali nonché la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire del regime agevolato;

b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente al contribuente l'invio periodico dei dati contabili aggregati, l'invio della dichiarazione nonché la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio dovrà rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti previsti, imposte da pagare, etc.);

c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri redditi posseduti;

d) assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente al contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere generale (tecnico e normativo), nonché la formalizzazione, attraverso la posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate…".

Di fatto, il sistema garantisce l'effettuazione delle seguenti operazioni:

  1. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita ricevuta.
  2. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.
  3. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti, liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'Iva ed i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata.
  4. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, e la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet.
  5. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema informativo, comunica ai contribuenti assistiti, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale decadenza dal regime fiscale agevolato per la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, numero 388".

In buona sostanza, quindi, se avvalersi dell'attività di tutoraggio comporta una serie di adempimenti supplementari da parte del contribuente, l'assistenza offerta dall'Agenzia delle Entrate, tuttavia dà una certa tranquillità al professionista, che non si sente lasciato a sè stesso ma che risulta costantemente monitorato ed assistito da parte dell'Agenzia delle Entrate, che dapprima verifica la correttezza dei dati contabili presentati dal contribuente e poi provvede all'attività, contabile e di liquidazione, prodromica alla presentazione della dichiarazione mod. Unico ed ai versamenti d'imposta.
Passaggio al regime dei minimi

I contribuenti che hanno optato ad inizio attività per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, valido per il periodo di imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendo i requisiti, di applicare il nuovo regime dei contribuenti minimi.

Articolo a cura della dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Genova

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19 Giugno 2010 · Andrea Ricciardi


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