Redditometro » Via libera: accolte le disposizioni del garante privacy

Ok al redditometro: accolte dall'agenzia delle entrate le disposizioni del garante in materia di privacy. Facciamo chiarezza nel prosieguo dell'articolo.

E' arrivata la circolare dell'agenzia delle Entrate con gli ultimi dettagli: non si utilizzeranno le medie Istat per alcune spese. Accolto quindi, dal Fisco, il parere espresso dal Garante della privacy sul nuovo redditometro.

Via libera al redditometro con tutela della privacy

L’Agenzia delle Entrate sblocca il nuovo redditometro.

Sono state accolte, in una circolare, le osservazioni avanzate dall'Autorità per la protezione della privacy. Pertanto, non si utilizzeranno le medie Istat per il calcolo di alcune spese, per il nucleo familiare si farà riferimento ai dati del Comune mentre il cosiddetto fitto figurativo sarà utilizzato solo in fase di contraddittorio.

Le spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza restano fuori anche dal contraddittorio con il contribuente, oltre che dalla fase di selezione.

Solo nel caso in cui gli importi corrisposti per tali spese dovessero essere individuati puntualmente dall'Ufficio potranno essere oggetto di contraddittorio e concorrere quindi alla ricostruzione sintetica del reddito.

Per evitare che vengano selezionati contribuenti per i quali emerge uno scostamento individuale che potrebbe invece trovare giustificazione nel reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, l'Ufficio delle Entrate accende un faro sulla reale situazione del nucleo familiare prima ancora di inviare l'invito al contraddittorio grazie al collegamento telematico con l'anagrafe comunale.

Viene in questo modo risolto il problema del disallineamento tra Famiglia fiscale (costituita da contribuente e coniuge oltre che dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico) e Famiglia anagrafica (comprendente anche figli maggiorenni e altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico).

Il fitto figurativo, invece, ossia la spesa attribuita al contribuente che non risulta, nel comune di residenza, in possesso di un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, di locazione o di leasing immobiliare, oppure a uso gratuito, non viene preso in considerazione nella fase di selezione.

Sarà il contribuente, in sede di contraddittorio, a illustrare la sua condizione abitativa per cui l'Agenzia sostituirà la spesa per «fitto figurativo» con le «spese per elementi certi» connesse alle caratteristiche dell'immobile di cui dispone.

13 Marzo 2014 · Patrizio Oliva


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