Il reddito complessivo del nucleo familiare e la scala di equivalenza nel calcolo dell’ISEE

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e Indicatore della Situazione Economica (ISE)

L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente beneficiario della prestazione sociale come risultato del rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale: se indichiamo con ISR l'indicatore della Situazione Reddituale, con ISP l'indicatore della Situazione Patrimoniale, e con fattore di scala il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, avremo ISE = ISR + 20% ISP e ISEE = ISE / fattore di scala.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza del richiedente differisce (e quindi differisce l'ISEE) sulla base della tipologia di prestazione richiesta limitatamente alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi; le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La normativa è regolata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013.

La scala di equivalenza per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

  • Un componente del nucleo familiare fattore di scala pari a 1;
  • Due componenti del nucleo familiare fattore di scala pari a 1,57;
  • Tre componenti del nucleo familiare fattore di scala pari a 2,04;
  • Quattro componenti del nucleo familiare fattore di scala pari a 2,46;
  • Cinque componenti del nucleo familiare fattore di scala pari a 2,85;

Il parametro della scala di equivalenza é incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni al parametro della scala di equivalenza:

  1. a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  2. b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
  3. la maggiorazione di cui sopra (lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica (qui si intende convivenza per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) che non sia considerato nucleo familiare a se stante tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) - Componenti di reddito del nucleo familiare

L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie descritte nel seguito, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, il reddito di ciascun membro del nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti, riferite al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):

  1. reddito complessivo ai fini IRPEF;
  2. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
  3. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  4. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  5. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  6. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
  7. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria), non indicati nel reddito complessivo IRPEF. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 201/2011) non indicati nel reddito complessivo IRPEF, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In altre parole il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  8. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
  9. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) - Detrazioni

All'ammontare del reddito, devono essere sottratte alcune componenti (riferite al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU)

    . In particolare e fino a concorrenza:

  1. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
  2. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
  3. fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
  4. l'importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo (articolo 2135 del codice civile) svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
  5. fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
  6. fino ad un massimo di mille euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo percepito ai fini IRPEF - nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF - pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Indicatore della Situazione Reddituale - Spese o franchigie riferite al nucleo familiare

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, al netto delle detrazioni, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare e all'anno solare precedente la presentazione della DSU:

  1. nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione e' alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, prevista per il patrimonio immobiliare detenuto nell'ambito del nucleo familiare;
  2. nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, al netto della detrazione di mille euro, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto per la prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
  3. alternativamente alla lettera precedente, nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto per la prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
  4. nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità media, per ciascuna di esse, va sottratta una franchigia pari a 4.000 euro, incrementata a 5.500 se minorenni; nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, va sottratta una franchigia pari a 5.500 euro, incrementata a 7.500 se minorenni; qualora del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, va sottratta una franchigia pari a 7.000 euro, incrementata a 9.500 se minorenni. Tali franchigie possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Indicatore della Situazione Patrimoniale

L'indicatore della situazione patrimoniale é determinato sommando, per ogni membro del nucleo familiare, il valore dei patrimoni immobiliare e mobiliare.

Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.

Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 201/2011), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Indicatore della Situazione Patrimoniale - Il patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

  1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
  2. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non é esercitabile il diritto di riscatto;
  8. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, per il quale va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali .

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, così determinato, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

6 Gennaio 2019 · Giorgio Martini


Commenti e domande

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6 risposte a “Il reddito complessivo del nucleo familiare e la scala di equivalenza nel calcolo dell’ISEE”

  1. Giorgio ha detto:

    Ho una casa in comproprietà con la mia ex moglie che è stata assegnata a lei poiché vive con lei mia figlia: lLa domanda è questa casa rileva ai fini ISEE nel patrimonio immobiliare e non posso prendere reddito di cittadinanza. Assurdo direi poiché non ho altro reddito. È corretto inserimento in ISEE o dovrebbe non essere inserita e entrare nei diritti reali di godimento della mia ex?

    • Il coniuge non assegnatario della casa coniugale ha pienamente diritto al reddito di cittadinanza: egli, dopo la separazione, detiene solo la nuda proprietà del 50% dell’unità abitativa assegnata al coniuge affidatario della prole.

      Infatti, il coniuga affidatario della prole ed assegnatario della casa coniugale detiene la piena proprietà sul 50% dell’immobile ed il diritto di abitazione sul restante 50% dell’immobile, almeno fino a quando la figlia non sarà diventata economicamente indipendente ed il coniuge non assegnatario presenterà istanza al giudice della separazione per la modifica del precedente provvedimento di separazione.

      Qualora il CAF dovesse eccepire che nell’anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate risulta la piena comproprietà dell’immobile, il richiedente DSU/ISEE esibirà il provvedimento di assegnazione giudiziale dell’immobile in comproprietà e pretenderà la cancellazione della comproprietà dell’unità abitativa, che fu casa familiare. Infatti, nella DSU ISEE non vanno indicati i beni che il richiedente detiene in nuda proprietà.

  2. Anonimo ha detto:

    Mi trovo il saldo attivo in dic 2019 presso Cassa Risparmio Saluzzo di circa 15 k€, ud un saldo attivo presso Bancoposta di 3’957 euro, mentre la giacenza media complessiva è circa 9’000 euro. Il saldo attivo è dovuto ad un prestito appunto di 15 mila euro della prima banca, più un prestito di circa 10 k€ da INPS, quindi, a mio avviso, il saldo patrimoniale mobiliare è negativo, avendo 25 mila euro da restituire. Domanda: perché l’ISEE non ne tiene conto? Posso fare qualcosa? Grazie.

    • L’ISEE viene riferito al saldo e alla giacenza media del secondo anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non si tiene conto dell’esistenza del debito da rimborsare perchè si presume che se un soggetto attiva un prestito lo fa per il soddisfacimento di una precisa esigenza: acquisto di arredamento, di una automobile, il pagamento di un intervento chirurgico in clinica eccetera o di un viaggio di studi per il figlio, assumendo, in sostanza, che nemmeno la giacenza media ne venga influenzata dal momento che la liquidità resterebbe disponibile in conto corrente solo per qualche mese.

      Se, invece, il soggetto accede al credito esclusivamente per mantenersi disponibile un certo livello di liquidità, si presume che egli non abbia bisogno del sostegno pubblico.

  3. Anonimo ha detto:

    Vorrei sapere perché il fattore di scala equivalenze per due componenti del nucleo familiare è cambiato (in peggio ), aumentando notevolmente il tetto massimo del reddito ISEE annuo.

    Così facendo, tantissimi poveri pensionati si vedono negare oltre alla pensione di cittadinanza anche, tanti Bonus sociali.

    • Dovendo contenere la spesa pubblica per le prestazioni sociali gratuite, il governo ha deciso di privilegiare i nuclei familiari numerosi. Si tratta di una semplice direttiva di politica sociale.

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