Il Reddito di inclusione - Come si determina l'importo del beneficio economico
In via generale, !'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolalo sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro).
L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie.
Per determinarne l'ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.
Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.
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Stai leggendo Il Reddito di inclusione - Come si determina l'importo del beneficio economico • Autore Ludmilla Karadzic
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Lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale non incide sullo stato di disoccupazione per fruire del REI
Lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale non incide sullo stato di disoccupazione, in quanto i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato.
Parte il Reddito di inclusione
E’ partito il primo dicembre 2017 il Reddito d’Inclusione (REI), misura grazie alla quale l’Italia, con l’introduzione del decreto legislativo 147/2017, ha per la prima volta nella sua storia una legge sulla povertà: a renderlo noto è il Ministero del Lavoro, in data 27 novembre 2017.
Si tratta non solo di un sussidio economico, ma soprattutto di un programma di inserimento sociale e lavorativo che punta alla riconquista dell’autonomia delle famiglie più vulnerabili attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze.
Il Ministro Poletti ha commentato con entusiasmo l’introduzione del REI definendolo «uno strumento importante e un passo lungo un percorso che era partito con il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e che continuerà nel tempo».
I beneficiari. Come si legge nelle slide di presentazione allegate, diffuse in questi giorni dal Ministero del Lavoro, il REI è finanziato dal Fondo povertà e i beneficiari sono individuati sulla base dell’ISEE: la soglia di quest’ultimo è fissata a 6.000 euro.
I fruitori sono inizialmente, dal 1°gennaio al 30 giugno 2018, individuati tra i seguenti:
– nuclei con almeno un figlio minorenne;
– nuclei con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne);
– nuclei con una donna in stato di gravidanza;
– nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.
Con le risorse aggiuntive previste nella Legge di Bilancio, dal 1° luglio il REI diventa universale: vengono cioè meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso sono quelli economici.
Istruzioni operative. Contestualmente all’introduzione di questa nuova misura l’INPS, con il messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso al REI.
L’Atto dell’Istituto, dopo aver presentato le modalità di richiesta del beneficio, si concentra sulle competenze delle amministrazioni coinvolte, descrivendo poi requisiti familiari ed economici per concludere con incompatibilità e durata della misura.
Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo 147/2017 precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:
Con le risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio, dal 1° luglio il REI diventa universale: vengono cioè meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso sono quelli economici.