Cosa è il Reddito di inclusione (REI)


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Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà e si compone di due parti:

  1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
  2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare. Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es, centri per l’impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit.

Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

28 Novembre 2017 · Ludmilla Karadzic

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Commenti e domande

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  • Giorgio 3 Dicembre 2017 at 16:36

    Lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale non incide sullo stato di disoccupazione per fruire del REI

    Lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale non incide sullo stato di disoccupazione, in quanto i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato.

  • Mauro Di Giacomo 3 Dicembre 2017 at 16:24

    Parte il Reddito di inclusione

    E’ partito il primo dicembre 2017 il Reddito d’Inclusione (REI), misura grazie alla quale l’Italia, con l’introduzione del decreto legislativo 147/2017, ha per la prima volta nella sua storia una legge sulla povertà: a renderlo noto è il Ministero del Lavoro, in data 27 novembre 2017.

    Si tratta non solo di un sussidio economico, ma soprattutto di un programma di inserimento sociale e lavorativo che punta alla riconquista dell’autonomia delle famiglie più vulnerabili attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze.

    Il Ministro Poletti ha commentato con entusiasmo l’introduzione del REI definendolo «uno strumento importante e un passo lungo un percorso che era partito con il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e che continuerà nel tempo».

    I beneficiari. Come si legge nelle slide di presentazione allegate, diffuse in questi giorni dal Ministero del Lavoro, il REI è finanziato dal Fondo povertà e i beneficiari sono individuati sulla base dell’ISEE: la soglia di quest’ultimo è fissata a 6.000 euro.
    I fruitori sono inizialmente, dal 1°gennaio al 30 giugno 2018, individuati tra i seguenti:
    – nuclei con almeno un figlio minorenne;
    – nuclei con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne);
    – nuclei con una donna in stato di gravidanza;
    – nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.
    Con le risorse aggiuntive previste nella Legge di Bilancio, dal 1° luglio il REI diventa universale: vengono cioè meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso sono quelli economici.

    Istruzioni operative. Contestualmente all’introduzione di questa nuova misura l’INPS, con il messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso al REI.
    L’Atto dell’Istituto, dopo aver presentato le modalità di richiesta del beneficio, si concentra sulle competenze delle amministrazioni coinvolte, descrivendo poi requisiti familiari ed economici per concludere con incompatibilità e durata della misura.

  • Ornella De Bellis 29 Novembre 2017 at 12:30

    Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo 147/2017 precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

    1. cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
    2. residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
  • Annapaola Ferri 29 Novembre 2017 at 09:35

    Con le risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio, dal 1° luglio il REI diventa universale: vengono cioè meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso sono quelli economici.