Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza

È stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto legge 4/2019, il Reddito di cittadinanza, quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il reddito di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, il reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del reddito di cittadinanza, salvo dove diversamente specificato.

Requisiti di residenza e soggiorno

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente sia, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ·ovvero sia proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente sia residente in Italia in via continuativa da almeno lO anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Il nucleo familiare deve possedere un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore a 9.360 euro.

Il nucleo familiare deve possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30 mila.

Il nucleo familiare deve possedere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6 mila, accresciuta di euro 2 mila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila, incrementato di ulteriori euro mille per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro cinquemila per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo familiare.

Il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro seimila annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE.

Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

Requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Soggetti comunque esclusi dal reddito di cittadinanza

Non hanno diritto al Reddito di Cittadinanza i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Non hanno diritto al Reddito di cittadinanza i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Precisazioni sul nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del DPCM 159/2013, come di seguito specificato.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente quando e' stata pronunciata separazione giudiziale (articolo 711 del codice di procedura civile) o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando ne è stata ordinata la separazione (articolo 126 del codice civile); quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF (sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nell'anno di imposta hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e indipendentemente che la detrazione per familiare a carico sia stata fiscalmente fruita o meno), nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (qui si intende convivenza per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Precisazioni sul reddito familiare

Ai soli fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare, è determinato al lordo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare. Nel valore dei trattamenti assistenziali, tuttavia, non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del reddito di cittadinanza, non si includono tra i trattamenti assistenziali il bonus bebè e il bonus mamma domani.

Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito, ove ricorrano le condizioni per fruirne.

Beneficio economico

Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, su base annua, è costituito da una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro seimila annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ed una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare è concessa, in alternativa, una integrazione del reddito pari rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

Il beneficio economico della pensione di cittadinanza, su base annua, è costituito da una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 7.560 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ed una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 1.800 annui. Ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare è concessa, in alternativa, una integrazione del reddito pari rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità.

Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro mettendo a disposizione del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro le informazioni utili a definire il profilo di occupabilità.

Le richieste del reddito di cittadinanza possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS"). Il modulo di domanda è predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio

Le richieste per il reddito di cittadinanza possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l'INPS: Il modulo di domanda sarà predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce dall' Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta reddito di cittadinanza. In sede di prima applicazione l'emissione della Carta reddito di cittadinanza avviene in esecuzione del servizio affidato relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta reddito di cittadinanza permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza

E' fatto divieto del consumo di beni e servizi provenienti dal gioco di azzardo e che portano alla ludopatia, pena la revoca del beneficio.

Cause di decadenza e sanzioni

Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio economico, con dolo, fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni a fini ISEE o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, di cui altrimenti non sarebbe stato beneficiario, è punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il reddito di cittadinanza non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione.

La sanzione penale è altresì disposta nei confronti di soggetti terzi che con dolo collaborino al fine di occultare redditi o patrimoni del beneficiario al fine di favorirne l'illegittima fruizione del reddito di cittadinanza.

Le medesime sanzioni sono disposte qualora, nel corso della fruizione del reddito di cittadinanza, uno dei componenti il nucleo beneficiario svolga attività di lavoro irregolare per effetto del cui reddito, nel caso fosse stato dichiarato, avrebbe perso il diritto al beneficio.

È disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza qualora uno dei componenti il nucleo familiare non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; non aderisce ai progetti istituiti dal comune di residenza; rifiuta un'offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, ovvero, indipendentemente, dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio; non effettua le comunicazioni di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del reddito di cittadinanza maggiore; non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare.

La decadenza dal beneficio è altresì disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

5 Gennaio 2019 · Roberto Petrella




Commenti e domande

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2 risposte a “Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza”

  1. domenico_3 ha detto:

    Il mio quesito riguarda il minimo pignorabile della pensione: al momento tale minimo e’ costituito dall’importo dell’assegno sociale, circa 500 euro aumentato del 50% quindi 750 euro. Non appena sara varato a giorni il provvedimento governativo nella parte relativa all’importo massimo dell’assegno sociale, che dovrebbe essere aumentato a 780 euro, il minimo impignorabile, certificato dall’Inps, in caso di richiesta di disponibilità sulla pensione sarà di 780 euro, maggiorato della metà, vale a dire di 1.170 euro.

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