Per la domanda di reddito di cittadinanza gli stranieri extracomunitari esentati dall’obbligo di presentare la documentazione integrativa del paese di origine – Per attestare reddito percepito, patrimoni detenuti e composizione del nucleo familiare all’estero basterà una semplice autocertificazione
Come noto, il decreto legge 4/2019, in tema di reddito o pensione di cittadinanza, prevedeva l'obbligo, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti ...
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Come noto, il decreto legge 4/2019, in tema di reddito o pensione di cittadinanza, prevedeva l'obbligo, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di produrre in fase istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.
Con tale certificazione avrebbero dovuto essere comprovati i requisiti reddituali, nonché la composizione del nucleo familiare, per accedere al beneficio.
Ebbene, il nuovo governo, per venire incontro alle difficoltà dei cittadini extracomunitari nel reperire la documentazione necessaria nel paese di provenienza, ha deciso che per costoro basterà integrare la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza (o la pensione di cittadinanza) con una semplice autocertificazione, in cui dovranno essere dichiarati i requisiti reddituali e patrimoniali, nonché la composizione del nucleo familiare, esentandoli dall'obbligo di presentazione della certificazione attestante redditi, patrimoni e nucleo familiare effettuata dalle Autorità competenti del paese di origine.
E' quanto praticamente prevede il messaggio INPS 4516/2019, che ha mantenuto l'obbligo della di presentazione della certificazione dell’autorità estera competente - tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana - solo per i cittadini extracomunitari residenti in Italia ed originari di:
Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
Taiwan
Regno di Tonga
Insomma, la solita presa per i fondelli ai danni dei cittadini di nazionalità italiana ai quali, tramite DSU/ISEE e controlli incrociati nell'anagrafe patrimoniale dell'Agenzia delle Entrate, vengono contati anche i cosiddetti peli del culo.