Reddito e Pensione di Cittadinanza – Sanzioni amministrative e penali per chi dichiara il falso o contravviene agli obblighi di comunicazione delle intervenute variazioni reddituali e patrimoniali

Le verifiche preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso al Reddito di Cittadinanza (RdC) o alla Pensione di Cittadinanza (PdC), sono effettuate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), nello specifico dalla Direzioni Centrale entrate e recupero crediti, coadiuvato dagli Ispettorati del lavoro (Centri per l'Impiego), dal Comando dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro, dalla Guardia di finanza e dall'INAIL.

Per l'attività ispettiva, è stata messa a punto una specifica piattaforma informatica che consente di incrociare i dati dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza con tutte le informazioni detenute dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, infatti, è impegnato nelle attività di controllo successive alla concessione del Rdc, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro, anche in nero, svolto da soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario di Rdc o di PdC.

Come vengono punite penalmente le condotte finalizzate ad ottenere indebitamente il beneficio di RdC o PdC

L'articolo 7 del decreto legge 4/2019 individua le condotte illecite finalizzate ad ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza (o la Pensione di Cittadinanza) o a conservarne illegittimamente il godimento.

In particolare, il comma 1 punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Si tratta, pertanto, di una condotta rilevante in fase di presentazione della domanda di fruizione del Rdc. Il comma 2 del medesimo articolo punisce con la reclusione da uno a tre anni l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Tale fattispecie si configura, quindi, in un momento successivo alla concessione del beneficio. In proposito, va evidenziato che ai fini della configurabilità del reato non rileva lo svolgimento di un'attività lavorativa che risulta compatibile, in termini generali, con la fruizione del Rdc quanto, piuttosto, l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio.

Nell'ambito delle verifiche di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il personale ispettivo potrà pertanto rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle variazioni del reddito che, verosimilmente, può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro nero. Al riguardo, va ricordato che la normativa vigente pone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all'INPS tramite il modello Rdc/Pdc– Com Esteso, entro trenta giorni dall'inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio, a prescindere dall'invio, a cura del datore di lavoro, della comunicazione riguardanti le contribuzioni previdenziali ed assicurative. Analogamente, il reato, di cui al comma 1 dell'articolo 7 decreto legge 4/2019, si configurerà nei casi in cui l’attività lavorativa in nero sia stata intrapresa precedentemente all'istanza di Rdc (o PdC) ed il compenso percepito sia stato omesso all'atto di presentazione della domanda. In particolare assumerà rilievo la constatata omissione o la falsità delle informazioni sulla situazione reddituale del nucleo da fornire attraverso il modello INPS RDC/PDC – com ridotto, che attualizza le informazioni contenute nella DSU.

Per le altre comunicazioni relative alla variazione del reddito conseguente all'avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, la fattispecie penale si perfeziona qualora le variazioni di reddito non siano state comunicate entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, fermo restando l’obbligo di comunicazione, a pena di decadenza, dell’avvio dell’attività nel termine di trenta giorni.

Obblighi comunicativi delle variazioni patrimoniali la cui omissione comporta la decadenza dal beneficio

La normativa vigente dispone la decadenza, sospensione o revoca del beneficio in presenza di determinate circostanze: per quanto qui di interesse si ricorda che è disposta la decadenza del Reddito di Cittadinanza (o della Pensione di Cittadinanza) quando uno dei componenti il nucleo familiare viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie a cui abbiamo accennato nel precedente paragrafo, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa. E' disposta la decadenza dal beneficio anche nell'ipotesi in cui non sia stato comunicato, nel termine di trenta giorni, l’inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo.

Inoltre, qualora intervenga condanna in via definitiva o applicazione della pena, per coloro che hanno reso dichiarazioni mendaci oppure prodotto documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omesso le comunicazioni informative dovute, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo, è stato stabilito che l’INPS disponga l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è altresì disposta dall’INPS, con efficacia retroattiva (senza che sia necessaria la condanna penale) quando si accerta la semplice non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante.

Impiego di lavoratori che beneficiano del Reddito di Cittadinanza e applicazione della maxi sanzione amministrativa

La normativa vigente (articolo 7, comma 15 bis del decreto legge 4/2019), prevede l’applicazione dell’aumento del 20% degli importi dovuti dal datore di lavoro per utilizzo di lavoro irregolare, qualora assuma lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Al riguardo, fermo restando il provvedimento di sospensione dell’attività, il datore di lavoro dovrà procedere, in caso di accertamento di utilizzo di lavoratori che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo (in nero) accertato.

14 Agosto 2019 · Genny Manfredi


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