Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza – Le precisazioni dell’INPS dopo la conversione in legge del decreto 4/2019

Con la circolare 100/2019 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha inteso chiarire alcuni punti controversi del decreto legge 4/2019 nonché illustrare le principali modifiche introdotte dalla legge 26/2019 di conversione del decreto riguardante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza (di seguito rispettivamente RdC e Pdc).

Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso tutti gli uffici postali, ma anche in modalità telematica accedendo con SPID il portale

redditodicittadinanza.gov.it/" rel="nofollow">Reddito di Cittadinanza. La richiesta può essere effettuata altresì presso i centri di assistenza fiscale CAF e gli Istituti di Patronato.

Per la definizione del nucleo familiare il decreto-legge ha integrato la normativa ISEE sulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori. In particolare, viene precisato che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

Al riguardo, nella legge di conversione viene precisato che, laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Inoltre, in sede di conversione del decreto-legge, è stato previsto che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE: infatti la base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell’ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, eccetera).

Con riferimento alla scala di equivalenza per Rdc/Pdc, l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge definisce i parametri di calcolo nel seguente modo: parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

In sede di conversione in legge è stato previsto che il valore massimo è incrementato a 2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

Come è noto, il valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, che non deve superare la soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali, inoltre, sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

La legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La norma, peraltro, precisa che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge, e in tal caso deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.

In pratica entro il 31 gennaio 2020, se la comunicazione non avviene impicitamente attraverso la presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica 2020, devono essere comunicati (con modulo RdC/PdC Com Esteso) il saldo contabile attivo complessivo ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua complessiva al 31 dicembre 2019 relativa ai conti correnti dei componenti ill nucleo familiare, qualora superino le soglie appena sopra indicate.

Infine, come previsto dalla legge di conversione, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159/2013. Pertanto, laddove presente un minorenne nel nucleo familiare, rileva l'ISEE minorenni riferibile al nucleo in cui è presente il dichiarante, in luogo di quello ordinario.

Ciò significa, ad esempio, che se i nonni del minore decidono di far acquisire la residenza presso di loro al nipotino, includendolo nel proprio nucleo familiare per lucrare un maggior importo del reddito di cittadinanza (o della pensione di cittadinanza), dovranno necessariamente cooptare nel nucleo familiare di riferimento, oltre al nipotino, anche i genitori del minore, rischiando, così, di perdere i requisiti di accesso al beneficio.

A meno che non sussistano particolari requisiti:

  1. il genitore del minore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
  2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
  3. il genitore è obbligato, da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici destinati al mantenimento del minore.

Nelle ipotesi (a) e/o (b), l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

24 Luglio 2019 · Genny Manfredi




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