Recupero crediti: siete sicuri di sapere tutto? » Il prontuario per debitori e creditori
Recupero crediti: siete sicuri di sapere tutto? » Il prontuario per debitori e creditori
Partiamo da un assioma: il recupero crediti è un’attività che mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la propria obbligazione.
Sono ormai sempre più numerose le discussioni riguardanti le società di recupero crediti e le problematiche ad esse legate.
Pertanto, gli addetti al nostro blog hanno pensato di stilare una piccola guida che può essere utile in caso si venga contattati da società di recupero crediti.
Che cos'è il recupero crediti in buona sostanza?
Come abbiamo accennato nell'incipit, il cosiddetto recupero crediti è un’attività che mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la sua obbligazione.
In ogni caso, prima di intraprendere la via giudiziaria (causa in tribunale con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi), nella maggior parte dei casi, si tenta di risolvere il problema in via “bonaria” ottenendo un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli.
L’attività di recupero credito, dunque, si articola in due diverse fasi:
- Fase Stragiudiziale
- Fase Giudiziale
Vediamo queste due procedure, più chiaramente, nei prossimi paragrafi.
Come funziona il recupero crediti nella fase stragiudiziale
La procedura di recupero crediti stragiudiziale consente di evitare l’aggravio di costi e tempi delle vie legali, ma presuppone la collaborazione del debitore. La società di recupero crediti o lo Studio Legale tenterà di concordare un piano di rientro con il debitore tramite solleciti epistolari, telefonici e, in alcuni casi, contatti diretti per mezzo di funzionari.
In generale, le società di recupero crediti operano secondo uno schema ben preciso:
- Sollecito epistolare: si intima al debitore il pagamento della somma dovuta (indicando il capitale gli interessi e i maggiori oneri) e si comunica che la pratica verrà affidata ad un ufficio preposto al recupero crediti.
- Sollecito telefonico: l’operatore telefonico incaricato della pratica provvede ad effettuare solleciti telefonici di pagamento (anche via fax e/o e-mail), tentando di risolvere eventuali contestazioni.
- Esazione diretta: gli agenti di recupero crediti, attraverso il contatto “fisico” con il debitore, prendono visione della reale situazione (se si tratta di un rifiuto deliberato ad onorare gli impegni o se, pur essendo nell'impossibilità di adempiere, il debitore è disposto a collaborare), verificano la fattibilità del recupero e tentano di concordare un piano di rientro, anche parziale o in forma rateale.
- Messa in mora: è il primo passo formale per tentare il recupero del credito: tramite un’ultima lettera raccomandata A/R il debitore viene intimato a pagare la somma dovuta entro un termine determinato, trascorso il quale è possibile avviare l’azione giudiziaria con l’addebito di tutti i maggiori oneri sostenuti. I requisiti minimi della lettera sono:
- data della lettera;
- causa del credito (es. contratto, fattura ecc.);
- data in cui è sorto il credito;
- ammontare complessivo del credito;
- termine congruo per adempiere (di solito 15 giorni).
- Nel caso in cui il recupero in via “bonaria” non porti ad alcun risultato sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per valutare l’opportunità di avviare l’azione giudiziaria.
Allo stesso modo, se si giunge ad un accordo e il debitore si rende disponibile al pagamento - immediato o rateizzato - lo Studio Legale o la Società di Recupero farà il necessario per cautelare il creditore e garantire il rispetto degli accordi presi (ad es. nel caso in cui venga concesso altro tempo, l’accordo con il debitore potrebbe consistere nella predisposizione di maggiori garanzie quali: titoli di credito, pegni, ipoteche, ecc.); anche in questo caso sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per verificare le reali condizioni economiche del debitore.
Come funziona il recupero crediti nella fase giudiziale
La fase giudiziale di recupero del credito viene avviata nel caso in cui l'intervendo in sede stragiudiziale non abbia dato esito positivo oppure nel caso in cui si intenda comunque procedere in giudizio nei confronti del debitore inadempiente.
Il ricorso al tribunale è l’ultima via da percorrere quando la fase stragiudiziale (che consente di ridurre tempi e costi) non produce alcun risultato; OBBIETTIVO PRINCIPALE: ottenere un titolo esecutivo, ovvero l’atto o il documento in base al quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (es.: l'automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.).
Generalmente, l’azione legale viene intrapresa previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito, ovvero solo quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale emerge un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto (il possesso di beni pignorabili).
La mancanza di beni pignorabili, di solito, rende “sconveniente” avviare l’azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali. Solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l’azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito).
A seconda dei casi, il creditore può agire in diversi modi per far valere i suoi diritti.
Ad esempio, se il creditore è in possesso di prove documentali che attestino il suo diritto, il nostro ordinamento prevede un procedimento sommario che consente di ottenere, in tempi brevi, un titolo esecutivo. Per avviare tale procedimento è necessario che il credito sia:
- certo (esistente, ovvero provato da documenti quali: contratto, fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IVA ecc.);
- liquido (certo nel suo ammontare);
- esigibile (non sottoposto a termine o condizione).
Nel caso non si verifichino tali condizioni o non si disponga già di un titolo esecutivo (che consente di agire subito con atto di precetto), sarà necessario agire in via ordinaria (con atto di citazione) sempre al fine di ottenere un titolo esecutivo, ma con un notevole prolungamento dei tempi.
Se il creditore, invece, è già in possesso di titoli esecutivi (ad es. cambiali o assegni protestati) potrà agire immediatamente per ottenere l’esecuzione forzata sui beni del debitore. Negli altri casi l’esecuzione forzata potrà essere effettuata solo in virtù di titoli esecutivi costituiti mediante sentenza o altri provvedimenti.
Con l’atto di precetto il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a 10 gg.
In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore ha la facoltà di chiedere all'ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito.
Il Pignoramento dei beni
Il pignoramento ha la funzione di vincolare i beni da assoggettare all'esecuzione forzata e consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto dell’espropriazione e i frutti di essi.
Con il pignoramento, quindi, ha inizio il processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare integralmente il creditore.
Sequestro conservativo
Il sequestro conservativo è una misura cautelare diretta a garantire il credito, quando vi sia il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia dello stesso (ad es. quando si presume che il debitore possa “nascondere” i beni oggetto di pignoramento, approfittando delle lungaggini del procedimento ordinario).
Pertanto, ancor prima di iniziare l’azione legale di recupero crediti è possibile vincolare giuridicamente i beni pignorabili del debitore per poi convertire, successivamente (con l’ottenimento della sentenza di condanna esecutiva), il sequestro conservativo in pignoramento.
I presupposti per la concessione del sequestro conservativo sono: -la ragionevole apparenza del diritto (ovvero, esistenza del credito); -il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito.
La fase giudiziale di recupero crediti in caso di fallimento del debitore
In generale, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale e si trovi in stato di insolvenza è possibile attivare la procedura concorsuale di fallimento. Tale procedura è finalizzata a realizzare coattivamente ed in modo paritario i diritti dei creditori, attraverso la liquidazione delle attività presenti nel patrimonio del debitore.
Quanto ai due requisiti, la qualità di imprenditore implica che sono esclusi dalla procedura fallimentare: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, enti pubblici (per i quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa), e le grandi aziende in crisi (per le quali è prevista l’amministrazione straordinaria).
Infine, stato di insolvenza significa che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e può essere provato ad es. attraverso una serie reiterata di protesti cambiari, un verbale di pignoramento con esito negativo (ad es. per mancanza di beni pignorabili), ecc.
L’importante è che il debitore non riesca a dimostrare la sua capacità di rimborso anche mediante un piano di rientro. Con la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore viene privato dei suoi beni (con alcune eccezioni: assegni a carattere alimentare, beni e diritti strettamente personali, ecc) che vengono sottoposti all'amministrazione del curatore fallimentare, il quale redige l’inventario e provvede alla loro liquidazione.
I mezzi predisposti dal nostro ordinamento giuridico per il recupero dei crediti nel dettaglio
Vi spieghiamo, più specificamente, quali sono i mezzi predisposti dalla normativa vigente per poter attuare il recupero crediti.
Come spiegato in linea generale nei precedenti paragrafi, per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure.
Nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento (v. risposta specifica per l'assegno).
Un’altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un’azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.
Resta infine, qualora non siano esperibili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.
Oltre a tali mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all'atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato.
Che significa la costituzione in mora del debitore?
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l’obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
L’articolo 1219 del codice civile prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
- l’obbligazione deriva da fatto illecito;
- il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.
Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
- l’inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente;
- l’interruzione del termine di prescrizione (articolo 2943 del codice civile);
- l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
- la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.
Che cos’è un decreto ingiuntivo?
Un decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).
Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche condizioni. Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni)
Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.
Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (articolo 634 del codice civile):
- le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
- i telegrammi;
- gli estratti autentici delle scritture contabili;
- in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.
L’articolo 642 codice di procedura civile prevede che, su istanza del ricorrente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone).
Tale richiesta può essere accolta se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. L’esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.
L’articolo 63 delle disp. att. del codice civile prevede inoltre che l’amministratore di un condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea.
Fare opposizione ad un decreto ingiuntivo
L’opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (articolo 645 codice di procedura civile) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).
Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento.
A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. Su istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (articolo 649 codice di procedura civile).
Quali garanzie si possono inserire in un contratto per avere più probabilità che venga adempiuto ed evitare le procedure giudiziali di recupero crediti
Quali clausole accessorie ad un contratto, al fine di garantire l’adempimento dell'accordo, o permettere un più facile e pronto risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti.
Innanzi tutto può prevedersi una caparra con funzione penitenzile o confirmatoria, oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento).
Possono poi sempre prevedersi delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo).Come garanzie reali la legge prevede il pegno (che si costituisce su beni mobili il cui possesso si trasferisce al creditore sino all'adempimento) e l’ipoteca (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza trasferimento del possesso).
Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo. A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la fidejussione, o la fidejussione omnibus, oppure la garanzia a prima richiesta.
Cosa fare per recuperare il credito contenuto in una cambiale?
La cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (regio decreto numero 1669/33, articolo 63).
Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata. Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore. Una disciplina simile è stabilita per l'assegno bancario.
Cosa fare per recuperare il credito se il pagamento è avvenuto con assegno?
Anche l'assegno bancario, al pari della cambiale) è considerato dalla legge un titolo esecutivo (regio decreto numero 1736/33, articolo 55).
Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata. Il pagamento dell'assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
In caso di ritardo nell'adempimento di un contratto, si possono chiedere gli interessi al debitore?
Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).
In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (articolo 1224 del codice civile). Inoltre è sempre possibile stabilire convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario (articolo 1815 del codice civile) e il relativo patto sia stipulato in forma scritta (articolo 1284 del codice civile).
Infine, in taluni casi, la giurisprudenza ammette il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Ciò avviene per le cosiddette obbligazioni di valore, ad esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato da inadempimento contrattuale.
Il decreto legge 231 del 9.10.2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” ha previsto inoltre che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
- trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
A quanto ammonta il tasso di interesse legale nel recupero crediti giudiziale
Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'articolo 1284 del codice civile decretata dalla legge 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto. L’ultimo provvedimento in tal senso è stato il decreto ministeriale del primo dicembre 2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dall'1.1.2004.
Sempre l’articolo 1284 del codice civile prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l’anno successivo.
In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, numero 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
In particolare, l’articolo 5 stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Nel caso di vendita di beni deteriorabili i tassi da applicare devono essere aumentati di due punti percentuali.
È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l’applicazione di un diverso saggio degli interessi.
Il decreto ingiuntivo nel dettaglio
Anche se ne abbiamo già discusso nei paragrafi precedenti, è bene approfondire la questione del decreto ingiuntivo, documento fondamentale nel tema del recupero crediti.
Come accennato, il decreto ingiuntivo è l'ordine del Giudice al debitore di pagare al creditore la somma dovuta entro un determinato breve tempo (normalmente entro 40 giorni) con l'avvertimento che, nello stesso periodo, può essere fatta opposizione avanti il medesimo Giudice, e che in assenza di pagamento o di opposizione, il decreto diverrà titolo esecutivo e si provvederà direttamente all'esecuzione forzata nei suoi confronti, il così detto pignoramento.
Viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile
L'istituto del decreto ingiuntivo nasce come strumento di veloce tutela del credito per tutti coloro che abbiano in proprie mani una prova documentale, e ciò sul presupposto che tale prova sia talmente convincente da giustificare l'emissione di un ordine giudiziale anche a contraddittorio differito, ovvero consentendo la verifica dei presupposti dell'ingiunzione in fase postuma alla stessa (ovvero dopo la notifica dell'ingiunzione e l'eventuale opposizione del debitore).
Come si inizia e dove si chiede un decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto da chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di beni fungibili.
Ricordiamo che sono fungibili i beni che possono essere misurati, pesati, numerati e che, essendo cose generiche, possono essere scambiate con altre dello stesso tipo.
Ad esempio il petrolio, i metalli preziosi sono beni fungibili, mentre le pietre preziose non lo sono (se ti do 20 grammi di diamanti non voglio altri 20 grammi qualunque di diamanti, serve che siano gli stessi per essere certi che il valore e' identico poichè variano nella qualità).
Proseguendo, la richiesta del decreto ingiuntivo viene rivolta ad un giudice (competente per materia, territorio ed ammontare) il quale -valutati i fatti esposti dal richiedente- emette ingiunzione di pagamento o di consegna.
Il decreto ingiuntivo è richiesto all'autorità giudiziaria con ricorso da depositarsi in duplice copia nel Tribunale o all'ufficio del Giudice di Pace competenti per territorio e per valore.
Il Giudice di Pace è competente in materia civile per ricorsi per decreto ingiuntivo fino a 5.000 euro e fino a 20.000 euro per ricorsi inerenti rimborsi danni da circolazione di veicoli.
Per i crediti di maggior valore è invece competente solo il Tribunale.
Per i decreti ingiuntivi di valore fino ai 1100 euro (comprensivi di interessi) la parte può stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore tecnico.
L'ingiunzione è emessa entro 30 giorni dalla domanda.
Come farsi accordare un decreto ingiuntivo dal giudice
Come farsi accordare un decreto ingiuntivo dal giudice:
- con prova sottoscritta, di qualunque tipo;
- con crediti relativi agli onorari - per prestazioni o per rimborso - di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo;
- con i pagamenti per opere e consulenze effettuate da professionisti con tariffe approvate.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da qualche condizione, con dimostrazione del fatto avvenuto.
Non e' possibile effettuare un'ingiunzione fuori dallo Stato Italiano (se cioe' chi debba ricevere notifica del decreto sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero).
Per l'emissione del decreto serve la prova documentale del credito ed essa deve essere tale secondo i principi generali, salve le facilitazioni di cui all'articolo 633 nn. 2 e 3 e 634 codice di procedura civile, casi da considerare di stretta interpretazione.
Il Giudice competente pronuncia l'ingiunzione di pagamento richiesta dal creditore:
- se del diritto fatto valere si dà prova scritta ;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
In questi ultimi due casi, la domanda di emissione del decreto deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
Sono prove scritte idonee:
- le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata
- e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Questo è stato concepito perché si è ritenuto che la disponibilità di una prova documentale in senso proprio consenta di presumere una certa affidabilità della pretesa creditoria e può oltretutto costituire un elemento dissuasore per il debitore al fine di evitare opposizioni determinate dal mero intento dilatorio o volte solo a costringere il creditore a "scoprire le carte".
La regola generale vuole la "prova documentale" del credito, quindi la prova della sua sussistenza, entità, esigibilità.
Per questa ragione, per i crediti dell'imprenditore sopra indicati, la sola fattura - in quanto documento di formazione unilaterale, che lascia non supporre, ma solo sperare, che la sottostante prestazione sia stata pattuita (con un precedente contratto) ed eseguita - può essere ritenuta dal Magistrato, nel suo apprezzamento di merito, insufficiente a costituire la detta prova documentale: un tanto al fine di scongiurare il rischio di un un'ingiunzione fondata su di una fattura che obblighi alla opposizione un presunto debitore contro il quale il creditore non abbia in realtà alcun credito.
In forza di tali motivazioni i Giudici, se si tratta di contratto a prestazioni corrispettive, chiedono spesso di dimostrare l'esecuzione della propria prestazione, da parte di chi ne chiede il pagamento.
Se invece il credito era sottoposto a condizione, è chiesta prova del suo avveramento (o il mancato avveramento, secondo il patto).
Conferma dell'esistenza del credito
Per tutte le tipologia di credito, basta ad essere fondamento del decreto ogni scrittura privata di provenienza del debitore che ne attesti l'esistenza (ad esempio il riconoscimento del debito o la promessa di pagamento).
In mancanza di scritture con tali requisiti, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, oltre alla fattura occorre l'estratto notarile delle scritture contabili ove è registrata la detta fattura per cui si chiede ingiunzione (per così attestare la regolare tenuta dei libri ex articolo 2214 del codice civile) e, nonostante sia stata abrogata la necessità della vidimazione di tali scritture contabili, sovente non bastano le autocertificazioni sostitutive o, ancor meno, copie autenticate dal segretario comunale.
Poiché detta produzione è rappresentativa della volontà di dare tutela solo a chi abbia la propria contabilità fiscale secondo norma, si è visto anche richiedere che l'estratto riguardi più pagine per una verifica sommaria da parte del giudice della complessiva regolarità della tenuta, così ritenendo non sufficiente l'estrazione dell'unica appostazione relativa al credito in questione.
Esempi di prova scritta sufficiente ad ottenere un decreto ingiuntivo
E' tale la promessa unilaterale, il riconoscimento di un debito o comunque la prova di un credito altrui contenuta in un telegramma, in un documento, anche elettronico a firma digitale, in una e-mail inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC).
Valgono inoltre gli estratti delle scritture contabili (nel caso di crediti dovuti a somministrazione di merci o di denaro), purche' regolarmente emessi e vidimati.
Se il creditore e' lo Stato, fanno prova anche libri e registri, se regolarmente tenuti e certificati e, nel caso di mancati versamenti di previdenza ed assistenza, valgono le indagini degli ispettori preposti.
La forma per la richiesta di un decreto ingiuntivo
Nell'istanza per la richiesta di un decreto ingiuntivo è necessario indicare l'ufficio giudiziario a cui ci si rivolge, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni.
Bisogna inoltre presentare un originale e delle copie, che dovranno essere notificate alle parti tramite ufficiale giudiziario. Queste copie devono essere sottoscritte in originale (o dalla parte se questa e' in giudizio da sola, o dal legale rappresentante).
Occorre inoltre:
- allegare prove documentali;
- indicare il domicilio del ricorrente, che, se ci si serve di un avvocato, potra' essere anche lo studio di quest'ultimo.
Nel caso in cui manchi il domicilio, le notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dell'ufficio a cui ci si e' rivolti. In questo caso, pero', si avranno molte difficoltà ad essere informati sul procedere della pratica, salvo recarsi assiduamente presso la cancelleria stessa.
Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme ai documenti allegati, che non possono essere ritirati fino alla scadenza stabilita dal decreto di ingiunzione.
Se la domanda riguarda la consegna di beni fungibili, il ricorrente dovra' dichiarare quanto denaro e' disposto ad accettare se la prestazione in natura non sia possibile. Se il giudice non dovesse ritenere proporzionata al presunto valore la cifra richiesta, potrà richiedere che l'interessato produca un certificato della Camera di Commercio.
Se il giudice rigetta la domanda -ritenendola insufficientemente giustificata- lo comunica al ricorrente tramite cancelliere, richiedendogli di presentare ulteriori prove, in assenza delle quali -cosi’ come se non si ritira il ricorso o se la domanda non è accoglibile- il giudice respingera’ la domanda con decreto motivato.
Tale rigetto non pregiudica ulteriori azioni da parte del ricorrente, che potrà nuovamente proporre un decreto ingiuntivo oppure adire le vie ordinarie.
Accoglimento dell'istanza finalizzata ad ottenere decreto ingiuntivo
Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera’ all'altra parte -con decreto motivato- di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra’ presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera’ all'esecuzione forzata.
Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra’ essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60.
Nel decreto, salvo che lo stesso sia emesso per titoli gia’ esecutivi, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
Se il decreto riguarda un titolo di natura cambiaria (cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto notarile o di altro pubblico ufficiale) il giudice puo’ (su istanza del ricorrente) ingiungere al debitore di pagare o di consegnare i beni subito, al momento della notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria, fissando una scadenza posticipata solo per l’eventuale opposizione.
L’esecuzione provvisoria puo’ essere concessa anche nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, caso in cui il giudice puo’ imporre una cauzione al richiedente.
Il giudice deve sempre emettere il decreto ingiuntivo richiesto?
Innanzitutto, il ricorso per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo deve essere proposto avanti il Giudice che sarebbe competente per materia-territorio-valore a decidere se la domanda giudiziale fosse presentata con il procedimento ordinario.
Salvo che non sia pattuito diversamente, il Giudice competente per la domanda di pagamento dei crediti è quello del domicilio del creditore.
È quindi importante rammentare che il Giudice può sempre rilevare di ufficio la sua eventuale incompetenza territoriale, o l'esistenza del foro del consumatore, o l'incompetenza per valore nonché quella per materia (si pensi al caso in cui si è visto richiedere in via ordinaria un credito per provvigioni dell'agente per cui è invece competente il Giudice del lavoro).
Se è scontato che il ricorso per ottenere l'ordine del Giudice lo predisponga l'avvocato del creditore, allegandovi la documentazione posta a suo fondamento, diverso è quello che ci si aspetta in riferimento al decreto.
Anche se quest'ultimo viene emesso dal magistrato esso è per prassi unanime predisposto in bozza dal medesimo legale ed allegato in calce al ricorso prima del deposito in cancelleria.
Qualora il Giudice ravveda che quanto richiesto non è sufficientemente supportato dai documenti prodotti, può chiederne l'integrazione e sospendere l'emissione del decreto fino alla verifica di quanto richiesto.
In assenza della produzione di quanto richiesto o se ritiene la domanda non giustificata, il Giudice rigetta il ricorso.
Si deve perciò controllare con attenzione e preventivamente se la domanda svolta in ricorso è rivolta al Giudice competente e se la documentazione allegata è sufficiente a soddisfare i requisiti di legge.
Il rigetto del ricorso non pregiudica però al richiedente la possibilità di adire la giustizia ordinaria, o persino di riproporre nuovamente il ricorso per decreto ingiuntivo relativo al medesimo rapporto giuridico fra le stesse parti - e anche davanti al medesimo giudice - senza ulteriori integrazioni di prova.
Ovviamente, se il Giudice sarà la stesso, il risultato potrà con difficoltà essere diverso dal quello ottenuto del primo ricorso.
Quando c'è l'efficacia esecutiva immediata
Il legislatore ha previsto che, qualora vi sia riconoscimento del diritto azionato da parte del medesimo debitore, l'ingiunzione possa avere efficacia esecutiva immediata, rinviando la fase dell'eventuale opposizione ad un momento che può essere postumo al pagamento.
L'ordine al debitore di pagare avrà perciò efficacia immediata (si scrive in ricorso che avvenga "senza indugio" o "con sollecitudine") e il termine che viene concesso è solo per poter evitare che esso diventi definitivo presentando apposita opposizione.
Per ottenere tale tutela ancor più accelerata del credito è necessario produrre documentazione idonea del detto riconoscimento avente provenienza dal debitore in persona.
È tuttavia necessario evidenziare che in alcuni casi non basta la sola firma del debitore, ad esempio quando:
- vi è una controprestazione da provare ed occorre appunto la prova della effettuazione della controprestazione - la sola sottoscrizione in calce al contratto di appalto o vendita non è prova della realizzazione della prestazione o della consegna;
- nell'atto sottoscritto dal debitore manca la quantificazione del
"diritto fatto valere" - occorre infatti un documento che comprovi anche indirettamente l'ammontare del dovuto.
Da ciò deriva che non serve ulteriore produzione nel caso in cui il contratto sottoscritto dal debitore contenga già la prova dell'avvenuta controprestazione o la sua esatta quantificazione avente scadenza successiva - un esempio tipico è quello del mutuo in cui la prestazione della somma è già documentata nello scritto che documenta la nascita dell'obbligazione di restituire; altro esempio utile è quello della vendita con fissazione di prezzo da pagare successivamente.
Notifica del decreto ingiuntivo
Per quanto riguarda la notifica, l’originale del ricorso-decreto sara’ depositato in cancelleria e notificato alle parti a cura del richiedente, tramite copia autentica che dovra’ essere consegnata dall'ufficiale giudiziario che, se non lo notifica per assenza o rifiuto, dovra’ depositare l’atto presso la casa comunale.
Dalla notifica decorrono i termini.
La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dall'emissione del decreto, altrimenti sara’ inefficace. Comunque, è possibile proporre nuovamente la domanda.
Il destinatario del decreto non notificato nei termini, può fare ricorso al giudice chiedendo di dichiararne l’inefficacia; il giudice decidera’ fissando un’udienza ed i termini entro cui il decreto dovrà essere regolarmente notificato.
Opposizione al decreto ingiuntivo
Può essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario, che, a sua volta, deve notificare l’avviso dell'opposizione al cancelliere, perché lo annoti sull'originale del decreto.
Il giudizio si svolgera’ secondo il procedimento ordinario, davanti al giudice a cui ci si è rivolti.
I termini di comparizione sono ridotti della meta’ (non meno di 30 giorni dalla notifica dell'udienza).
Se non viene presentata alcuna opposizione nei termini (o se l’opponente, successivamente, non si costituisce in causa) il giudice, dietro richiesta del ricorrente, dichiara esecutivo il verbale.
In assenza di opposizione, perché si ritiene che la notifica non sia andata a buon fine, si deve presentare una nuova notifica.
Una volta dichiarato esecutivo il decreto, non ci può essere opposizione, salvo il caso in cui l’interessato provi di non averne ricevuto tempestiva notifica -per irregolarita’ della stessa, per caso fortuito o per forza maggiore. L’esecuzione verra’ cosi’ sospesa. L’opposizione, comunque, non è ammessa dopo 10 giorni dal primo atto esecutivo.
Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice puo’ concedere -con ordinanza non impugnabile- l’esecuzione provvisoria del decreto. Quest’ultima deve essere concessa se il richiedente offre cauzione per coprire eventuali danni. Su istanza dell'opponente il giudice puo’ -con ordinanza sempre non impugnabile- sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto.
Nel corso del giudizio di opposizione è possibile che le parti trovino un accordo e giungano ad una conciliazione. Il tal caso -con ordinanza ancora non impugnabile- il giudice dichiara o conferma l’esecuzione del decreto oppure riduce la somma -o quantita’- precedentemente stabilita. Restano valide le garanzie, atti ed ipoteche iscritte fino a concorrenza della nuova somma -o quantita’. Questa riduzione dovra’ essere annotata nei registri immobiliari.
Se l’opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato - o provvisoriamente esecutiva - il decreto acquista efficacia esecutiva -se gia’ prima non l’aveva. Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza e non dal decreto. Gli atti compiuti in base al decreto restano comunque validi. In tal caso le spese -anche relative al decreto ingiuntivo- sono liquidate in sentenza.
I titoli che comportino un’esecuzione anche provvisoria danno diritto ad iscrivere ipoteca.
L'atto di precetto nel dettaglio
Anche se ne abbiamo già discusso nei paragrafi precedenti, è bene approfondire la questione dell'atto di precetto, documento fondamentale nel tema del recupero crediti.
Come chiarito, con l’atto di precetto, il debitore viene messo a conoscenza che il creditore, non prima di 10 giorni, ma non oltre 90, inizierà un’esecuzione forzata (mobiliare, immobiliare o presso terzi). Il debitore può sempre opporsi contro il precetto. Tuttavia, è necessario che l’opposizione venga avviata entro 20 giorni dalla notifica se essa concerne vizi formali del precetto.
Il cosiddetto atto di precetto, infatti, è un documento che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata.
Sia che egli intenda, dunque, procedere ad espropriare i beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto.
Solo nel caso di esecuzione forzata da parte dell’Esattore (uno su tutti è Equitalia) non c’è bisogno di notificare il precetto prima dell’esecuzione forzata.
Benché notificato attraverso il servizio degli ufficiali giudiziari del tribunale, il contenuto del precetto è una normale diffida scritta normalmente dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al debitore ad adempiere entro 10 giorni dal suo ricevimento.
Solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere in via esecutiva.
La scelta, che alcune volte viene fatta dal debitore, di non ritirare l’atto alla posta si rivela una pessima strategia: per la legge, infatti, l’atto non ritirato si considera comunque notificato una volta decorsa la “giacenza”, ossia dopo 10 giorni dall’invio, al debitore, di una seconda raccomandata, in cui lo si avvisa del primo tentativo di notifica non andato a buon fine. Con la conseguenza che il debitore che non ha ritirato il precetto non è neanche nella condizione di verificarne il contenuto ed, eventualmente, contestarlo.
Il precetto ha una validità di 90 giorni: pertanto se entro tale termine il creditore non effettua il pignoramento, ogni esecuzione forzata è invalida. Tuttavia, ben può il creditore procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto e far decorrere da capo i 90 giorni.
La notifica del precetto deve essere stata preceduta da quella del titolo, ossia del documento che riporta le ragioni di credito del creditore. Tuttavia, spesso, il titolo e il precetto possono essere notificati con un solo atto (si troveranno cioè spillati l’uno con l’altro). È questo il caso delle sentenze: in tale ipotesi, infatti, il creditore preferisce – e può farlo – notificare una sola volta il titolo insieme al precetto.
Nel caso invece di decreto ingiuntivo, quest’ultimo viene notificato sempre prima del precetto (a meno che non sia provvisoriamente esecutivo).
Nel caso invece di assegni e cambiali, il loro contenuto viene normalmente “trascritto” (ossia copiato) nell’atto di precetto. Per cui, in tal caso, il precetto non è mai anticipato dalla notifica del titolo poiché il titolo è incluso nel precetto stesso.
Ogni volta che il precetto sia irregolare o contenga delle somme non dovute, il debitore può opporsi attraverso un atto di ricorso (si parla di due tipi diversi di opposizione: l’opposizione all'esecuzione e l’opposizione agli atti dell’esecuzione). In questo modo si inizia una vera e propria causa.
Se intende contestare la regolarità formale del precetto, il debitore deve agire entro 20 giorni dalla notifica dello stesso; diversamente, se intende contestare l’inesistenza del proprio debito e ogni altra questione attinente alla sostanza del precetto, non ha termini entro cui agire (a meno che l’esecuzione non sia già terminata).
Come le società di recupero crediti classificano i debitori
Le società di recupero crediti classificano i debitori morosi in quattro categorie: bidonisti, assuefatti, occasionali e dimenticati.
Le società di recupero crediti classificano i debitori in quattro categorie:
- I debitori morosi "istituzionali" o "bidonisti". I crediti vantati nell'ambito di questa categoria sono generalmente irrecuperabili. Non hanno nulla da perdere; si muovono con frequenza cercando di far perdere le proprie tracce. Unico mezzo per evitare incagli è la prevenzione; le loro orme vengono sempre lasciate su un terreno argilloso.
- I debitori che convivono con lo "status" della morosità o debitori morosi "assuefatti". Un debitore appartenente a questa categoria è altresì definito con il termine di debitore moroso "incallito". Sono i debitori più scaltri. Conoscono esattamente sino dove è possibile procrastinare un pagamento. I crediti vantati in questa categoria sono di difficile recupero se non accompagnati da decisa azione che faccia comprendere al "debitore" di essere vicino al punto di "rottura". Anche in questo caso una adeguata azione di prevenzione rende possibile evitare l'incaglio.
- i debitori coinvolti da eventi imprevisti e/o imprevedibili, i cosiddetti debitori morosi "occasionali". La categoria è costituita da persone solitamente corrette che vengono a trovarsi in condizioni particolari che impediscono di onorare gli impegni per così come assunti. I crediti, in questi casi, sono recuperabili attraverso un immediato intervento che anticipi l'esplodere di una eventuale crisi. Talvolta è opportuno "aiutare" il debitore a rientrare nei binari della "normalità". A livello di prevenzione, rappresentano i casi più difficili da stanare; ma l'atteggiamento di questa classe di debitori, che tende a prolungare il più possibile l'agonia, provoca l'accensione di diverse spie rosse che consentono di individuare lo stato di difficoltà.
- i debitori che si lascia che diventino morosi ovvero i debitori morosi "dimenticati". La possibilità o l'eventualità di evitare un pagamento può non dispiacere a molti. Spesso il comportamento delle funzioni interne aziendali può avallare quella "incoscia" speranza. Chiaramente sono le posizioni più facilmente recuperabili anche se, in taluni casi, tale "permessivismo" rende l'importo del credito tale da mettere a "disagio" il debitore di fronte alle richieste di rientro immediato.
Come tutelarsi dalle scorrettezze dei recupero crediti
In Italia, sono in costante aumento le denunce contro le agenzie di recupero crediti che praticano lo stalking creditizio; ovvero abusi e scorrettezze verso il debitore per il recupero delle somme insolute.
Come già visto, le società di recupero crediti, oggi, si preparano alla battaglia più aggressive che mai, spesso travalicando i limiti consentiti loro dalla legge.
Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, gli operatori telefonici di queste agenzie, compiono diversi abusi.
Elenchiamo di seguito una lista degli illeciti più comuni:
- Violazione della legge numero 249/1997 (mancata conciliazione)
- Omissioni e falsità
- stalking
- Utilizzo improprio dei dati personali del debitore
- Affissioni illecite (avvisi di mora)
- Avvisi ed affissioni illegali
Andiamole ora ad approfondire una per una.
Violazione delle norme in materia di comunicazioni telefoniche
La legge numero 249/1997 prevede specificatamente che riguardo ai contenziosi in materia di telefonia, come anche di TV commerciali a pagamento come Sky o RTI Mediaset Premium, prima di adire le vie legali le compagnie debbano obbligatoriamente tentare una conciliazione con la controparte.
In mancanza di questa, le società di recupero crediti non hanno titolo per rivolgersi direttamente al debitore e tentare il recupero del presunto credito.
Comunque, anche in presenza di un quadro normativo chiaro, non sembra facile per i consumatori capire come reagire di fronte a questi comportamenti.
Di seguito, alcuni semplici consigli per tutelarsi al meglio:
- se non avete pagato una fattura da voi contestata e non è stato effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione, le comunicazioni scritte delle società di recupero crediti non hanno giuridicamente valore: raccomandiamo di archiviarle come prova dell'illegittimità del comportamento ma di non dare loro alcun seguito.
- stesso discorso per e-mail e sms, riguardo ai quali va anche osservato che il loro utilizzo come recapito del debitore per l’invio di solleciti non legittimi potrebbe anche integrare una violazione del codice di protezione dei dati personali.
- rispetto alle telefonate, rispondere solo alla prima dichiarando di essere in attesa del tentativo di conciliazione e che ulteriori e indebiti solleciti da parte loro verranno denunciati senza ulteriore avviso alle autorità di competenza per i provvedimenti del caso.
- riguardo alle azioni generali da porre in campo a tutela dei consumatori, il CTCU procederà a segnalare quanto descritto alle autorità AGCOM e AGCM affinché ne rilevino gli eventuali profili di illegittimità e adottino provvedimenti e sanzioni conseguenti.
Omissioni e falsità
Innanzitutto, bisogna sapere che quando un'agenzia di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.
È diritto del debitore conoscere il nome dell'operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero. Inoltre, il debitore deve sempre contattato da un numero visibile.
Gli agenti incaricati al recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false e/o ingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie, come ad esempio che il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere.
In realtà, si tratta semplicemente di un inadempimento di natura civilistica che non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario.
Oppure, proseguendo, che il mancato pagamento del debito può portare alla dichiarazione di fallimento. Non è così, ma è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall'emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito.
Altresì, non è vero che al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio. Prima di tutto questo è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Perciò, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.
Alcuni agenti poco ortodossi vi diranno che in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore a casa vostra. In Itala, non esiste la figura dell'esattore per crediti privati. L'unica figura riconosciuta è l’ufficiale giudiziario, che può intervenire con il pignoramento, ma solo e soltanto dopo una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.
Infine, spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ricordiamo che questa procedura è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.
Stalking
Che cos'è lo stalking da parte delle agenzie di recupero crediti? Si tratta, in pratica, dei contatti telefonici ripetuti, non graditi al destinatario ed intrusivi (detti anche del 'terzo tipo') che ingenerano nel debitore stati di soggezione psicologica, timore, ansia, paura e ai quali, troppo spesso, fanno ricorso gli addetti alla phone collection delle società di recupero crediti come metodologia di lavoro, quasi sempre al riparo dell'impunità.
Una società di recupero crediti può incorrere nel reato di stalking (ed assumere, di conseguenza, la connotazione di stalker) quando un proprio dipendente integra nei confronti del debitore (non solo attraverso telefonate, ma anche ricorrendo ad sms, messaggi in chat e via e-mail) comportamenti reiterati nel tempo e tali da turbare la vittima, pregiudicandone le abitudini di vita.
Stalking vuol dire, letteralmente fare la posta. È un reato previsto dall'articolo 612 bis del codice penale che punisce con la reclusione chiunque metta in atto comportamenti tali da ledere la libertà, la privacy, la serenità, l’equilibrio psicologico altrui.
Le condotte che integrano lo stalking possono essere varie: appostamento, minacce, molestie, ricatti, sorveglianza intrusiva. Per quanto attiene il contesto di cui ci occupiamo, lo stalking può anche prescindere da comportamenti di tipo fisico e consistere, coma abbiamo già accennato, in ripetuti contatti telefonici (o via e-mail, chat, Facebook ed altri social network) non desiderati dal destinatario.
Per poter essere considerati atti persecutori, le richieste di contatto da parte della società di recupero crediti devono essere reiterate (almeno più di due episodi, a parere della Corte di Cassazione Penale - sentenza numero 6417 del 2010) e devono implicare documentate conseguenze negative sulla salute e sull'equilibrio psico-fisco della vittima.
Pertanto, il debitore che volesse dichiararsi vittima di stalking perpetrato da una società di recupero crediti e intendesse intraprendere azioni legali finalizzate alla condanna dello stalker ed al risarcimento del danno patito dovrebbe poter esibire documentazione medica attestante uno stato di prostrazione. di ansia e di disagio emotivo, conseguente al comportamento adottato dallo "stalker", tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita e a provocare un effetto destabilizzante sul proprio equilibrio psico-fisico e su quello dei propri familiari.
In pratica, si tratterebbe di proporre querela contro la società di recupero crediti, affrontare un processo penale e poi, in caso di condanna per stalking del soggetto querelato, procedere alla richiesta di risarcimento del danno in sede civile.
Ma, esiste un'altra soluzione per porre fine alle persecuzioni delle società di recupero crediti e degli esattori telefonici che in esse vi lavorano, troppo spesso incoraggiati e sicuramente mai sufficientemente dissuasi dal mettere in atto comportamenti al limite dello stalking verso i debitori.
Soluzione meno impegnativa, ma che non pregiudica la possibilità per la vittima, di proporre querela in un momento successivo.
Le norme di cui all'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, numero 11 (convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, numero 38) possono essere utilizzate, in particolare dal debitore vittima di persecuzioni telefoniche, per inoltrare al Questore (autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente) un'istanza finalizzata ad ottenere l'ammonimento (in sostanza un richiamo orale) della società di recupero crediti, oggettivamente responsabile della condotta in ambito lavorativo dei propri dipendenti, e la diffida a perpetuare azioni lesive della libertà, della salute, dell'equilibrio psico-fisico del debitore stesso.
Basterà semplicemente compilare un modulo in cui andranno riportate le generalità della società per conto della quale sono stati e/o vengono effettuati i contatti telefonici indesiderati e quelle dei testimoni che possano riferire dei toni utilizzati dall'addetto al recupero crediti, delle eventuali minacce profferite, dell'insistenza delle telefonate e del loro ripetersi nonostante l'invito esplicito a desistere, rivolto dal destinatario all'interlocutore. Sarà altresì utile riferire di eventuali violazioni della privacy che risultassero essere state integrate con maldestri tentativi di contatto del debitore presso il luogo di lavoro, gli amici e i parenti, senza nascondere le motivazioni per cui si stava effettuando tale ricerca.
Il Questore, una volta che sia stata presentata la richiesta di ammonimento, convocherà il presunto stalker ed ascolterà le persone informate dei fatti indicate dal debitore. Potrà anche, qualora lo ritenesse necessario, chiedere agli organi investigativi di acquisire ulteriori informazioni e/o prove sulla fondatezza di quanto esposto.
Completata l'attività istruttoria, il Questore potrà decidere se rigettare l’istanza, nel caso in cui gli elementi raccolti fossero valutati come non sufficienti a procedere. Oppure, ritenuti i fatti esposti fondati, attendibili e classificabili come espressione di atti persecutori o, comunque, come gravi indizi circa la possibilità che il reato di stalking sia effettivamente consumato in futuro, procederà all'emissione di un motivato decreto di ammonimento.
Il decreto di ammonimento potrà comportare, come conseguenza, la sospensione della licenza per le attività di recupero crediti e la procedibilità del reato d’ufficio. Il che significa che, nel caso in cui il soggetto ammonito dovesse continuare a reiterare, attraverso i propri dipendenti, condotte persecutorie nei confronti dei debitori, il Questore potrà procedere alla denuncia presso la Procura della Repubblica senza aver bisogno di una querela di parte.
Utilizzo improprio dei dati personali
Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all'esecuzione dell'incarico, come:
- dati anagrafici
- codice fiscale
- partita Iva
- ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento)
- recapiti - anche telefonici - di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.
I dati personali dell'interessato, di regola, devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.
Le società di recupero crediti NON possono utilizzare i dati del debitore non necessari all'esecuzione dello scopo. Ma non è sempre così.
Infatti, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie. Visite al domicilio o sul luogo di lavoro, sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi sms di sollecito, comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è pre-registrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata). Invii di avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l’inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi recanti all'esterno la scritta “recupero crediti” o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di “ufficiali giudiziari”).
Non di rado, inoltre, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).
Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività di recupero crediti il Garante per la Protezione della Privacy, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera c, del Codice della Privacy, prescrive ai titolari del trattamento l’adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati con il presente provvedimento siano rispettati nell'attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.
Avvisi ed affissioni illecite
Spesso, non riuscendo a contattare direttamente i debitori perché assenti durante una visita domiciliare, gli agenti di recupero crediti lasciano degli avvisi nella cassetta delle lettere, sulla porta di casa o sotto la porta del debitore.
Questi avvisi dovrebbero essere chiusi, magari in una busta o con l'utilizzo di una spillatrice, in maniera che non siano intelleggibili da estranei, ed indirizzati al debitore. Inoltre il contenuto del messaggio dovrebbe rispettare quanto disposto dal Garante per la Privacy in tema di recupero crediti.
Ecco di seguito, invece, un esempio di avviso scorretto:
In questo caso, oltre ad essere l'avviso aperto e leggibile da chiunque, il recuperatore minaccia azioni sproporzionate, e di competenza esclusiva del creditore mandatario.
Questa condotta, oltre a costituire una violazione del dettato del Garante per la Privacy, potrebbe andare ad integrare gli estremi per il reato di estorsione.
Il debitore che dovesse ricevere un avviso simile non dovrebbe gettarlo, ma anzi conservarlo gelosamente, stante la possibilità di eventuali azioni nei confronti del recuperatore.
Inoltre, è vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.
Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all'esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).
Violazioni della privacy
Tempo fa, il Garante della Privacy aveva emanato un provvedimento a carattere generale che dettava i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.
L’intervento del Garante giungeva al termine di accertamenti avviati dall'Autorità a seguito di numerose segnalazioni sull'uso illecito dei dati personali nell'attività' di recupero crediti.
In particolare, come già visto, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti.
Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le società di recupero crediti devono rispettare i principi di liceità, di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita' dei dati e il dovere di informativa agli interessati.
In altri termini, ecco le prescrizioni del Garante:
- non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo;
- non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
- è illecita l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
- non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. E' necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
- gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
- una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.
L'accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa
Transazione novativa
Si ha la transazione novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita dalla transazione; diversamente la transazione è non novativa.
Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.
Transazione semplice
Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese.
Effetti novativi del piano di rientro concordato
Il creditore potrebbe essere vincolato a determinati effetti novativi non solo in seguito ad una dichiarazione espressa, ma anche in caso di comportamenti concludenti, o di tacita accettazione di proposte formulate dal debitore, che non necessariamente debbono provenire dallo stesso creditore, ben potendo essere frutto dell'attività di quei collaboratori che abbiano ricevuto mandato di curare il recupero del credito e che si presentino come procuratori di quest'ultimo; ad esempio gli studi legali mandatari.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione semplice o conservativa (che non abbia, cioè, carattere novativo) il mancato rispetto degli obblighi previsti nella transazione fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario.
Questo l'orientamento espresso anche dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12876/15.
Possiamo così affermare, sulla base di questa autorevole precisazione, che l'accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest'ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordate a saldo stralcio.
Cosa deve sapere il debitore quando decide di onorare il debito
Cosa deve sapere il debitore quando decide di onorare il debito: carissimo indebitato, qualora abbia proprio intenzione di pagare, segua questi consigli.
Innanzitutto il debitore deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione del debito. Occorre dunque che le venga trasmessa copia conforme della documentazione attestante la cessione dei diritti dal creditore originario al soggetto giuridico con cui sta perfezionando il concordato.
Le comunicazioni di avvenuta cessione del credito
Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuta cessione del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo.
Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e personali fornite dal debitore.
L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria - o chi agisce su suo mandato - invia al debitore.
Spesso il credito viene ceduto più volte. Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR.
Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.
L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all'originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).
Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.
In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.
Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.
In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso.
Lei deve poi assicurarsi che l'accordo stragiudiziale sia sottoscritto dalla controparte, prima di effettuare qualsiasi pagamento. Infatti, il pagamento degli importi pattuiti nell’accordo transattivo a saldo e stralcio deve essere condizionato ad una precedente firma congiunta del debitore e del creditore su due documenti di liberatoria: la liberatoria a garanzia di future pretese e quella da inoltrare alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ottenere la cancellazione dall'elenco dei cattivi pagatori.
Liberatoria per evitare di pagare due volte lo stesso debito
E' sempre importante farsi rilasciare una sorta di "ricevuta", un documento, cioè, in cui il creditore dichiara di ritenersi pienamente soddisfatto dal rimborso concordato a saldo e stralcio dell'importo originario (indicare sempre gli estremi identificativi del finanziamento oggetto di accordo transattivo nonché le modalità con cui avviene il pagamento) comprensivo di interessi legali e di mora conseguenti al ritardato pagamento del debito e di ogni spesa correlata al recupero del credito.
Il creditore dovrà altresì dichiarare di essere legittimamente titolato alla escussione del debito de quo ed allegare alla liberatoria la lettera di cessione del credito conferita dal creditore originario.
Questa è la liberatoria che garantisce il debitore da future pretese avanzate dal creditore originario e/o dalla stessa società di recupero crediti cessionaria.
In essa si fa riferimento ad un pagamento con accordo transattivo a saldo e stralcio sia del debito pregresso che degli interessi legali e di mora e delle spese di esazione. In questo modo evitiamo che domani qualcuno ci possa citare in tribunale per ottenere i danni derivanti dal ritardato pagamento del debito.
Liberatoria per ottenere la cancellazione del nominativo dagli archivi dei cattivi pagatori
E’ necessario ottenere un'altra liberatoria da parte del creditore in cui non si faccia alcun riferimento al tipo di accordo a saldo e stralcio, ma solo alla regolarizzazione del pagamento del debito.
Se noi inviassimo il documento di cui al punto precedente per ottenere la cancellazione della segnalazione che ci riguarda dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) tale cancellazione verrebbe effettuata solo dopo tre anni a partire dalla data del documento.
Si tratterebbe infatti dell'attestazione del pagamento di un debito con sofferenze e morosità, sanate solo parzialmente. E c’è da aggiungere che alla CRIF non cancellano mai il debitore, se nella liberatoria si accenna ad una soluzione di concordato transattivo. La ragione è che CRIF cerca comunque di mantenere traccia, nell’archivio EURISC, dei debitori che non hanno saldato l’intero debito, pur se il contenzioso con il creditore ha avuto termine.
In pratica, nella seconda liberatoria, dovrà essere sancito che il debitore ha regolarizzato tutte le pendenze relative al credito erogato al debitore, senza alcun riferimento alle modalità con cui ciò è avvenuto. Modalità che è necessario invece descrivere nel documento di “liberatoria a garanzia di future pretese” per evitare che ci vengano reiterate, negli anni a venire, ulteriori richieste di pagamento.
L’estratto conto cronologico
Cominciamo col dire che gli interessi legali, convenzionali e moratori costituiscono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.
Quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costò del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.
Come già accennato, gli interessi si dividono essenzialmente in tre tipologie:
- Interessi Legali - il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- Interessi Convenzionali - Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).
- Interessi Moratori - Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.
E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all'ultima società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.
Il debitore deve essere messo allora nella condizione di verificare che nella formazione dell'importo richiesto a saldo del credito vantato, le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci) dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui i tassi sono stati applicati nel tempo.
Una eventuale perizia di parte (alcune società svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:
a) non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);
b) gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi usurari fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );
c) non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).
Il debitore deve essere sicuro di trattare con una società legittimata a riscuotere il credito
Il debitore deve aver cura di inoltrare alla società di recupero crediti, che cerca di estorcere importi non dovuti (o anche dovuti ma senza dare prova al debitore delle necessarie garanzie) una comunicazione con raccomandata AR . I diritti a cui abbiamo fatto riferimento nei paragrafi precedenti, infatti, non vanno reclamati per telefono.
Insomma, il debitore deve essere sicuro di trattare con una società legittimata a riscuotere il credito, e ciò si ottiene prendendo visione della lettera di cessione del credito.
Deve inoltre essere messo in condizione di prendere visione della documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso, ovvero di una copia del contratto originario di finanziamento.
Perché è necessaria una comunicazione scritta? Perché se un domani la società di recupero crediti decide di adire le vie legali per la riscossione del credito, il debitore potrà facilmente difendersi opponendosi al decreto ingiuntivo.
Ed allora, attrezziamoci con carta e penna:
“Spettabile società,
scrivo in riferimento alla vostra comunicazione del novembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.
Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.
Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all'indirizzo in epigrafe ed a mie spese, la seguente documentazione:
- lettera di cessione del credito;
- contratto originario di finanziamento;
- estratto conto cronologico;
Distinti saluti”
E veniamo adesso alle modalità di pagamento.
Non firmare cambiali (o assegni post datati)
Il debitore che accetta di emettere cambiali a beneficio del creditore è un pò come il condannato all'impiccagione che prepara il cappio al boia.
Alcune società di recupero crediti propongono, all'accettazione del debitore, un accordo transattivo che prevede una ipotesi a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse, con un abbattimento degli importi a capitale e una riduzione degli interessi maturati.
All’accordo transattivo si aggiunge, non di rado, un piano di rientro del debito basato su una rimodulazione degli importi e delle scadenze convenute nel contratto originario.
Si tratta, in pratica, di un piano di rateazione tipico di una operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria: rate di importo più contenuto a fronte di un periodo di ammortamento di durata maggiore.
Ecco, dunque, pronto il piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi. è a questo punto che, il più delle volte, viene servita la polpetta avvelenata.
Si propone, cioè, l’accettazione del “vantaggioso” accordo subordinandolo alla sola condizione che il debitore emetta cambiali, a beneficio della società di recupero crediti, in numero, importo e scadenze temporali che ricalcano quanto previsto nel piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi.
Perchè per la società di recupero crediti è di vitale importanza l’emissione di cambiali da parte del debitore?
Per comprendere lo spiccato tropismo delle società di recupero crediti verso la cambiale (o assegni post datati, peraltro vietati dalla legge) bisogna esaminare l’aspetto che maggiormente interessa la società di recupero crediti.
Cosa vuol dire che la cambiale è un titolo esecutivo? Vuol dire che nel caso in cui, per una qualsiasi motivazione, non siete più in grado di pagare le rate dell'accordo a saldo e stralcio (cioè le cambiali) la società di recupero crediti non deve necessariamente chiedere al giudice un decreto ingiuntivo, ma può procedere al pignoramento di beni mobili ed immobili del debitore con un semplice precetto.
Tenendo in conto che per ottenere un decreto ingiuntivo sono necessari tempi mediamente lunghi e comunque non certi (oltre a spese legali non trascurabili) e considerato che il debitore al decreto ingiuntivo si può opporre, si capisce perchè le società di recupero crediti propongano l’emissione di cambiali al debitore
.
Una motivazione ampiamente sufficiente acchè i debitori non firmino mai cambiali a beneficio delle società di recupero crediti.
Concordato transattivo fra creditore e debitore
L’importo da corrispondere a fronte di una transazione che chiude il contenzioso con il creditore, è sempre frutto di valutazioni, di convenienza ed opportunità strettamente personali.
Si parla, infatti, di concordato quando un creditore si trova di fronte ad un credito pressoché inesigibile.
Invece di perdere tutto propone un concordato al debitore. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento del valore. Coi tempi che corrono il livello è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 per cento, con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento.
I creditori, anziché perder tutto, accettano.
Dunque un accordo transattivo, oggi, non è conveniente per il debitore se si chiude su una cifra superiore al 20% del debito originario.
Se non si riesce a raggiungere un accordo transattivo?
In questa circostanza il creditore, se lo ritiene, inoltrerà al giudice la richiesta di decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale un giudice ordina a un soggetto di adempiere agli obblighi assunti (per esempio pagare) dettando un termine trascorso il quale possono scattare azioni esecutive come l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento, etc.
Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungerà - con decreto motivato emesso entro 30 giorni dalla richiesta - di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potrà presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvederà all'esecuzione forzata (pignoramento).
E' in questa fase che con l'aiuto di un avvocato bisogna opporsi e presentare al giudice una memoria.
Ecco signor giudice, in questa data comunicai al mio presunto creditore di essere disposto a pagare il dovuto, se dovuto.
Ho qui la ricevuta della raccomandata. Chiesi solo, come la legge ed il buon senso prevedono, di:
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- prendere visione della/e lettera/e di cessione del credito;
- avere copia del contratto di finanziamento originario, posto a base del presunto credito vantato;
- avere informazioni, attraverso un estratto conto analitico, dei debiti imputati a mio carico, delle spese di riscossione applicate, dei tassi di mora praticati ecc..;
- formalizzare un contratto - su carta e non concluso attraverso una telefonata - regolarmente sottoscritto da entrambe le parti (creditore e debitore);
- ottenere l’impegno e la garanzia, da parte del creditore, sul rilascio, a debito escusso, della liberatoria che mi consentisse poi procedere alla cancellazione del mio nominativo dagli elenchi dei cattivi pagatori.
A questa mia non c’è stata alcuna risposta se non la notifica di una richiesta di decreto ingiuntivo da parte del creditore.
Il giudice condannerà la società di recupero crediti al pagamento di tutte le spese legali ed annullerà il decreto ingiuntivo.