Recupero crediti transfrontaliero in ambito UE

La nuova legge comunitaria per facilitare il recupero crediti all'interno dell'UE

A luglio 2011, proprio per risolvere il problema del recupero crediti in sede europea, la Commissione ha proposto una legge comunitaria (una ordinanza, più propriamente) che, una volta approvata, dovrebbe consentire un celere sequestro conservativo dei beni del debitore, per facilitare il recupero del credito.

Infatti, con la nuova legge europea - secondo Bruxelles - il creditore potrà ottenere il sequestro dei conti del debitore in qualsiasi Stato Ue.

I soldi verranno messi al sicuro - questa la novità - in attesa che un giudice nazionale si pronunci sulla legittimità del recupero. Il sequestro dei conti avverrà con una procedura ‘ex parte’, ovvero senza che il debitore ne sia a conoscenza, per cercare quella che la Commissione chiama "effetto sorpresa".

Il creditore, sempre secondo la proposta, potrà ottenere il “sequestro su conti bancari alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri dell'Unione europea”. Non cambieranno i sistemi nazionali per il sequestro conservativo di somme: la Commissione si limita infatti ad aggiungere una “procedura europea che i creditori potranno avviare per recuperare i crediti in altri Paesi Ue”.

L’obiettivo della nuova proposta normativa, come spiega la Commissaria alla Giustizia Viviane Reding è che “il recupero transfrontaliero dei crediti diventi semplice quanto quello nazionale”.

Recepita in Italia la direttiva comunitaria in materia di riscossione di tributi e dazi all'interno dell'Unione europea

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto legislativo 14 agosto 2012, numero 149, è stata recepita anche in Italia la direttiva comunitaria 2010/24 in materia di riscossione di tributi e dazi all'interno dell'Unione europea. La cooperazione fiscale internazionale, continua quindi, nella direzione della compliance e del dialogo tra le amministrazioni dei singoli Stati per il recupero delle imposte.

Il decreto legislativo numero 149/2012 detta «le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in altro Stato membro» (articolo 1). La procedura di recupero avverrà sulla base di un titolo esecutivo uniforme, riportante «il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente che consente l'esecuzione nello Stato membro adito» (articolo 2). Detto titolo esecutivo sarà notificato con un modulo standard, che costituirà l'unica base per l'esperimento dell'attività di riscossione e delle conseguenti misure cautelari. Non sarà, quindi, più necessaria la notifica della cartella di pagamento, essendo sufficiente il cosiddetto «titolo unico europeo».

La portata della norma è di particolare rilievo essendo riferita «ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione» (articolo 1). Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione della nuova procedura di riscossione i contributi previdenziali, le multe, come pure «qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale» (articolo 1). Sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo numero 149/2012, l'agenzia delle Entrate italiana potrà, quindi, essere chiamata a riscuotere anche un credito sorto in altro Stato membro, per conto di detto ultimo Stato.

Si pensi, ad esempio, al caso del reddito di lavoro dipendente svolto all'estero, imponibile anche nello Stato della fonte al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 15 del modello di convenzione Ocse; o ancora alle imposte eventualmente dovute all'estero, in caso di locazione di un immobile situato in altro Stato delle Unione, comunque imponibile anche in detto altro Stato in conformità a quanto previsto all'articolo 6 del modello di convenzione Ocse. La nuova procedura di riscossione, ove attivata, potrà avere impatti anche in ambito doganale. Così, ad esempio, il debito per dazi sorto a seguito di un'operazione di importazione "perfezionata" in Spagna, con destinatario un "codice Eori" italiano, permetterà alle Autorità doganali spagnole di richiedere l'assistenza nella riscossione delle autorità italiane.

26 Agosto 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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Una risposta a “Recupero crediti transfrontaliero in ambito UE”

  1. Carla Benvenuto ha detto:

    Con la pubblicazione, in “Gazzetta Ufficiale” n. 202 del 30 agosto 2012, del Dlgs n. 149 del 14 agosto 2012, è recepita – con entrata in vigore al 14 settembre 2012 – la direttiva 2010/24/Ue sulla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure, sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.

    Rispetto al decreto legislativo 69/2003 – di recepimento della direttiva 2008/55/Ce – il Dlgs apporta l’estensione dal 1° gennaio 2012 (le richieste si potranno riferire a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso prima del 1° gennaio 2012) dell’assistenza reciproca per il recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure che non erano contemplati. Nel documento l’elenco specifico. Restano espressamente esclusi i contributi previdenziali obbligatori e le multe.

    Inoltre, è fissata una procedura omogenea tra i diversi Stati membri: introduce un “titolo uniforme” per l’adozione di misure esecutive nello Stato destinatario della richiesta di assistenza attraverso un “modulo standard”. Dunque, le Amministrazioni finanziarie UE per il recupero di imposte e tasse in Italia e la nostra Amministrazione finanziaria per il recupero in altri Stati membri, dovranno usare la via elettronica inviando il modello ad hoc elaborato dalla Commissione il 18 novembre 2011.

    La richiesta è lecita solo se l’autorità competente non sia in grado di provvedere direttamente al recupero, nel rispetto delle regole che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede, e solo se la notifica dà luogo a difficoltà eccessive.

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