Sinistro senza assicurazione » Come funziona il recupero crediti del Fgvs
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Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), costituito presso Consap ai sensi dell'art 283, 1° comma, del Codice delle Assicurazioni, provvede tra l’altro a rimborsare alle Imprese Designate gli indennizzi da queste ultime corrisposte per sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione obbligatoria (articolo 283, comma 1, lettera b del Codice delle assicurazioni private).
A seguito di tale rimborso, il Fondo si surroga nell’azione di regresso da esperire nei confronti dei responsabili dei suddetti sinistri, e attraverso Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) procede al recupero degli indennizzi pagati.
Per i sinistri causati da altre fattispecie Consap-FGVS si avvale di modalità di recupero diretto nei confronti dei responsabili.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, quale Ente creditore, si riserva la facoltà di procedere all'annullamento dell'attività di recupero, all'esito del riesame che riterrà di condurre in sede di autotutela, secondo i principi di legalità e buona amministrazione.
In tale evenienza Consap-FGVS conserva - nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto - la potestà impositiva per la quale l’Ente medesimo è legittimato ad emettere un nuovo atto.
Sinistro senza assicurazione: tipologie di recupero con Agenzia delle Entrate Riscossione
L’attività di recupero da parte di Consap-FGVS, secondo per le seguenti tipologie di sinistro:
- Sinistri causati da veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria:In relazione agli indennizzi rimborsati dal Fondo alle Imprese Designate vengono inviati a cura di Agenzia delle Entrate Riscossione quale agente di riscossione, avvisi pre-coattivi, in conformità all'articolo 32 del D.Lgs 46/99 comma 2 lettera a), notificati nei confronti dei responsabili dei sinistri causati da veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria.
- Organismo di Indennizzo: In relazione agli indennizzi erogati da Consap quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in funzione di Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), vengono inviati avvisi pre-coattivi a cura di Agenzia delle Entrate Riscossione, analogamente a quanto avviene per i sinistri causati da veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria.
Procedure di recupero esattoriale di quanto anticipato dal fondo FGVS
Passiamo ora alle procedure di recupero:
- avviso di intimazione al pagamento: allo scopo di instaurare un clima di maggiore collaborazione e trasparenza con i destinatari dell'azione di rivalsa, vengono inoltrati - a cura di Equitalia, a mezzo posta raccomandata - avvisi di intimazione ed ingiunzione di pagamento, con valore di costituzione in mora e conseguente effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi di cui agli articolo 1219 e 2943 del codice civile. In tali avvisi è possibile riscontrare il dettaglio di tutte le informazioni riconducibili al sinistro per il quale il Fondo chiede il rimborso (data sinistro, numero sinistro, targa del veicolo responsabile, danneggiato/i, Impresa Designata territorialmente competente, importo da rimborsare).
- iscrizione al ruolo: successivamente, in mancanza del pagamento intimato entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell'avviso pre-coattivo, Agenzia delle Entrate Riscossione provvederà all'iscrizione a Ruolo dell'importo ingiunto, con conseguente successiva attuazione delle procedure di riscossione coattiva e cautelare. Il Ruolo, ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, costituisce una modalità di riscossione delle imposte, prevista ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 integrato con Decreti Legislativi 26 febbraio 1999 n 46 e 17 agosto 1999 n 326 e loro successive modificazioni.
- opposizione alla cartella di pagamento:opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 cpc, (quando si contesta il diritto di quest’ultimo a procedere esecutivamente al recupero del credito), da proporsi, prima dell'inizio dell'esecuzione, dinanzi al Giudice di Pace, per le cause di valore fino a € 5.000,00, ovvero dinanzi al Tribunale dell'esecuzione, per le cause di valore superiore. Dopo l’inizio dell'esecuzione, l’opposizione potrà essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione;
- opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc: (quando si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo), da proporsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, dinanzi al giudice dell'esecuzione.