Come è cambiato il mondo del recupero crediti dopo gli ultimi interventi normativi » Chiarimenti e approfondimenti

Come è cambiato il mondo del recupero crediti dopo gli ultimi interventi normativi » Chiarimenti e approfondimenti

Scopriamo come è cambiato il mondo del recupero crediti dopo gli ultimi interventi normativi: chiariamo con alcuni approfondimenti la questione.

Dopo la recente riforma del Codice di Procedura Civile, la quale ha introdotto la possibilità di richiedere al Giudice la ricerca dei beni da pignorare mediante accesso telematico dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati, riteniamo opportuno alcune riflessioni in merito.

Vediamo quindi in estrema sintesi i passaggi da affrontare per addivenire all'ottenimento delle informazioni secondo la nuova riforma.

La ricerca dei beni da pignorare nel recupero crediti

Facciamo chiarezza sulle procedure per la ricerca dei beni da pignorare nel recupero crediti.

Innanzitutto, ottenuto il Precetto è possibile, fare istanza al Giudice per richiedere l’accesso alle banche dati da parte dell’Ufficiale Giudiziario, oppure in proprio se questo non è dotato dei mezzi tecnologici sufficienti ad espletare l’incarico.

Questo richiede il pagamento di un contributo unificato di € 43,00.

L’emissione del Decreto di Autorizzazione del Tribunale, che non è cosa automatica ma sottoposta alla decisione del Giudice, non è rilasciata immediatamente, ma trascorrono comunque alcuni giorni prima che questa venga rilasciata, e nel frattempo non è possibile espletare nessuna azione.

Quando finalmente il Decreto viene emesso e trasmesso è compito dell’Ufficiale Giudiziario provvedere alla richiesta di accesso alle banche dati: spesso però, non avendo a disposizione gli Ufficiali Giudiziari strumenti tecnologici propri alla comunicazione con i gestori delle banche dati, la procedura si incaglia e non sortisce gli effetti sperati.

Ci sono però Tribunali in cui il Giudice rilascia autorizzazione in proprio all’Avvocato, permettendogli quindi di fare istanza direttamente ai gestori delle banche dati, evitando quindi di passare attraverso gli Ufficiali Giudiziari che sarebbero preposti allo scopo: a questo punto il legale deve fare un’istanza alla Agenzia delle Entrate per quanto concerne l’accesso all'Anagrafe Tributaria ed eventualmente ad INPS ed INAIL per le posizioni lavorative.

L’Agenzia delle Entrate può fornire i seguenti dati estrapolati dall’Anagrafe Tributaria:

  • ultime dichiarazioni presentate disponibili;
  • certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);
  • elenco degli atti del registro (l'ultimo decennio presente nella banca dati);
  • elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (si precisa che nell’archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).

In merito ai rapporti finanziari è necessario sottolineare che non è possibile ottenere dati inerenti la capienza del conto, senza considerare che i dati vengono comunicati dalle banche annualmente (o nella migliore ipotesi trimestralmente a regime) per cui non vi è certezza di ottenere un dato realmente aggiornato alla data della richiesta, bensì unicamente i dati che sono in possesso dell'Anagrafe Tributaria.

La comunicazione dei dati inerenti i saldi iniziali e finali del contribuente effettuata dalle banche all'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate è un' adempimento volto a contrastare l'evasione fiscale e non il mancato pagamento, inteso come dato prodromico ad effettuare, da parte del'Agenzia, i controlli di coerenza fra i saldi comunicati e le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente.

Anche questa procedura non è gratuita: l’Agenzia delle Entrate infatti, a seguito del ricevimento dell’Istanza, invia un modello F23 per effettuare il versamento dei tributi speciali e compensi secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972: il pagamento delle competenze deve essere effettuato prima del rilascio delle informazioni, quindi il creditore dove provvedere al pagamento della tariffa, che sarà quantificata dall'Ufficio competente sulla base dei dati richiesti e disponibili, e successivamente la copia del pagamento dovrà essere trasmessa allo stesso ufficio al fine del rilascio della documentazione.

E’ previsto altresì il pagamento di tributi anche per le richieste inoltrate ad INPS ed INAIL.

Rimane evidente che a tali costi è necessario aggiungere i compensi professionali del Legale come rimborso per tutte le istanze effettuate e per il tempo dedicato all’intera procedura.

E’ necessario poi tenere in considerazione il tempo che intercorre dall'ottenimento del precetto al ricevimento delle informazioni provenienti dalla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente.

La tempistica sicuramente non agevola il creditore, in quanto trattasi, nella migliore delle ipotesi, di diverse settimane se non mesi, durante i quali non è possibile effettuare alcuna operazione di aggressione patrimoniale, e senza alcuna certezza di ottenere i dati richiesti, con la certezza però di sostenere i costi della procedurali e professionali.

L’ampio periodo che intercorre fra la richiesta e l’ottenimento dei dati permette al debitore di organizzarsi per sfuggire al pignoramento delle somme, non permettendo il soddisfacimento del creditore sulle somme presenti nel conto corrente.

La valutazione non può basarsi quindi esclusivamente sul mero costo, ma soprattutto sull'effetto che un indagine conti correnti, ottenuta in 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta, può sortire ai fini del pignoramento, essendo questa attivabile in qualsiasi momento il creditore vanti con certezza una somma di danaro, e senza dover attendere i tempi burocratici sopra descritti.

Nel recupero crediti semplificato l’accesso al Giudice di Pace per ottenere Decreto Ingiuntivo

Come noto, nel recupero crediti è stato semplificato l’accesso al Giudice di Pace per ottenere Decreto Ingiuntivo: vediamo come.

Continua, seppur a piccoli passi, il processo di snellimento e digitalizzazione del sistema giudiziario Italiano, che dopo il processo telematico vede l’introduzione di un’importante novità per il privato cittadino, ovvero la possibilità di richiedere l’emissione di Decreto Ingiuntivo per somme fino al limite di € 1,100 incluso di interessi spese e imposte senza l’ausilio di un Legale e con una procedura via internet.

La richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, almeno per quanto concerne la prima fase, è già completamente digitalizzata nel Regno Unito, ove è possibile, anche per somme superiori, richiedere l’emissione di un ordine di pagamento da parte della Corte Inglese senza ricorrere all'ausilio di un Legale e senza necessità di presentare documentazione in originale, ma semplicemente utilizzando il servizio on-line messo a disposizione dall’autorità governativa britannica.

Anche l’Italia cerca di imitare questo sistema introducendo la possibilità di richiedere all'Ufficio del Giudice di Pace l’emissione di un decreto ingiuntivo per piccole somme.

Per prima cosa è necessario individuare quale Giudice sia competente, ovvero, generalmente quello ove ha la residenza il debitore, e a tal proposito è sempre utile accertarsi della residenza del debitore anche con strumenti investigativi come il Report Trace.

Sovente capita che la giurisdizione competente sia inserita come clausola contrattuale, per cui sarà necessario verificare, nel caso il credito derivi dalla stipula di un contratto poi non rispettato, quale sia la giurisdizione competente allo scopo.

Per ottenere il decreto molti uffici del Giudice di Pace si sono già dotati di strumenti informatici ai fini della compilazione della richiesta, e nello specifico del servizio SIGP, che permette ad avvocati e privati cittadini di ottenere informazioni in merito allo stato dei procedimenti nonché compilare il ricorso per decreto direttamente on-line, oppure compilare una sola iscrizione a ruolo.

Ancorchè compilato on-line il ricorso andrà però stampato e presentato personalmente all’Ufficio del Giudice di Pace competente, con la possibilità poi di consultare on-line lo stato di avanzamento della pratica.

Nel ricorso sarà obbligatorio inserire gli estremi di creditore e debitore nonché l’importo del credito comprensivo di spese, allegando ogni documento comprovante il credito stesso.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sarà necessario notificarlo a mezzo ufficiale Giudiziario, per posta o a mani del debitore stesso, attendendo 40gg. dall’avvenuta consegna. Se entro tale termine non viene opposto, il decreto diventa definitivo e quindi non più opponibile.

4 Agosto 2016 · Andrea Ricciardi


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