Recupero crediti » Stop dell’Autorità per la tutela della privacy ai solleciti di pagamento preregistrati

Recupero crediti » Stop dell'Autorità per la tutela della privacy ai solleciti di pagamento preregistrati

Recupero crediti selvaggio: Altolà parziale dall'Autorità per la tutela della privacy ai solleciti di pagamento preregistrati.

Una banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate.

Ciò, a meno che non sia in grado di garantire che le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate.

Recupero crediti e solleciti preregistrati: La diatriba

Un signore, titolare di un contratto di finanziamento con Santander Consumer Bank spa.

, aveva riferito che, nonostante il regolare versamento dei relativi ratei, era solito ricevere, dopo qualche giorno dalla scadenza e per i giorni a seguire e anche 3/4 volte al giorno, un sollecito preregistrato di pagamento, con un contestuale invito a certificare l'avvenuto adempimento attraverso l'invio a mezzo fax della relativa ricevuta.

Il segnalante aveva sostenuto che tale prassi contrastava con il provvedimento generale in tema di recupero crediti emesso dall'Autorità per la tutela della privacy il 30 novembre 2005, secondo cui non sarebbero accettabili condotte finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale, con conseguente illiceità di eventuali comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l'intervento di un operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento.

Alla luce di tali circostanze, l'Autorità per la tutela della privacy ha avviato un'istruttoria volta a conoscere sia gli accorgimenti adottati da Santander Consumer Bank spa. per gestire correttamente i dati personali dei clienti nell'attività di recupero crediti, sia le modalità utilizzate nelle operazioni di presa contatto con il debitore, anche mediante solleciti preregistrati, per evitare che i terzi (conoscenti, amici, familiari) possano prendere conoscenza dello stato di inadempimento del debitore.

Nel fornire riscontro Santander Consumer Bank spa., in primo luogo, ha dichiarato di svolgere una costante attività di controllo nei confronti degli operatori, interni ed esterni, impegnati nell'attività di recupero crediti.

Più specificamente, la Banca ha riferito che il controllo nei confronti dei propri dipendenti avverrebbe attraverso processi aziendali consolidati che vedono l'intervento del responsabile di funzione e della relativa struttura aziendale preposta alla compliance normativa e regolamentare, mentre gli operatori delle società esterne incaricate del recupero crediti sarebbero destinatari di un corso informativo circa i Prodotti/Servizi di Santander e circa eventuali regole contenute nell'accordo tra le parti.

Il provvedimento dell'Autorità per la tutela della privacy in merito ai solleciti preregistrati di Santander

A parere dell'Autorità per la tutela della privacy, poiché il sistema attualmente utilizzato da Santander Consumer Bank spa. a fini di recupero crediti, per le suindicate ragioni, non è in grado di assicurare che le informazioni veicolate attraverso le comunicazioni telefoniche preregistrate siano effettivamente ricevute da chi ne abbia il diritto (debitore o soggetti da costui autorizzati), il trattamento di dati personali della clientela connesso all'invio di siffatte comunicazioni dev'essere considerato illecito, perché in contrasto non solo con i principi posti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, ma anche con le specifiche prescrizioni impartite dall'Autorità per la tutela della privacy con il provvedimento generale del 2005.

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera d) del Codice, dev'essere disposto il divieto per la Banca di procedere all'ulteriore trattamento dei dati personali.

Pertanto, l'Autorità per la protezione della privacy dispone:

  1. ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera d) del Codice, dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato da Santander Consumer Bank spa. in occasione dell'invio alla clientela, per finalità di recupero crediti, di comunicazioni telefoniche preregistrate senza l'intervento di un operatore; per l'effetto, vieta a Santander Bank S.p.A. l'ulteriore trattamento dei dati personali connesso all'effettuazione di siffatte comunicazioni;
  2. ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive a Santander Consumer Bank spa. -ove la stessa intenda continuare ad avvalersi di tali forme di comunicazione- di adottare idonei accorgimenti tecnici, basati anche su forme di autenticazione, tali da assicurare la ragionevole certezza che la presa di conoscenza delle informazioni oggetto di comunicazione avvenga soltanto da parte di chi via abbia effettivamente diritto (il debitore o terzi da lui autorizzati) secondo quanto indicato in motivazione.

Conclusioni sulla vicenda

Dall'istruttoria dell'Autorità per la tutela della privacy è emerso, quindi, che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l'accertamento dell'identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo così l'interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri.

9 Dicembre 2013 · Giovanni Napoletano


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