Recupero crediti: ossessionare il debitore » Purtroppo la pratica più usata

Ossessionare il debitore paga sempre. Risale al 30 novembre del 2005 il provvedimento dell'Autorità per la tutela della privacy che disciplina la Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti ma, a distanza di anni, tali principi non vengono rispettati da tutti gli operatori del settore, come testimoniano anche recenti interventi dell'Antitrust o della magistratura, civile e penale.

Il Garante della privacy era intervenuto in seguito a numerose segnalazioni concernenti trattamenti di dati personali posti in essere a danno di debitori.

Le risultanze hanno evidenziato l’esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie.

Visite al domicilio o sul luogo di lavoro, sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi sms di sollecito, comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato.oste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata).

O ancora, invii di avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l’inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi recanti all'esterno la scritta “recupero crediti” o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di “ufficiali giudiziari”); affissioni di avvisi di mora sulla porta del debitore.

Non di rado, inoltre, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).

Gli accertamenti del Garante hanno messo in luce l’esistenza di prassi in alcuni casi decisamente invasive.

É per questo motivo che l’Autorità ha deciso di intervenire e prescrivere a quanti svolgono l’attività di recupero crediti le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità e correttezza”

Le prescrizioni del Garante, però, continuano ad essere disattese.

Relativamente all'attività di recupero crediti (436 e-mail), continuano ad essere segnalate modalità di contatto molto invasive e lesive della riservatezza e della dignità personale, quali visite al domicilio o sul luogo di lavoro, sollecitazioni telefoniche anche presso familiari, vicini di casa, utilizzando recapiti non forniti dagli interessati.

L’Autorità, quindi, nell’adottare il piano ispettivo per il secondo semestre 2013, ha stabilito di procedere ad avviare ispezioni anche nell’attività di recupero crediti.

Anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è dovuta intervenire in questo settore, per sanzionare pratiche commerciali scorrette.

Nel campo dei servizi finanziari e recupero crediti vanno citati gli interventi contro due tipologie di pratiche di rilevante gravità, suscettibili di colpire un target particolarmente debole, in quanto esposto a difficoltà finanziarie.

In un caso si pubblicizzava l’attività di consulenza per ridurre l’esposizione debitoria e salvaguardare dall'aggressione dei creditori (ivi incluse le richieste del Fisco), ma, in realtà, i consumatori si vedevano recapitare al proprio domicilio un pacco, da pagare mediante versamento in contrassegno di 390 euro, che conteneva semplicemente la modulistica per conferire eventuali incarichi ad effettuare le visure riguardanti la propria esposizione debitoria.

In un altro caso, che ha originato due procedimenti contro società di recupero crediti, la condotta scorretta consisteva nell’inoltrare a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione per il recupero di presunti crediti (alcuni apparentemente prescritti), presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti, ossia diverse dal foro dove ha residenza il consumatore.

L’Antitrust ha stabilito che la condotta dei professionisti è stata ritenuta idonea a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi a un contenzioso giudiziario.

Tali atti di citazione sono stati finalizzati, in realtà, ad esercitare nei confronti dei destinatari un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

La condotta è stata ritenuta scorretta (e in particolare aggressiva), ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del consumo e a ciascuna società di recupero crediti è stata irrogata una sanzione pari a 100 mila euro.

L’AGCM è stata costretta ad intervenire nuovamente nei primi mesi del 2013.

Inoltre, si è svolto il 9 luglio 2013, il primo incontro dell'Osservatorio costituitosi con la firma dell'accordo quadro tra l’azienda Euro Service Spa e alcune tra le maggiori Associazioni dei Consumatori.

Un’intesa nata con l’intento di garantire ai consumatori maggiori tutele nel comparto del recupero crediti, promuovendone la collaborazione e il confronto.

L’UNIREC, Unione delle Imprese a Tutela del Credito, inoltre, il 25 luglio 2013 ha reso noto di essere stata ricevuta dal Dott. Antonello Soro, Presidente dell'Autorita’ Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha avuto modo di illustrare i valori e i progetti realizzati sottolineando in modo particolare l’attenzione che l’Associazione pone da sempre alla normativa sulla Privacy, ai Provvedimenti del Garante e tra questi in particolare al Provvedimento del 30 novembre 2005 contenente Prescrizioni in tema di liceità, correttezza e trasparenza nell’attività di recupero crediti.

In merito l’incontro è stato anche l’occasione per presentare la Guida del Consumatore (Debitore) ai servizi di recupero crediti.

L’auspicio, dunque, è che queste iniziative possano sensibilizzare gli operatori del settore ad un maggiore rispetto della normativa e, soprattutto, della riservatezza e della dignità delle persone.
Il Codacons, insieme alle altre Associazioni dei consumatori, continuerà a mantenere alta la guardia per richiedere la tutela dei diritti, senza esitare a sollecitare l’intervento delle Autorità competenti.

26 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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6 risposte a “Recupero crediti: ossessionare il debitore » Purtroppo la pratica più usata”

  1. Anonimo ha detto:

    Non ho firmato nulla per ricevuta, e quindi non essendo né un postino, né un ufficiale giudiziario… volevo inoltre sottolineare la poco chiarezza di questi recuperi crediti che fanno di tutto per farsi passare x ciò che non sono dandosi toni ufficiali che non posseggono. oltretutto ho letto qui sul sito che non possono presentarsi su luogo di lavoro né dove abitano senza aver prima concordato un appuntamento col debitore…
    Quindi scorretti oltremodo

    Ripeto, lei, non essendo un pubblico ufficiale, non può indagare sulle persone che chiedono informazioni: se il condominio le ha dato mandato di non fornire indicazioni ad un recupero crediti le ha assegnato un compito improprio, non trovandosi lei in condizioni di poter accertare chi è la persona che chiede informazioni e che tipo di missiva deve consegnare. Lei può consentire l’accesso alle persone che conosce o quella in visita precedentemente segnalati da chi abita l’immobile, anche non accettare posta consegnata a mano da soggetti che non siano agenti postali o ufficiali giudiziari (che o sono conoscibili o si qualificano spontaneamente), se questa è la missione che le è stata affidata. Altrimenti potrebbe trovasi in situazioni difficili da gestire, come quella in cui si trova adesso: una comunicazione indirizzata ad un condomino di cui vorrebbe sbarazzarsi: e se contenesse info esiziali per il destinatario? Se ha firmato per ricevuta potrebbe anche passare un guaio …

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non tutti sono scorretti e, comunque, non sta a lei stabilirlo: può darsi che l’addetto al recupero crediti volesse semplicemente proporre al debitore una soluzione transattiva anche vantaggiosa, e lei non può censurare il messaggio affidatole, a meno che lei non abbia ricevuto precise istruzioni in tal senso (nel qual caso non avrebbe nemmeno dovuto accettare la busta).

      L’unico comportamento difforme, in tema di privacy, che è possibile rilevare nella vicenda è che l’addetto non ha lasciato, come avrebbe dovuto, una comunicazione in busta chiusa con in evidenza le sole generalità del destinatario, senza lasciarle la possibilità di capire il contenuto della missiva: ma questa scorrettezza dovrebbe eccepirla il destinatario, non certamente lei. Ora, se ha accettato, con raggiri o meno, la comunicazione scritta poco importa. Lei dovrebbe consegnare la missiva al destinatario, specie se non è in grado di risalire al mittente per notificargli il suo rifiuto ad occuparsi della consegna (di cui si è fatto implicitamente carico, accettando la busta).

  2. Anonimo ha detto:

    Ho detto alla persona che si è presentata che non avrei fornito informazioni riguardanti nessun condomino per motivi di privacy, se non a ufficiali giudiziari e forze dell’ordine, gli ho chiesto di qualificarsi e che non avrei parlato con recuperi crediti… Lui mi ha detto di essere un procuratore stragiudiziale e mi ha mostrato una cartelletta in cui era attaccato in alto il suo tesserino su un foglio su cui si leggeva tribunale di… Ecc… Ecc…
    Io non avevo mai sentito parlare di questa figura, che poi documentandomi ho scoperto essere niente di meno che un recupero crediti…
    Quindi la persona in questione ha giocato d’astuzia, in quanto io avevo detto chiaramente NO a recupero crediti, e mi ha fatto credere di essere una figura “ufficiale”, gli ho dato indicazioni sulla persona che cercava e ha compilato un foglio ripiegato malamente su se stesso chiuso con una misera graffetta dicendo di consegnarlo alla persona in questione. Solo allora quando è andato via ho realizzato che non era una figura del tribunale, e leggendo su un forum vengo a conoscenza che come custode ho il compito di consegnare solo la posta del postino e le comunicazioni dell’ufficiale giudiziario…
    Ora ho una lettera senza intestazione che vorrei restituire al mittente…

    Buongiorno vorrei sapere come si deve comportare il custode di un condominio quando si presenta un recupero crediti, o procuratore stragiudiziale, che cerca un condomino…
    Grazie mille

    Lei, per le mansioni che svolge, non dovrebbe entrare nel merito dei motivi della ricerca, né dell’attività svolta da chi le chiede informazioni, ma dovrebbe limitarsi a fornire le indicazioni richieste. A meno che il condomino in questione non le abbia raccomandato, espressamente e per cortesia, di negare informazioni che lo riguardassero, a chiunque.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Ripeto, lei, non essendo un pubblico ufficiale, non può indagare sulle persone che chiedono informazioni: se il condominio le ha dato mandato di non fornire indicazioni ad un recupero crediti le ha assegnato un compito improprio, non trovandosi lei in condizioni di poter accertare chi è la persona che chiede informazioni e che tipo di missiva deve consegnare. Lei può consentire l’accesso alle persone che conosce o quella in visita precedentemente segnalati da chi abita l’immobile, anche non accettare posta consegnata a mano da soggetti che non siano agenti postali o ufficiali giudiziari (che o sono conoscibili o si qualificano spontaneamente), se questa è la missione che le è stata affidata. Altrimenti potrebbe trovasi in situazioni difficili da gestire, come quella in cui si trova adesso, ovvero una comunicazione indirizzata ad un condomino di cui vorrebbe sbarazzarsi: e se contenesse info esiziali per il destinatario? Se avesse firmato per ricevuta potrebbe anche passare un guaio …

  3. Anonimo ha detto:

    Buongiorno vorrei sapere come si deve comportare il custode di un condominio quando si presenta un recupero crediti, o procuratore stragiudiziale, che cerca un condomino…
    Grazie mille

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Lei, per le mansioni che svolge, non dovrebbe entrare nel merito dei motivi della ricerca, né dell’attività svolta da chi le chiede informazioni, ma dovrebbe limitarsi a fornire le indicazioni richieste. A meno che il condomino in questione non le abbia raccomandato, espressamente e per cortesia, di negare informazioni che lo riguardassero, a chiunque.

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