Recupero crediti – inesigibilità del credito
Indice dei contenuti dell'articolo
Recupero crediti inesigibili - Le fasi della procedura di eliminazione contabile dal bilancio
La procedura di inesigibilità dei crediti è, di solito, articolata nelle seguenti fasi:
- Accertamento e declaratoria di irrecuperabilità del credito;
- Abbandono dell'azione di recupero del credito;
- Eliminazione contabile del credito irrecuperabile dal bilancio.
- Ripresa in carico di partite creditorie eliminate
ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI IRRECUPERABILITA’ DEL CREDITO
Al fine di pervenire ad un corretto accertamento dell'irrecuperabilità del credito sono tenuti distinti i crediti temporaneamente irrecuperabili da quelli definitivamente irrecuperabili, ai quali sono assimilati i crediti dichiarati insussistenti.
Irrecuperabilità temporanea del credito
L’irrecuperabilità temporanea sussiste nel caso in cui il debitore risulti irreperibile e/o insolvibile.
Lo stato di irreperibilità è comprovato dalle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario rese in occasione della notifica di atti giudiziari, dal mancato recapito di diffide di pagamento emesse dagli Uffici amministrativi, dalle risultanze di accertamenti eseguiti presso gli Uffici anagrafici dell'ultima residenza e del Comune di nascita del debitore, dalle informazioni fornite dalle Camere di Commercio e dagli enti gestori dell'erogazione di servizi pubblici, nonché da altra idonea documentazione probante.
Lo stato di insolvibilità è comprovato dalle risultanze dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata nelle varie forme possibili. Rientra in tale ipotesi anche la chiusura della procedura fallimentare promossa nei confronti di società di persone o imprese individuali nel caso in cui i crediti siano rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo in sede di ripartizione finale.
Ai fini dell'accertamento dello stato di irreperibilità e/o di insolvibilità temporanea, si acquisiscono, laddove possibile, elementi informativi da parte degli Enti pubblici previdenziali, dell'Amministrazione finanziaria, dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, delle altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, e delle autonomie locali, dell'INAIL, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Irrecuperabilità definitiva del credito
L’irrecuperabilità definitiva sussiste nei casi di:
- estinzione della persona giuridica debitrice dell'Ente per effetto di procedure concorsuali o di liquidazione della stessa, a condizione che non sussistano soggetti giuridici solidamente responsabili dei relativi debiti e che non siano esperibili azionidi responsabilità o di risarcimento a carico di terzi;
- morte della persona fisica debitrice dell'Ente che risulti impossidente e senza successibili che abbiano accettato l'eredità;
- intervenuta prescrizione del credito;
- erroneo accertamento per avvenuto incasso;
- somme non più dovute in forza di esplicita disposizione di legge;
- erronea o duplicata registrazione contabile;
- insussistenza del credito a seguito di sentenze passate in giudicato;
- antieconomicità dell'azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell'azione di recupero è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l’importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l’esperimento delle azioni di recupero del credito stesso, tenuto, altresì, conto delle possibilità di riscossione.
PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA’ DEL CREDITO
La procedura amministrativa per l’eliminazione contabile del credito dovrà essere intrapresa a seguito dell'accertamento dell'irrecuperabilità del credito, e della valutazione in ordine all'opportunità di abbandonare, temporaneamente o definitivamente, le azioni intraprese per la riscossione del credito medesimo, ovvero il non proponimento delle predette azioni.
ELIMINAZIONE DAL BILANCIO DEI CREDITI IRRECUPERABILI
Sulla base dell'adottato provvedimento di dichiarazione di inesigibilità, viene redatta una proposta di eliminazione dalla gestione dei residui attivi dei crediti dichiarati irrecuperabili. Le partite creditorie soggette ad abbandono temporaneo confluiscono in appositi archivi, gestiti attraverso idonee procedure informatiche, muniti di scadenzari, sulla base delle quali gli esattori incaricati provvederanno ad effettuare i necessari accertamenti finalizzati a rilevare lo stato di solvibilità ovvero di reperibilità del debitore, con periodicità, almeno, biennale, ovvero, qualora queste risultassero antieconomiche, all'abbandono definitivo del credito.
Gli atti interruttivi preordinati ad evitare la prescrizione del credito dovranno essere effettuati prima della scadenza dei termini prescrizionali di legge. Il passaggio dei crediti dallo stato di inesigibilità temporanea a quello definitivo avverrà con determinazione del Funzionario Responsabile
CREDITI INESIGIBILI - RIPRESA IN CARICO DI PARTITE CREDITORIE ELIMINATE DAL BILANCIO
I crediti dichiarati inesigibili potranno in ogni caso essere ripresi in carico, attraverso idonee procedure di accertamento, al verificarsi di condizioni che modifichino o determinino situazioni difformi da quelle che hanno dato luogo alla declaratoria di irrecuperabilità e conseguentemente alla loro eliminazione.
La ripresa in carico, potrà avvenire, fino a che non sia intervenuta la prescrizione del credito, sulla base dei dati conosciuti prima dell'avvenuta fase di eliminazione.
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18 Luglio 2013 · Paolo Rastelli