Obbligo e modalità di iscrizione all'AIRE
» Vai all'indice dei contenuti dell'articolo completo
Sono obbligati ad iscriversi all’AIRE dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA, con contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, tutti i residenti che si trasferiscono all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi.
La dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero può essere resa all’ufficio anagrafe dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA prima dell’espatrio oppure all’ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dalla data di espatrio.
Nel caso in cui la dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero sia stata effettuata presso l’ufficio anagrafe dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA, è sempre obbligatorio effettuare tale comunicazione anche all’ufficio consolare competente per territorio. Qualora, entro un anno dalla data di dichiarazione di espatrio effettuata presso l’ultimo COMUNE DI RESIDENZA non pervenga la conferma dell’avvenuto trasferimento di residenza all’estero, il dichiarante sarà cancellato dall’anagrafe dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA per irreperibilità ai sensi dell’articolo 11 del DPR numero 223/1989.
Sono iscritti all’A.I.R.E. anche i cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza, oppure le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.
In questi due ultimi casi l’iscrizione all’A.I.R.E. può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, nei registri di stato civile, dell’atto di nascita o dell’atto di acquisto della cittadinanza italiana e dopo aver ricevuto dall’ufficio consolare competente l’indicazione dell’esatto e completo indirizzo estero.
» Vai all'indice dei contenuti dell'articolo completo
30 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
Seguici su Facebook