Quali sono i mezzi predisposti dalla legge per il recupero dei crediti?
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Per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure.
1) Nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento (v. risposta specifica per l’assegno).
2) Un’altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un’azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.
3) Resta infine, qualora non siano esperibili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all’esito una sentenza), volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento.
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.
Oltre a tali mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all’atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato.
5 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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Buongiorno. Dopo un decreto ingiuntivo emesso nel 2001 dal Giudice del lavoro nei confronti di un Comune dove prestavo servizio per il riconoscimento di una somma remunerativa dello stipendio non corrisposta, seguiva una prima opposizione dell’ente la quale veniva dichiarata inammissibile per scadenza dei termini dal magistrato e subito dopo una richiesta di riammissione con ricorso in appello dal quale scaturiva il 4 marzo scorso una sentenza definitiva con condanna dell’ente al pagamento della somma richiesta più gli interessi legali. Dopo i vari tentativi fatti dal mio legale compresa la trasmissione della sentenza il Comune si ostina a non pagare. Cosa si può fare. Mi hanno detto che anche con decreto esecutivo l’ente può fare un nuovo ricorso e ritardare ulteriormente il pagamento, E’ vero?
L’avvocato che l’ha assistita, le avrà certamente spiegato quali possono essere gli scenari futuri. La sentenza, da quanto lei riferisce, dovrebbe essere passata ormai in giudicato e non potrà essere rimessa in discussione la sua qualità di creditore e quella del Comune di debitore insolvente. Il Comune può ritardare di ottemperare ai suoi obblighi come un qualsiasi debitore, dal momento che è pressoché impossibile pignorare i conti correnti dove vengono versati gli stipendi destinati ai dipendenti e i fondi trasferiti dallo Stato e dalle Regioni a vario titolo (ammesso che ciò avvenga). Può tentare la strada della compensazione forzata, con il supporto di un buon fiscalista (non si devono sbagliare i calcoli), versando nelle casse comunali, a fronte di tributi locali dovuti (IMU, TIA, Tarsu), solo la quota di competenza regionale e statale.
Circa un anno fa ho azionato un recupero crediti ottenendo in prima istanza un decreto ingiuntivo, reso esecutivo nonostante l’opposizione del debitore.
Ottenuto il D.I. il debitore mi propone una transazione evidentemente con il preciso intento di prendere tempo al fine di sottrarre i beni all’eventuale esecuzione.Ed infatti non trovando accordo ho notificato il precetto ed ho iniziato così la ricerca dei beni da pignorare, escludendo il pignoramento mobiliare per una situazione di precedente insolvenza con le banche ed anche perchè non saprei proprio come ricercare eventuali banche presso cui il debitore ha aperto dei conti, ammesso che siano coperti. Avevo intenzione di azionare così il pignoramento immobiliare, ma il furbo debitore risulta nullatenente. Al PRA ha delle auto che risalgono addirittura al 1970 con un valore che certamente non coprirebbero l’ammontare del credito (€15.000 ca.). A questo punto ho pensato o di contattare una società e cedere il credito ( ma non ho idea di quanto potrei recuperare) oppure sostenendo ulteriori costi in aggiunta di quelli già sostenuti per le ricerche effettuate, ingiungere con un pignoramento mobiliare presso l’abitazione costringendo il debitore ad indicare i beni……se non lo fa potrei denunciarlo ai sensi dell’art. 388 c.p.
Che ne pensate?
Ho letto il vostro articolo “Quali sono i mezzi predisposti dalla legge per recuperare un credito?” ma in effetti non trovo una risposta alla domanda “ma perchè se io sono creditore la legge non mi consente di recuperare il credito di fronte a chi vuole sottrarsi ad ogni costo?”
Vi ringrazio per l’attenzione che vogliate rivolgere alla mia problematica.
Per denunciare il debitore che asserisce di non avere beni da indicare per soddisfare il pignoramento, è necessario, io credo, dimostrare che egli abbia dichiarato il falso. Per far questo, il creditore deve individuare beni pignorabili che siano nella disponibilità del debitore.
Ed allora, il cechio si chiude. Il creditore potrebbe innanzitutto agire per recuperare quanto gli spetta. Poi, se vuole, può anche togliersi lo “sfizio” di denunciare il debitore …
Ma, comunque, bisogna trovare prima i beni pignorabili.
Se vuole cedere il credito, è difficile che una società di recupero crediti lo acquisti. Loro lavorano all’ingrosso.
Potrebbe invece trovare un avvocato che si occupi anche di recupero crediti e proporre un “patto di quota lite”. In pratica una percentuale sull’importo recuperato. Di solito, questi professionisti sanno come individuare beni (in particolare conti correnti) nella disponibilità del debitore.
Per rispondere alla sua ultima domanda, l’ufficiale giudiziario può accedere all’anagrafe tributaria. Ma deve volerlo e saperlo fare. E/o trovare un creditore che glielo chieda autorevolmente. Di più la legge non prevede. Al creditore, per fortuna, non è consentito di compensare il proprio credito con il prelievo di una libbra di carne viva del debitore nullatenente …