Il giudice di pace competente per il recupero crediti giudiziale è quello del consumatore
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Il procedimento era stato avviato per verificare il comportamento posto in essere dalla società di recupero crediti, consistente nell’inoltro, a diversi consumatori – al fine di recuperare asseriti crediti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni TIM – di atti di citazione in giudizio – per procedimenti che, pur riportando una presunta data della prima udienza, non vengono iscritti al ruolo – presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro territoriale del consumatore.
In particolare, erano pervenute, anche nel corso del procedimento, diverse richieste di intervento, in particolare modo da parte di associazioni di consumatori, volte a rilevare di aver ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica nel tentativo di recuperare presunti crediti, in realtà prescritti e addirittura inesistenti.
Dalla documentazione acquisita agli atti e, in particolare, dalle segnalazioni pervenute all’Antitrust, è emersa l’ampia diffusione della pratica aggressiva oggetto di contestazione riguardante l’invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia.
Inoltre, i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica TIM, sono risultati meramente asseriti – non risultando, in taluni casi, essere pendente alcun pagamento di fatture con l’operatore telefonico e, in altri, che i consumatori siano mai stati clienti TIM – e prescritti.
Infine, agli atti di citazione inviati ai consumatori non erano stati seguiti da alcuna iscrizione della causa a ruolo e, quindi, la data indicata come “prima udienza” risultava inesistente;
15 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano
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Nuova sanzione dell’Antitrust nell’attività di recupero crediti
Nel mirino dell’Autorità è finita la società Globalrec S.r.l. che al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.
Le associazioni dei consumatori hanno lamentato il carattere intimidatorio e aggressivo di tale pratica, esercitata a livello nazionale e in particolare in Sicilia.
Dalla documentazione acquisita è emerso inoltre “che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo,operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003), appaiono meramente asseriti – principalmente riferendosi, in realtà, alla luce delle segnalazioni agli atti, a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS – e prescritti”, che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo e che la pratica è stata posta in essere almeno dal dicembre 2012 al maggio 2013. Pratica commerciale scorretta, ha deciso l’Antitrust, che ha sanzionato la società Globalrec S.r.l. per 50 mila euro.