Recupero di crediti inesigibili - Citazione del debitore presso giudice di pace incompetente per territorio
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) è nuovamente intervenuta a tutela dei consumatori bersagliati da atti di citazione per crediti presumibilmente prescritti o inesistenti. Nella riunione del 30 maggio 2013, infatti, l’Antitrust ha sanzionato con una multa di 50 mila euro l’impresa individuale Consuelo Paravati che, secondo quanto ricostruito dagli uffici, ha inoltrato a molti consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.
Il provvedimento è stato motivato perché l’azienda sanzionata inviava atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace incompetenti, per territorio, allo scopo di intimorire i consumatori e indurli a pagare debiti inesistenti o inesigibili perché prescritti. Si tratta di una pratica considerata aggressiva dal codice del Consumo, perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.
Dall’istruttoria è emerso l’invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia. Agli atti di citazione, inviati ai consumatori, non seguiva poi alcuna iscrizione della causa a ruolo: la data indicata come prima udienza utilizzata per fare pressione psicologica sui consumatori, risultava quindi inesistente. Inviando gli atti di citazione,la società di recupero crediti puntava a ottenere che i consumatori, senza verificare la fondatezza della posizione debitoria, provvedessero rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.
La pratica è durata almeno dall’aprile 2012 all’aprile 2013.
15 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano
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Nuova sanzione dell’Antitrust nell’attività di recupero crediti
Nel mirino dell’Autorità è finita la società Globalrec S.r.l. che al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.
Le associazioni dei consumatori hanno lamentato il carattere intimidatorio e aggressivo di tale pratica, esercitata a livello nazionale e in particolare in Sicilia.
Dalla documentazione acquisita è emerso inoltre “che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo,operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003), appaiono meramente asseriti – principalmente riferendosi, in realtà, alla luce delle segnalazioni agli atti, a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS – e prescritti”, che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo e che la pratica è stata posta in essere almeno dal dicembre 2012 al maggio 2013. Pratica commerciale scorretta, ha deciso l’Antitrust, che ha sanzionato la società Globalrec S.r.l. per 50 mila euro.