La liquidazione dell'attivo


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Ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito. Essa avviene tramite un programma di liquidazione preparato dal curatore ed approvato dal giudice, con il parere vincolante del comitato dei creditori.

Il piano viene formato entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario dei beni del fallito

Il programma indica i termini e le modalità previste per la realizzazione dell’attivo ed in particolare: l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa, le proposte di concordato con il loro contenuto, le azioni risarcitorie, revocatorie, e restitutorie intraprese per conto del fallito ed ai danni dello stesso, le possibilità di cessione dell’azienda o di singoli rami o di singoli beni e le relative condizioni.

Per la vendita dei beni la legge attribuisce preferenza alla vendita in blocco dell’azienda, potendosi procedere a vendita dei singoli beni solo quando è prevedibile che la pria non possa avvenire.

La vendita dell’azienda può avvenire all’incanto o a trattativa privata, al curatore spetta la scelta tra quale delle due si riveli nel caso concreto più competitiva.

La vendita di singoli beni può avvenire invece in base alle offerte private perché la nuova legge fallimentare non considera vincolanti in tal caso il sistema dell’incanto o il sistema senza incanto previsto dal codice di procedura civile, ma il curatore può decidere, nel programma di liquidazione, la modalità di vendita più conveniente ai fini del maggior realizzo possibile. Costui potrà quindi prevedere nel piano qualsiasi forma di vendita, sulla base del solo giudizio di convenienza per la procedura .

5 Luglio 2013 · Paolo Rastelli

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Commenti e domande

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  • enzodamico 6 Agosto 2015 at 11:04

    Prima del fallimento dell’azienda della quale ero dipendente, avevo stipulato una cessione del quinto ad una finanziaria. La stessa non si e insinuata al passivo nella procedura fallimentare per il credito del mio tfr. Adesso, visto che la finanziaria non esiste più e quindi non ha chiesto al curatore il credito vantato sono trascorsi 5 anni dalla cessazione del mio rapporto di lavoro. Volevo chiedere se la normativa in materia concede a me il diritto di insinuarmi tardivamente per richiederlo al fondo di garanzia (visto che comunque uno stralcio l avevo pagato)? grazie

    • Simone di Saintjust 6 Agosto 2015 at 15:59

      Il TFR costituisce una garanzia per la finanziaria cessionaria del quinto nel caso di licenziamento per giusta causa o per dimissioni volontarie del dipendente debitore. Il rapporto fra lei ed il creditore è sopravvissuto al fallimento del datore di lavoro ed il creditore non era tenuto all’insinuazione al passivo.

      Lei avrebbe dovuto insinuarsi al passivo per il recupero del TFR: ormai credo non troverà risorse di cui beneficiare.

      In ogni caso, la situazione sembra essere alquanto articolata e l’esposizione, al contrario, troppo sintetica. Su queste basi non è possibile esprimere alcun parere.

  • Natalino Pazzola 6 Ottobre 2008 at 22:30

    Nel recupero crediti gli Istituti Bancari hanno la prevalenza sui privati anche se hanno chiesto il pignoramento di un immobile dopo oltre sei mesi rispetto al creditore privato?