Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità del debitore

Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità e della privacy del debitore

Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L'attività di recupero crediti ha assunto in Italia modalita' piu' consone a scagnozzi e usurai che a societa' specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.

Per porre freno a questo andazzo, l'Autorità per la tutela della privacy ha emanato un

garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1213644">provvedimento a carattere generale che detta i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.

L’intervento dell'Autorità per la tutela della privacy e' giunto al termine di accertamenti avviati a seguito di numerose segnalazioni sull'uso illecito dei dati personali nell'attività' di recupero crediti.

In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita' di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa' di recupero crediti.

I PRINCIPI A CUI SI ISPIRA IL PROVVEDIMENTO CHE VIETA COMPORTAMENTI LESIVI DELLA PRIVACY DEL DEBITORE

Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa' di recupero crediti dovranno rispettare i principi di liceita', di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita' dei dati e il dovere di informativa agli interessati.

In altri termini, ecco le prescrizioni dell'Autorità per la tutela della privacy:

  1. non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo;
  2. non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  3. è illecita l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
  4. non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. E' necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
  5. gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
  6. una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

I RIMEDI PER LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY DEL DEBITORE - Segnalazione, reclamo o ricorso all'Autorità per la tutela della privacy

Il cittadino debitore che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni può denunciarlo alla stessa Autorità per la tutela della privacy.

E’ possibile denunciare all'Autorità per la tutela della privacy la violazione della propria privacy o l’accesso di terzi, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alle informazioni riservate che ci riguardano - attraverso una segnalazione, un reclamo oppure un ricorso.

Si tratta di strumenti flessibili e modulabili in ragione del tempo e dell'impegno che il debitore vessato intende profondere.

Senz'altro costa meno che che chiedere tutele attraverso un avvocato e l'azione sarà senz'altro più incisiva e "dolorosa" per i molestatori.

Lesione della privacy del debitore - Che cosa è e quali diritti tutela la segnalazione all'Autorità per la tutela della privacy

Quando non è possibile inoltrare un reclamo all'Autorità per la tutela della privacy perchè, tanto per fare un esempio, non si dispone delle informazioni dettagliate, si può inviare una segnalazione (articolo 141, comma 1, lettera b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Modalità per la presentazione

La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatti”.

Gratuità

La presentazione di una segnalazione è gratuita.

Lesione della privacy del debitore - Che cosa è e quali diritti tutela il reclamo all'Autorità per la tutela della privacy

Il reclamo presentato all'Autorità per la tutela della privacy è un atto dettagliato  con il quale si riporta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lettera a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all'articolo 7, sia per promuovere una decisione dell'Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

Modalità per la presentazione

Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni dell'Autorità per la tutela della privacy, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatti”.

Diritti di segreteria

Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.

Lesione della privacy del debitore - Che cosa è e quali diritti tutela il ricorso all'Autorità per la tutela dei dati personali

Il ricorso all'Autorità per la tutela della privacy è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.

Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (articolo 141, comma 1, lettera c)) e può essere presentato solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Diritti di segreteria

Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:

  • conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. - IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
  • bollettino di conto corrente postale numero 96677000;

tutti intestati a "Autorità per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.

Spese del procedimento

A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, l'Autorità determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. L'Autorità può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (articolo 154, comma 4).

L'Autorità ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del l'Autorità e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all'incremento delle spese da sostenere per ricorrere all'Autorità, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

Lesione della dignità del debitore - Contatti telefonici insistenti e visite non concordate con il funzionario di recupero crediti

Parliamo, in pratica, dei contatti telefonici ripetuti, non graditi al destinatario ed intrusivi (detti anche del 'terzo tipo') che ingenerano nel debitore stati di soggezione psicologica, timore, ansia, paura e ai quali, troppo spesso, fanno ricorso gli addetti alla phone collection delle società di recupero crediti come metodologia di lavoro, quasi sempre al riparo dell'impunità.

Una società di recupero crediti può incorrere nel reato di stalking (ed assumere, di conseguenza, la connotazione di stalker) quando un proprio dipendente integra nei confronti del debitore (non solo attraverso telefonate, ma anche ricorrendo ad sms, messaggi in chat e via e-mail) comportamenti reiterati nel tempo e tali da turbare la vittima, pregiudicandone le abitudini di vita.

Stalking vuol dire, letteralmente fare la posta. È un reato previsto dall'articolo 612 bis del codice penale che punisce con la reclusione chiunque metta in atto comportamenti tali da ledere la libertà, la privacy, la serenità, l’equilibrio psicologico altrui.

Le condotte che integrano lo stalking possono essere varie: appostamento, minacce, molestie, ricatti, sorveglianza intrusiva. Per quanto attiene il contesto di cui ci occupiamo, lo stalking può anche prescindere da comportamenti di tipo fisico e consistere, coma abbiamo già accennato, in ripetuti contatti telefonici (o via e-mail, chat, Facebook ed altri social network) non desiderati dal destinatario.

Per poter essere considerati atti persecutori, le richieste di contatto da parte della società di recupero crediti devono essere reiterate (almeno più di due episodi, a parere della Corte di Cassazione Penale - sentenza numero 6417 del 2010) e devono implicare documentate conseguenze negative sulla salute e sull'equilibrio psico-fisco della vittima.

Pertanto, il debitore che volesse dichiararsi vittima di stalking perpetrato da una società di recupero crediti e intendesse intraprendere azioni legali finalizzate alla condanna dello stalker ed al risarcimento del danno patito dovrebbe poter esibire documentazione medica attestante uno stato di prostrazione. di ansia e di disagio emotivo, conseguente al comportamento adottato dallo "stalker", tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita e a provocare un effetto destabilizzante sul proprio equilibrio psico-fisico e su quello dei propri familiari.

In pratica, si tratterebbe di proporre querela contro la società di recupero crediti, affrontare un processo penale e poi, in caso di condanna per stalking del soggetto querelato, procedere alla richiesta di risarcimento del danno in sede civile.

Ma, esiste un'altra soluzione per porre fine alle persecuzioni delle società di recupero crediti e degli esattori telefonici che in esse vi lavorano, troppo spesso incoraggiati e sicuramente mai sufficientemente dissuasi dal mettere in atto comportamenti al limite dello stalking verso i debitori.

Soluzione meno impegnativa, ma che non pregiudica la possibilità per la vittima, di proporre querela in un momento successivo.

Le norme di cui all'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, numero 11 (convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, numero 38) possono essere utilizzate, in particolare dal debitore vittima di persecuzioni telefoniche, per inoltrare al Questore (autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente) un'istanza finalizzata ad ottenere l'ammonimento (in sostanza un richiamo orale) della società di recupero crediti, oggettivamente responsabile della condotta in ambito lavorativo dei propri dipendenti, e la diffida a perpetuare azioni lesive della libertà, della salute, dell'equilibrio psico-fisico del debitore stesso.

Basterà semplicemente compilare un modulo in cui andranno riportate le generalità della società per conto della quale sono stati e/o vengono effettuati i contatti telefonici indesiderati e quelle dei testimoni che possano riferire dei toni utilizzati dall'addetto al recupero crediti, delle eventuali minacce profferite, dell'insistenza delle telefonate e del loro ripetersi nonostante l'invito esplicito a desistere, rivolto dal destinatario all'interlocutore. Sarà altresì utile riferire di eventuali violazioni della privacy che risultassero essere state integrate con maldestri tentativi di contatto del debitore presso il luogo di lavoro, gli amici e i parenti, senza nascondere le motivazioni per cui si stava effettuando tale ricerca.

Il Questore, una volta che sia stat presentata la richiesta di ammonimento, convocherà il presunto stalker ed ascolterà le persone informate dei fatti indicate dal debitore. Potrà anche, qualora lo ritenesse necessario, chiedere agli organi investigativi di acquisire ulteriori informazioni e/o prove sulla fondatezza di quanto esposto.

Completata l'attività istruttoria, il Questore potrà decidere se rigettare l’istanza, nel caso in cui gli elementi raccolti fossero valutati come non sufficienti a procedere. Oppure, ritenuti i fatti esposti fondati, attendibili e classificabili come espressione di atti persecutori o, comunque, come gravi indizi circa la possibilità che il reato di stalking sia effettivamente consumato in futuro, procederà all'emissione di un motivato decreto di ammonimento.

Il decreto di ammonimento potrà comportare, come conseguenza, la sospensione della licenza per le attività di recupero crediti e la procedibilità del reato d’ufficio. Il che significa che, nel caso in cui il soggetto ammonito dovesse continuare a reiterare, attraverso i propri dipendenti, condotte persecutorie nei confronti dei debitori, il Questore potrà procedere alla denuncia presso la Procura della Repubblica senza aver bisogno di una querela di parte.

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17 Agosto 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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11 risposte a “Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità del debitore”

  1. daros ha detto:

    Vorrei avere un Vostro consiglio su come comportarmi inerentemente ad un problema con un prestito del 2003 del quale ho bloccato i pagamenti, a suo tempo, poichè non erano state conteggiate alcune rate pagate con bollettino anzichè RID e che, nonostante le mie richieste, non sono state reinserite. Successivamente ho avuto dei problemi lavoratrivi a causa dei quali non ho potuto pagare le rimanenti rate.

    ….
    ….

    Secondo voi è stata violata la mia privacy e , nel caso, cosa posso fare per far valere i miei diritti. Secondo voi ho subito un danno morale che può essere risarcito oppure è tutto normale?

  2. hyland ha detto:

    Buonasera a tutti e spero, in questo forum, di trovare una risposta al mio problema.
    Ho ricevuto la telefonata (molto gentile) di un’addetta di una società di recupero crediti per conto di un banca che, prima di richiedermi le modalità con cui avrei voluto rientrare dal debito, mi ha elencato perfettamente tutti i miei dati riguardanti il reddito, il luogo di lavoro e il nome dell’azienda per cui lavoro. I dati in oggetto sono stati forniti direttamente dal datore di lavoro. Vorrei sapere se è lecito questo “trasferimento” di dati sensibili o se da qualche parte è stato commesso, diciamo…un errore!!.
    Grazie.

    • La procedura di pignoramento presso terzi prevede che il creditore si procuri un decreto ingiuntivo presso il tribunale, preposto a vagliare la legittimità della pretesa. Poi, munito di precetto, egli può ingiungere al datore di lavoro di presentarsi al giudice e fornire tutte le informazioni necessarie per consentire la corretta definizione della quota dello stipendio da pignorare, nei limiti previsti dalla legge (reddito percepito dal debitore nonché l’importo di eventuali pignoramenti preesistenti e di cessioni del quinto in corso).

      L’approccio diretto al datore di lavoro messo in atto dal creditore, privo di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo e precetto), integra una palese violazione della privacy. Che può essere sanzionata dal Garante, qualora il datore di lavoro sia disposto ad ammettere il contatto ravvicinato del “terzo tipo”.

      Insomma, il primo, grave, errore lo ha commesso il creditore. Certo, il datore di lavoro non ha lesinato le informazioni, ma può ben invocare di essere stato contattato e di aver creduto, in buona fede, che le richieste avanzate dall’interlocutore fossero legittime.

  3. giangigi ha detto:

    Gentile Signora De Bellis,
    la ringrazio per i suoi consigli.
    Come diceva quel personaggio, la risposta è “la seconda che hai detto”.
    Stamane sono stato chiamato nuovamente dalla finanziaria e alle mie rimostranze su quanto già esposto, mi è stato risposto grosso modo che “avendo io stesso dato comunicazione dell’indirizzo del mio luogo di lavoro al momento della rischiesta del finanziamento, in pratica sarebbero autorizzati ad inviare l’esattore anche presso il mio luogo di lavoro”. La mia risposta è stata “Staremo a vedere” e provvederò oggi stesso ad inviare una diffida.
    Grazie ancora.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Come lei ha già compreso, cosa che mi fa molto piacere, le affermazioni dell’addetto al call center sono libere chiacchiere al vento.

      Mettiamola così: al momento, l’unica azione lecita concessa al creditore, che non deve essere preventivamente concordata con lei, è la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.

      Anche la eventuale segnalazione del suo nominativo ad una Centrale Rischi, come CRIF, deve essere preceduta da un avviso ad adempiere inoltrato a lei con raccomandata AR.

  4. giangigi ha detto:

    Vengo subito al dunque, come per la maggior parte di noi, sto perdendo il lavoro e già da qualche mese mi è stato ridotto lo stipendio e non sono più in grado di far fronte ai miei debiti con due finanziarie. Oggi ho comunicato il fatto a una delle due che in risposta mi ha inviato un sms con questo contenuto: “Preso atto del mancato riscontro ai nostri solleciti bonari, le comunichiamodi aver predisposto la visita di un funzionario esattoriale presso il suo domicilio o in alternativa presso il posto di lavoro. Si renda reperibile onde evitare l’ulteriore aggravio di spese a suo carico. Ufficio…”
    Dagli articoli che ho letto mi pare di capire che potrei già appellarmi alle disposizioni del Garante della privacy, in quanto sembrerebbe che la procedura minacciata dalla società non sia esattamente in linea con queste ultime.
    Pensate che potrei cominciare a tutelarmi inviando una lettera alla società, citando il richiamo del Garante, ed invitandola ad attenersi allo stesso?
    Vi ringrazio anticipatamente anche per le indicazioni su come intervenire direttamente nel forum.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Mi sembra di capire che lei abbia ricevuto un sms dall suo datore di lavoro, che minaccia di inviarle visita fiscale, causa assenza per malattia, e le chiede di rispettare la reperibilità di legge.

      Se, invece, è stata la finanziaria a scriverle Preso atto del mancato riscontro ai nostri solleciti bonari, le comunichiamo di aver predisposto la visita di un funzionario esattoriale presso il suo domicilio o in alternativa presso il posto di lavoro. Si renda reperibile onde evitare l’ulteriore aggravio di spese a suo carico. allora è proprio vero che non si finisce mai di imparare. Dalle formule giuridiche prese a prestito per intimorire i debitori con messaggi ingannevoli, adesso sono passati a scimmiottare le ASL.

      Inutile aggiungere che lei non è obbligato a ricevere funzionari esattoriali. E se dovessero farle lo scherzo “cinese” di inviare qualcuno sul luogo di lavoro, può immediatamente presentare esposti per violazione della privacy e molestie rispettivamente al Garante della privacy ed all’Autorità Giudiziaria.

  5. ferdinando gattuccio ha detto:

    Stalking e recupero crediti

    Esattamente quattro anni fa, con provvedimento del 30 novembre 2005, il Garante per la protezione dei dati personali interveniva su alcune discutibili abitudini delle agenzie di recupero crediti, imponendo un piccolo codice comportamentale mirato alla tutela della dignità del presunto debitore.

    Ma se è vero che oggi le attività di recupero si concentrano sul solo debitore (non essendo dunque più consentita la pubblica gogna con tecniche subdole, mirate a far conoscere la morosità a colleghi, vicini e familiari), gli operatori osservano però quotidianamente una sempre maggiore aggressività (nel caso di chi scrive, sulla base dei racconti dei propri clienti): il presunto debitore viene assillato – soprattutto negli orari del riposo e più volte al giorno – a mezzo telefonate ed sms dal contenuto molto duro, quando non riceve addirittura continue visite di agenti (pur in forma ormai riservata, per fortuna) a casa o sul posto di lavoro.

    Ritengo che detti comportamenti – ovviamente non riferibili a tutte le società che operano nel settore – non siano compatibili con la recente disciplina del c.d. stalking, che sanziona le molestie assillanti. Sarebbe opportuno un nuovo intervento regolatore. cav. avv. Ferdinando Gattuccio

    • Anonimo ha detto:

      a me telefonano a tutte le ore anche dopo le 21 e pure di sabato e domenica, se non rispondo continuano imperterriti ad intervalli di un’ora o meno, anche se rispondo e dico che al momento non posso pagare, continuano tali e quali. Oggi alle 16.35 l’ultima (sempre con numero non disponibile naturalmente), registrata dall’operatore con mio consenso, ho subito detto che stavo proprio in quel momento scrivendo una lettera di intimazione (cosa vera), ho voluto nome e cognome del tizio, mi ha dato solo il nome ma si è rifiutato di darmi il cognome (bè tanto l’ha registrata), ha detto che il recupero crediti può telefonare a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, in pratica a sentir loro sembra che ne abbiano diritto dato che sono in arretrato e loro devono recuperare… premetto che ho solo il cellulare e solo quel numero e me lo devo pur portare appresso quando esco. Non so se rientri nel stalking ma sicuramente facendo così mi rendono impossibile starmene tranquillo almeno di sabato e domenica, quando magari sto con amici.
      Spesso sono costretto a mettere a zero la suoneria e a volte perdo altre chiamate. Di cambiare numero non ci penso proprio. Ho o no il diritto a non essere tempestato di chiamate? Per di più anonime (potrebbe essere chiunque, anche se si sa ormai). Ultima cosa, nonostante il perfetto italiano, ha detto che chiamava dall’ufficio di Dublino… sarà mica che da là possono violare la privacy di quì?
      E tutto questo per una carta revolving.
      Posto la lettera che ho intenzione di trasmettere alla finanziaria:

      ****** 25 – 07 – 2010 – ore 16.35

      Spett.le Bar*****, in data e oario indicato, ricevo l’ennesima telefonata domenicale da uno dei vostri
      incaricati al recupero crediti (un certo sig. A*****, il cognome si è rifiutato di fornirmelo),
      telefonata registrata dal vostro operatore con mio consenso, che alla mia lamentela sul
      fatto che oggi è domenica, dice che il recupero crediti può chiamare in qualsiasi giorno
      anche di sabato e domenica e anche a tarda sera.
      So bene la mia posizione debitoria nei vs. confronti ma questo non giustifica l’utilizzo
      spropositato che state facendo o permettendo, del mio contatto telefonico, che come
      ben sapete è l’unico numero in mio possesso, chiamando più e più volte al giorno.
      Con la presente quindi vi intimo a non continuare, tramite vostri incaricati, uffici recupero
      crediti o chiunque per vostro conto e/o su vostre disposizioni, a tempestarmi di telefonate,
      a tutte le ore, sabato e domenica compresi al numero 392 *******.

      Sono esasperato dall’accanimento con il quale mi si telefona, ripeto, a tutte le ore, ripeto
      di sabato e anche di domenica, senza nessun rispetto per la mia libertà personale.

      Richiamando il provvedimento prodotto ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c, da parte
      del Garante della Privacy del 30.11.05 “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di
      recupero crediti”, ed in riferimento al medesimo, intimo voi e chi per voi a non contattarmi
      più, nè a voce nè con sms, al numero di cellulare 392 ******* (ripeto unico numero attivo
      in mio possesso), in quanto l’attività di recupero crediti telefonico si svolge attraverso
      modalità invasive ed insistenti, tali da incidere in maniera significativa sulla qualità della
      mia vita privata.

      Detto questo, fermo restando che ho coscienza dell’obbligo nei miei confronti di
      adempiere la prestazione creditizia da voi fornitami, vi informo nuovamente
      che riprenderò regolari pagamenti appena la mia situazione economica me lo consentirà.

      In base al D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali,
      vi autorizzo al contatto esclusivamente tramite servizio postale all’indirizzo:
      *************, già in vostro possesso e solo attraverso plichi chiusi indicanti esclusivamente
      le informazioni strettamente necessarie all’individuazione del mittente, oppure tramite
      PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo e-mail:
      *******@****.it del quale vi autorizzo il trattamento.

      Appurato che ora di contatti per le vostre comunicazioni ne avete a sufficienza, qualora
      dovessi ricevere ulteriori contatti telefonici come sopra, adirò tutte le vie consentitemi
      dalle norme e dalle leggi in vigore al fine di tutelare i miei diritti alla privacy
      e alla tranquillità familiare e personale.

      Saluti.”

      Spero sia utile ad altri e se qualcuno ha migliorie da proporre saranno ben accette grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Ciao Anonimo. Il tuo prezioso apporto di debitore esperto sarebbe ancor più efficace se erogato in questo forum.

      In ogni caso, grazie!

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