Condizioni da rispettare per la cessione dei crediti
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Le norme della legge numero 52 del 1991 si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni:
- che il cedente sia un imprenditore;
- che i crediti ceduti siano imputabili a contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale;
- che il cessionario sia una società o un ente avente personalità giuridica.
I contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo numero 385 del 1993, in quanto dette società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento.
fonte wikipedia
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14 Giugno 2013 · Chiara Nicolai
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Con il contratto di factoring, l’azienda cliente cede ad una società specializzata (factor) i propri crediti esistenti o futuri (relativi per esempio a contratti ancora da stipulare), compresi quelli di natura fiscale: nella maggior parte dei casi, in ogni modo, si tratta di crediti di natura commerciale. Generalmente il factor fornisce una serie di servizi connessi (l’amministrazione, la riscossione o il recupero del credito stesso) ed eroga un’anticipazione finanziaria rispetto alla sua naturale scadenza. La cessione può avvenire in due forme: pro soluto, in cui il rischio d’insolvenza del debitore è trasferito alla società di factoring; o pro solvendo (cioè salvo buon fine), in cui il soggetto che cede il credito rimane coinvolto in caso di mancato incasso da parte del factor. Il pagamento del servizio di factoring è basato su una commissione e, se è previsto un anticipo dei crediti, su interessi calcolati in base alle condizioni di mercato.
La vendita del debito comporta che il tuo creditore cambia nome.
A te non comporta nulla. I debiti invece di pagarli ad X dovrai pagarli ad Y.
Si presenterà dunque da te un certo Y e ti dirà: “I soldi che dovevi ad X adesso li devi a me”.
E ti farà vedere la lettera di cessione del credito in cui c’è scritto: “Io X, titolare dei debiti dell’Onorevole, vendo questi debiti al signor Y”.
Punto.