Agenti di recupero crediti vs debitori » Abusi ed azioni illecite

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti

Al giorno d'oggi, si sa, i comportamenti scorretti ed illegittimi delle società di recupero crediti sono all'ordine del giorno.

Infatti, ci si può ritrovare a vivere un incubo: c'è chi viene tartassato da una sfilza di chiamate al proprio recapito telefonico, chi da una scarica di sms sul cellulare o da una sequela di lettere nella casella della posta, o addirittura tutte e tre queste azioni in contemporanea. Dalle telefonate agli orari più inopportuni con toni importuni e spesso maleducati, ai messaggi sul telefonino che promettono “a breve” la visita di un incaricato per riscuotere un credito, alle lettere scritte in modo tale da intimorire il debitore con indebite intimazioni a pagare pena il ricorso ad una sedicente “Autorità giudiziaria”, la creatività di queste società è quasi illimitata.

Peccato, però, che ognuno di questi comportamenti sia illegittimo, essendo, quindi, un abuso.

Nel campo del recupero crediti sono vietate tutte le prassi che siano invasive, lesive del diritto alla riservatezza e della dignità personale del debitore.

Dovrebbe essere noto a tutti che l’unica persona autorizzata a presentarsi al domicilio privato per riscuotere soldi è l’ufficiale giudiziario munito di uno specifico titolo esecutivo.

Inoltre, si deve sapere che detti comportamenti delle società di recupero crediti non solo sono illegittimi, ma potrebbero anche integrare dei veri e propri illeciti penali quali i reati di molestia e minaccia. E come tali, a loro volta denunciabili all'autorità giudiziaria.

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Quali sono gli illeciti più comuni

Come già visto, le società di recupero crediti, oggi, si preparano alla battaglia più aggressive che mai, spesso travalicando i limiti consentiti loro dalla legge.

Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, gli operatori telefonici di queste agenzie, compiono diversi abusi.

Elenchiamo di seguito una lista degli illeciti più comuni:

  1. Violazione della legge numero 249/1997 (mancata conciliazione)
  2. Omissioni e falsità
  3. stalking
  4. Utilizzo improprio dei dati personali del debitore
  5. Affissioni illecite (avvisi di mora)
  6. Avvisi ed affissioni illegali

Andiamole ora ad approfondire una per una.

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Violazione delle norme in materia di comunicazioni telefoniche

La legge numero 249/1997 prevede specificatamente che riguardo ai contenziosi in materia di telefonia, come anche di TV commerciali a pagamento come Sky o RTI Mediaset Premium, prima di adire le vie legali le compagnie debbano obbligatoriamente tentare una conciliazione con la controparte.

In mancanza di questa, le società di recupero crediti non hanno titolo per rivolgersi direttamente al debitore e tentare il recupero del presunto credito.

Comunque, anche in presenza di un quadro normativo chiaro, non sembra facile per i consumatori capire come reagire di fronte a questi comportamenti.

Di seguito, alcuni semplici consigli per tutelarsi al meglio:

  • se non avete pagato una fattura da voi contestata e non è stato effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione, le comunicazioni scritte delle società di recupero crediti non hanno giuridicamente valore: raccomandiamo di archiviarle come prova dell'illegittimità del comportamento ma di non dare loro alcun seguito.
  • stesso discorso per e-mail e sms, riguardo ai quali va anche osservato che il loro utilizzo come recapito del debitore per l’invio di solleciti non legittimi potrebbe anche integrare una violazione del codice di protezione dei dati personali.
  • rispetto alle telefonate, rispondere solo alla prima dichiarando di essere in attesa del tentativo di conciliazione e che ulteriori e indebiti solleciti da parte loro verranno denunciati senza ulteriore avviso alle autorità di competenza per i provvedimenti del caso.
  • riguardo alle azioni generali da porre in campo a tutela dei consumatori, il CTCU procederà a segnalare quanto descritto alle autorità AGCOM e AGCM affinché ne rilevino gli eventuali profili di illegittimità e adottino provvedimenti e sanzioni conseguenti.

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Omissioni e falsità

Innanzitutto, bisogna sapere che quando un'agenzia di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.

È diritto del debitore conoscere il nome dell'operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero. Inoltre, il debitore deve sempre contattato da un numero visibile.

Gli agenti incaricati al recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false e/o ingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie, come ad esempio che il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere.

In realtà, si tratta semplicemente di un inadempimento di natura civilistica che non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario.

Oppure, proseguendo, che il mancato pagamento del debito può portare alla dichiarazione di fallimento. Non è così, ma è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall'emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito.

Altresì, non è vero che al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio. Prima di tutto questo è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Perciò, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.

Alcuni agenti poco ortodossi vi diranno che in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore a casa vostra. In Itala, non esiste la figura dell'esattore per crediti privati. L'unica figura riconosciuta è l’ufficiale giudiziario, che può intervenire con il pignoramento, ma solo e soltanto dopo una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

Infine, spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ricordiamo che questa procedura è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Stalking

Che cos'è lo stalking da parte delle agenzie di recupero crediti? Si tratta, in pratica, dei contatti telefonici ripetuti, non graditi al destinatario ed intrusivi (detti anche del 'terzo tipo') che ingenerano nel debitore stati di soggezione psicologica, timore, ansia, paura e ai quali, troppo spesso, fanno ricorso gli addetti alla phone collection delle società di recupero crediti come metodologia di lavoro, quasi sempre al riparo dell'impunità.

Una società di recupero crediti può incorrere nel reato di stalking (ed assumere, di conseguenza, la connotazione di stalker) quando un proprio dipendente integra nei confronti del debitore (non solo attraverso telefonate, ma anche ricorrendo ad sms, messaggi in chat e via e-mail) comportamenti reiterati nel tempo e tali da turbare la vittima, pregiudicandone le abitudini di vita.

Stalking vuol dire, letteralmente fare la posta. È un reato previsto dall'articolo 612 bis del codice penale che punisce con la reclusione chiunque metta in atto comportamenti tali da ledere la libertà, la privacy, la serenità, l’equilibrio psicologico altrui.

Le condotte che integrano lo stalking possono essere varie: appostamento, minacce, molestie, ricatti, sorveglianza intrusiva. Per quanto attiene il contesto di cui ci occupiamo, lo stalking può anche prescindere da comportamenti di tipo fisico e consistere, coma abbiamo già accennato, in ripetuti contatti telefonici (o via e-mail, chat, Facebook ed altri social network) non desiderati dal destinatario.

Per poter essere considerati atti persecutori, le richieste di contatto da parte della società di recupero crediti devono essere reiterate (almeno più di due episodi, a parere della Corte di Cassazione Penale - sentenza numero 6417 del 2010) e devono implicare documentate conseguenze negative sulla salute e sull'equilibrio psico-fisco della vittima.

Pertanto, il debitore che volesse dichiararsi vittima di stalking perpetrato da una società di recupero crediti e intendesse intraprendere azioni legali finalizzate alla condanna dello stalker ed al risarcimento del danno patito dovrebbe poter esibire documentazione medica attestante uno stato di prostrazione. di ansia e di disagio emotivo, conseguente al comportamento adottato dallo "stalker", tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita e a provocare un effetto destabilizzante sul proprio equilibrio psico-fisico e su quello dei propri familiari.

In pratica, si tratterebbe di proporre querela contro la società di recupero crediti, affrontare un processo penale e poi, in caso di condanna per stalking del soggetto querelato, procedere alla richiesta di risarcimento del danno in sede civile.

Ma, esiste un'altra soluzione per porre fine alle persecuzioni delle società di recupero crediti e degli esattori telefonici che in esse vi lavorano, troppo spesso incoraggiati e sicuramente mai sufficientemente dissuasi dal mettere in atto comportamenti al limite dello stalking verso i debitori.

Soluzione meno impegnativa, ma che non pregiudica la possibilità per la vittima, di proporre querela in un momento successivo.

Le norme di cui all'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, numero 11 (convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, numero 38) possono essere utilizzate, in particolare dal debitore vittima di persecuzioni telefoniche, per inoltrare al Questore (autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente) un'istanza finalizzata ad ottenere l'ammonimento (in sostanza un richiamo orale) della società di recupero crediti, oggettivamente responsabile della condotta in ambito lavorativo dei propri dipendenti, e la diffida a perpetuare azioni lesive della libertà, della salute, dell'equilibrio psico-fisico del debitore stesso.

Basterà semplicemente compilare un modulo in cui andranno riportate le generalità della società per conto della quale sono stati e/o vengono effettuati i contatti telefonici indesiderati e quelle dei testimoni che possano riferire dei toni utilizzati dall'addetto al recupero crediti, delle eventuali minacce profferite, dell'insistenza delle telefonate e del loro ripetersi nonostante l'invito esplicito a desistere, rivolto dal destinatario all'interlocutore. Sarà altresì utile riferire di eventuali violazioni della privacy che risultassero essere state integrate con maldestri tentativi di contatto del debitore presso il luogo di lavoro, gli amici e i parenti, senza nascondere le motivazioni per cui si stava effettuando tale ricerca.

Il Questore, una volta che sia stata presentata la richiesta di ammonimento, convocherà il presunto stalker ed ascolterà le persone informate dei fatti indicate dal debitore. Potrà anche, qualora lo ritenesse necessario, chiedere agli organi investigativi di acquisire ulteriori informazioni e/o prove sulla fondatezza di quanto esposto.

Completata l'attività istruttoria, il Questore potrà decidere se rigettare l’istanza, nel caso in cui gli elementi raccolti fossero valutati come non sufficienti a procedere. Oppure, ritenuti i fatti esposti fondati, attendibili e classificabili come espressione di atti persecutori o, comunque, come gravi indizi circa la possibilità che il reato di stalking sia effettivamente consumato in futuro, procederà all'emissione di un motivato decreto di ammonimento.

Il decreto di ammonimento potrà comportare, come conseguenza, la sospensione della licenza per le attività di recupero crediti e la procedibilità del reato d’ufficio. Il che significa che, nel caso in cui il soggetto ammonito dovesse continuare a reiterare, attraverso i propri dipendenti, condotte persecutorie nei confronti dei debitori, il Questore potrà procedere alla denuncia presso la Procura della Repubblica senza aver bisogno di una querela di parte.

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Utilizzo improprio dei dati personali

Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all'esecuzione dell'incarico, come:

  • dati anagrafici
  • codice fiscale
  • partita Iva
  • ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento)
  • recapiti - anche telefonici - di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

I dati personali dell'interessato, di regola, devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.

Le società di recupero crediti NON possono utilizzare i dati del debitore non necessari all'esecuzione dello scopo. Ma non è sempre così.

Infatti, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie. Visite al domicilio o sul luogo di lavoro, sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi sms di sollecito, comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata). Invii di avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l’inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi recanti all'esterno la scritta “recupero crediti” o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di “ufficiali giudiziari”).

Non di rado, inoltre, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).

Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell’ambito dell'attività di recupero crediti il Garante per la Protezione della Privacy, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera c, del Codice della Privacy, prescrive ai titolari del trattamento l’adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati con il presente provvedimento siano rispettati nell’attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Avvisi ed affissioni illecite

Spesso, non riuscendo a contattare direttamente i debitori perchè assenti durante una visita domiciliare, gli agenti di recupero crediti lasciano degli avvisi nella cassetta delle lettere, sulla porta di casa o sotto la porta del debitore.

Questi avvisi dovrebbero essere chiusi, magari in una busta o con l'utilizzo di una spillatrice, in maniera che non siano intelleggibili da estranei, ed indirizzati al debitore. Inoltre il contenuto del messaggio dovrebbe rispettare quanto disposto dal Garante per la Privacy in tema di recupero crediti.

Ecco di seguito, invece, un esempio di avviso scorretto:

In questo caso, oltre ad essere l'avviso aperto e leggibile da chiunque, il recuperatore minaccia azioni sproporzionate, e di competenza esclusiva del creditore mandatario.

Questa condotta, oltre a costituire una violazione del dettato del Garante per la Privacy, potrebbe andare ad integrare gli estremi per il reato di estorsione.

Il debitore che dovesse ricevere un avviso simile non dovrebbe gettarlo, ma anzi conservarlo gelosamente, stante la possibilità di eventuali azioni nei confronti del recuperatore.

Inoltre, è vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, lecartoline postali o i plichi recanti all'esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).

Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Violazioni della privacy

Tempo fa, il Garante della Privacy aveva emanato un provvedimento a carattere generale che dettava i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.

L’intervento del Garante giungeva al termine di accertamenti avviati dall'Autorita' a seguito di numerose segnalazioni sull'uso illecito dei dati personali nell'attività' di recupero crediti.

In particolare, come già visto, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita' di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa' di recupero crediti.

Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa' di recupero crediti devono rispettare i principi di liceita', di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita' dei dati e il dovere di informativa agli interessati.

In altri termini, ecco le prescrizioni del Garante:

  1. non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo;
  2. non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  3. è illecita l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
  4. non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. E' necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
  5. gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
  6. una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

17 Maggio 2013 · Giuseppe Pennuto


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