Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Stalking
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Che cos’è lo stalking da parte delle agenzie di recupero crediti? Si tratta, in pratica, dei contatti telefonici ripetuti, non graditi al destinatario ed intrusivi (detti anche del ‘terzo tipo’) che ingenerano nel debitore stati di soggezione psicologica, timore, ansia, paura e ai quali, troppo spesso, fanno ricorso gli addetti alla phone collection delle società di recupero crediti come metodologia di lavoro, quasi sempre al riparo dell’impunità.
Una società di recupero crediti può incorrere nel reato di stalking (ed assumere, di conseguenza, la connotazione di stalker) quando un proprio dipendente integra nei confronti del debitore (non solo attraverso telefonate, ma anche ricorrendo ad sms, messaggi in chat e via e-mail) comportamenti reiterati nel tempo e tali da turbare la vittima, pregiudicandone le abitudini di vita.
Stalking vuol dire, letteralmente fare la posta. È un reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale che punisce con la reclusione chiunque metta in atto comportamenti tali da ledere la libertà, la privacy, la serenità, l’equilibrio psicologico altrui.
Le condotte che integrano lo stalking possono essere varie: appostamento, minacce, molestie, ricatti, sorveglianza intrusiva. Per quanto attiene il contesto di cui ci occupiamo, lo stalking può anche prescindere da comportamenti di tipo fisico e consistere, coma abbiamo già accennato, in ripetuti contatti telefonici (o via e-mail, chat, Facebook ed altri social network) non desiderati dal destinatario.
Per poter essere considerati atti persecutori, le richieste di contatto da parte della società di recupero crediti devono essere reiterate (almeno più di due episodi, a parere della Corte di Cassazione Penale – sentenza numero 6417 del 2010) e devono implicare documentate conseguenze negative sulla salute e sull’equilibrio psico-fisco della vittima.
Pertanto, il debitore che volesse dichiararsi vittima di stalking perpetrato da una società di recupero crediti e intendesse intraprendere azioni legali finalizzate alla condanna dello stalker ed al risarcimento del danno patito dovrebbe poter esibire documentazione medica attestante uno stato di prostrazione. di ansia e di disagio emotivo, conseguente al comportamento adottato dallo “stalker”, tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita e a provocare un effetto destabilizzante sul proprio equilibrio psico-fisico e su quello dei propri familiari.
In pratica, si tratterebbe di proporre querela contro la società di recupero crediti, affrontare un processo penale e poi, in caso di condanna per stalking del soggetto querelato, procedere alla richiesta di risarcimento del danno in sede civile.
Ma, esiste un’altra soluzione per porre fine alle persecuzioni delle società di recupero crediti e degli esattori telefonici che in esse vi lavorano, troppo spesso incoraggiati e sicuramente mai sufficientemente dissuasi dal mettere in atto comportamenti al limite dello stalking verso i debitori.
Soluzione meno impegnativa, ma che non pregiudica la possibilità per la vittima, di proporre querela in un momento successivo.
Le norme di cui all’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, numero 11 (convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, numero 38) possono essere utilizzate, in particolare dal debitore vittima di persecuzioni telefoniche, per inoltrare al Questore (autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente) un’istanza finalizzata ad ottenere l’ammonimento (in sostanza un richiamo orale) della società di recupero crediti, oggettivamente responsabile della condotta in ambito lavorativo dei propri dipendenti, e la diffida a perpetuare azioni lesive della libertà, della salute, dell’equilibrio psico-fisico del debitore stesso.
Basterà semplicemente compilare un modulo in cui andranno riportate le generalità della società per conto della quale sono stati e/o vengono effettuati i contatti telefonici indesiderati e quelle dei testimoni che possano riferire dei toni utilizzati dall’addetto al recupero crediti, delle eventuali minacce profferite, dell’insistenza delle telefonate e del loro ripetersi nonostante l’invito esplicito a desistere, rivolto dal destinatario all’interlocutore. Sarà altresì utile riferire di eventuali violazioni della privacy che risultassero essere state integrate con maldestri tentativi di contatto del debitore presso il luogo di lavoro, gli amici e i parenti, senza nascondere le motivazioni per cui si stava effettuando tale ricerca.
Il Questore, una volta che sia stata presentata la richiesta di ammonimento, convocherà il presunto stalker ed ascolterà le persone informate dei fatti indicate dal debitore. Potrà anche, qualora lo ritenesse necessario, chiedere agli organi investigativi di acquisire ulteriori informazioni e/o prove sulla fondatezza di quanto esposto.
Completata l’attività istruttoria, il Questore potrà decidere se rigettare l’istanza, nel caso in cui gli elementi raccolti fossero valutati come non sufficienti a procedere. Oppure, ritenuti i fatti esposti fondati, attendibili e classificabili come espressione di atti persecutori o, comunque, come gravi indizi circa la possibilità che il reato di stalking sia effettivamente consumato in futuro, procederà all’emissione di un motivato decreto di ammonimento.
Il decreto di ammonimento potrà comportare, come conseguenza, la sospensione della licenza per le attività di recupero crediti e la procedibilità del reato d’ufficio. Il che significa che, nel caso in cui il soggetto ammonito dovesse continuare a reiterare, attraverso i propri dipendenti, condotte persecutorie nei confronti dei debitori, il Questore potrà procedere alla denuncia presso la Procura della Repubblica senza aver bisogno di una querela di parte.
17 Maggio 2013 · Giuseppe Pennuto
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