Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Omissioni e falsità


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Innanzitutto, bisogna sapere che quando un’agenzia di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.

È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero. Inoltre, il debitore deve sempre contattato da un numero visibile.

Gli agenti incaricati al recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false e/o ingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie, come ad esempio che il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere.

In realtà, si tratta semplicemente di un inadempimento di natura civilistica che non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario.

Oppure, proseguendo, che il mancato pagamento del debito può portare alla dichiarazione di fallimento. Non è così, ma è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito.

Altresì, non è vero che al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio. Prima di tutto questo è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Perciò, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.

Alcuni agenti poco ortodossi vi diranno che in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore a casa vostra. In Itala, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. L’unica figura riconosciuta è l’ufficiale giudiziario, che può intervenire con il pignoramento, ma solo e soltanto dopo una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

Infine, spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ricordiamo che questa procedura è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

17 Maggio 2013 · Giuseppe Pennuto

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