Abusi e comportamenti illegittimi nel recupero crediti » Violazione delle norme in materia di comunicazioni telefoniche


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La legge numero 249/1997 prevede specificatamente che riguardo ai contenziosi in materia di telefonia, come anche di TV commerciali a pagamento come Sky o RTI Mediaset Premium, prima di adire le vie legali le compagnie debbano obbligatoriamente tentare una conciliazione con la controparte.

In mancanza di questa, le società di recupero crediti non hanno titolo per rivolgersi direttamente al debitore e tentare il recupero del presunto credito.

Comunque, anche in presenza di un quadro normativo chiaro, non sembra facile per i consumatori capire come reagire di fronte a questi comportamenti.

Di seguito, alcuni semplici consigli per tutelarsi al meglio:

  • se non avete pagato una fattura da voi contestata e non è stato effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione, le comunicazioni scritte delle società di recupero crediti non hanno giuridicamente valore: raccomandiamo di archiviarle come prova dell’illegittimità del comportamento ma di non dare loro alcun seguito.
  • stesso discorso per e-mail e sms, riguardo ai quali va anche osservato che il loro utilizzo come recapito del debitore per l’invio di solleciti non legittimi potrebbe anche integrare una violazione del codice di protezione dei dati personali.
  • rispetto alle telefonate, rispondere solo alla prima dichiarando di essere in attesa del tentativo di conciliazione e che ulteriori e indebiti solleciti da parte loro verranno denunciati senza ulteriore avviso alle autorità di competenza per i provvedimenti del caso.
  • riguardo alle azioni generali da porre in campo a tutela dei consumatori, il CTCU procederà a segnalare quanto descritto alle autorità AGCOM e AGCM affinché ne rilevino gli eventuali profili di illegittimità e adottino provvedimenti e sanzioni conseguenti.

17 Maggio 2013 · Giuseppe Pennuto

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