Recupero crediti » consigli per contrastare le richieste di pagamento

Recupero crediti » consigli per contrastare le richieste di pagamento

Recupero crediti: A volte capita di essere contattati dalle agenzie per somme, spesso, mai dovute. L'importante e' non abbassare la guardia. Ecco alcuni consigli utili per contrastare richieste di pagamento fasulle.

Capita spesso, di solito quando si ha a che fare con società di recupero crediti note per la poca trasparenza e caoticità nella gestione dei clienti, di ricevere fatture immotivate, gonfiate, per servizi non richiesti o non più attivi.

In quei casi è legittimo opporre la più assidua resistenza.

Già, perchè se l’azienda è sempre stata confusionaria nella gestione delle bollette, probabilmente lo sarà anche nell’eventuale fase di riscossione del proprio, infondato, credito.

Innanzitutto, subito dopo aver verificato che il pagamento che vi viene richiesto in realtà non è dovuto, dovete premurarvi di contestarlo per iscritto.

Potete usare una lettera raccomandata, un fax o un messaggio PEC. La cosa fondamentale è che abbiate ricevuta della spedizione.

Nel testo della contestazione è sufficiente fare chiaro riferimento al documento da cui risulta l’addebito e, appunto, dichiarare di volerlo contestare includendo una motivazione anche sintetica. Sui siti delle principali associazioni di tutela dei consumatori è possibile scaricare alcuni semplici modelli.

Bisogna poi conoscere un assioma: qualsiasi azione per ottenere il pagamento di un credito ha inizio con la costituzione in mora del debitore. Essa consiste nella richiesta fatta per iscritto al debitore di adempiere l’obbligazione entro un termine perentorio.

Di solito viene effettuata con raccomandata AR o, di recente, con messaggio PEC, in modo da avere garanzia dell'effettivo ricevimento da parte del debitore nonché prova con data certa.

In parole povere, la costituzione in mora è l’atto con cui il creditore comunica formalmente al debitore che da quel momento la richiesta di pagamento è ufficiale. Iniziano, quindi, a prodursi una serie di conseguenze giuridiche per il ritardo nel pagamento.

Perciò, in mancanza di una costituzione in mora fatta con tutti i crismi previsti dal diritto, non è il caso di agitarsi.

Nel caso di crediti relativi a servizi telefonici, spesso accade che l’azienda che si occupi del recupero crediti inizi ad effettuare solleciti telefonici, chiamandovi sul numero in loro possesso. I toni di queste telefonate non sono sempre cortesi e in alcuni casi diventano intimidatori.

Non lasciarsi intimidire dalle richieste di pagamento del recupero crediti

Prima cosa: non lasciarsi intimorire e successivamente è importante non fornire al telefono informazioni che potrebbero agevolare l’attività di recupero crediti. Fornire questi dati è uno sbaglio madornale, poiché con essi il creditore ha la strada spianata per notificarci una lettera di messa in mora, o in futuro un decreto ingiuntivo.

Buona parte del lavoro degli studi legali comprende la ricerca dell'effettivo domicilio del debitore. Quindi, lasciamo che siano gli altri a darsi da fare per rintracciare i nostri recapiti.

Per di più, c'è anche la questione privacy.

Dunque potete serenamente concludere la telefonata spiegando di non ritenere di dover fornire alcune informazioni.

Infine, un consiglio da legale.

Avviare una causa di fronte a un giudice civile ha dei costi fissi relativi al contributo unificato, alla marca da bollo e ad eventuali spese di notifica dell'atto introduttivo.

Tali costi sono variabili a seconda del giudice adito e del valore della causa, tuttavia ad oggi non possono essere inferiori a 62 euro.

Si tratta in sostanza di un ostacolo imposto dalla legge per scoraggiare le cause di entità ridotta e per finanziare l’attività dei tribunali.

Nonostante il diritto preveda che tali spese processuali siano poste a carico della parte soccombente e quindi che il giudice disponga di rifonderle, è comunque colui che avvia la causa a doverle anticipare.

Il che rende davvero improbabile che qualcuno abbia realmente voglia di agire in giudizio per una somma inferiore o pari ai 62 euro dovuti allo Stato per l’iscrizione a ruolo della causa, ai quali poi, tranne nel caso in cui l’attore decida di non farsi assistere da un avvocato dovranno essere aggiunti gli onorari dell'avvocato.

11 Dicembre 2013 · Carla Benvenuto


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