Procedure di recupero crediti scorrette » Atti di citazione in giudizio presso località diverse dalla sede del consumatore: interviene l’Agcm

Una pratica commerciale scorretta a cui ricorrono molte società di recupero crediti

L’Autorità della concorrenza e del mercato (Agcm o Antitrust) è intervenuta per sanzionare, nuovamente, alcune pratiche commerciali scorrette, di una società di recupero crediti, non nuove ai consumatori.

Il procedimento dell'Antitrust, avviato alla luce di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e di segnalazioni di diversi consumatori, va a redarguire una classica pratica commerciale scorretta, utilizzata da diverse società di recupero crediti.

Si tratta dell'inoltro, a diversi consumatori, tramite un avvocato, di atti di citazione in giudizio presso diverse sedi di Giudici di Pace, con l'indicazione fittizia della data della prima udienza, al fine di recuperare presunti crediti oggetto di contestazione, senza il rispetto del foro territorialmente competente, rappresentato da quello di residenza del consumatore e senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

A parere dell'Agcm, la pratica commerciale scorretta è particolarmente aggressiva, in quanto contraria alla diligenza professionale, ed orientata a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui essa è diretta.

Inoltre, la prassi, limiterebbe considerevolmente, mediante indebito condizionamento, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, lo porterebbe ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe, altrimenti, preso.

La citazione può avvenire solo presso il Giudice di Pace competente nel territorio del luogo di residenza o domicilio del debitore

Secondo quanto segnalato dall'Agcm, infatti, la società di recupero crediti sanzionata, come accennato, ha inoltrato su scala nazionale, atti di citazione in giudizio presso diverse sedi di Giudici di Pace non competenti per territorio, relativi a presunti crediti.

L'agenzia di recupero crediti, inoltre, non ha dato alcun riscontro all'onere della prova attribuitogli al fine di dimostrare che i consumatori sono citati:

  1. presso il foro competente, corrispondente a quello di residenza del consumatore;
  2. per crediti fondati e non prescritti, per i quali si sia poi concretamente proceduto ad iscrivere a ruolo la causa.

Interrogata dall'Antitrust, peraltro, la società di recupero crediti non ha depositato alcuna memoria difensiva e, pertanto, non ha fornito alcun riscontro all'attribuzione dell'incombente istruttorio dell'onere della prova.

Dunque, l'Agcm, è venuta alla conclusione che gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica, suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta.

Pertanto, per quanto spiegato sopra, ha sanzionato la società di recupero crediti per 10.000 euro.

13 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi


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