Recupero crediti – L’accordo a saldo stralcio non integra una transazione novativa
L'accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce transazione novativa : infatti, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito
Spesso il debitore perfeziona con il creditore (banca, finanziaria o società di recupero crediti) un accordo transattivo a saldo stralcio che prevede un notevole abbattimento dell'importo originario dovuto (gravato dagli interessi di mora) ed un piano di rientro rateale.
Capita, talvolta, che il debitore non riesca, comunque, a tener fede agli adempimenti concordati: la domanda che ci si pone è se, in questa ipotesi, egli è obbligato a rimborsare il debito originario oppure la somma fissata con l'ultimo accordo transattivo concluso.
Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.
Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese.
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione semplice o conservativa (che non abbia, cioè, carattere novativo) il mancato rispetto degli obblighi previsti nella transazione fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario.
Questo l'orientamento espresso anche dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12876/2015.
Possiamo così affermare che l'accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest'ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordate a saldo stralcio.