Il reclamo e la mediazione dopo la riforma del processo tributario

Il reclamo e la mediazione dopo la riforma del processo tributario - il testo delle disposizioni in vigore da gennaio 2016

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i comproprietari di una singola particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Le Agenzie delle entrate provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione per l'esame del reclamo si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

La Pubblica Amministrazione, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Le disposizioni sul reclamo e sulla mediazione tributaria si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. Non si applicano, invece, alle controversie riguardanti il recupero di aiuti di Stato.

Le modifiche apportate dal governo alla procedura di reclamo e di mediazione tributaria - Regime transitorio di applicazione

L’istituto del reclamo/mediazione, dopo la riforma operata dal governo in virtù della delega conferitagli dalla legge 23/2014 e vigente dal 1° gennaio 2016, continua a configurarsi, come uno strumento obbligatorio, che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua in sede giudiziale.

Le nuove disposizioni sul processo tributario, ed in particolare sul reclamo e sulla mediazione obbligatorie si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelli prima esclusi dalla disciplina del reclamo/mediazione (ad esempio, gli atti di accertamento catastale o gli atti non emessi dall'Agenzia delle entrate), per i quali la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per quanto attiene, invece, il contenzioso riguardante l’Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, già ricadenti nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione in base alla previgente disciplina, trova applicazione la regola generale secondo cui le nuove disposizioni (con particolare riguardo alla riduzione delle sanzioni, alle modalità di pagamento e alla possibilità di esperire la conciliazione giudiziale in caso di esito negativo del reclamo/mediazione) si applicano ai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

In particolare, se alla data del 1° gennaio 2016 il reclamo/mediazione risulta già perfezionato attraverso il pagamento in unica soluzione o della prima rata, la misura della riduzione delle sanzioni e le modalità di pagamento restano disciplinati dalle norme in vigore prima della riforma in esame, ossia al momento del perfezionamento.

Le modifiche apportate dal governo alla procedura di reclamo e di mediazione tributaria - Estensione dell’ambito di applicazione anche ad Equitalia ed ai concessionari locali

Nella normativa previggente al 1° gennaio 2016, il reclamo/mediazione trovava applicazione soltanto per le controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dell’Agenzia delle entrate. Adesso, l’istituto, pur restando circoscritto alle sole liti fino a ventimila euro di valore, è esteso a tutte le controversie tributarie, anche qualora parte in giudizio sia un ente impositore diverso dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli o un ente locale) ovvero l’agente o il concessionario privato della riscossione (Equitalia e i concessionari cui gli enti locali hanno affidato l'esazione dei tributi).

La scelta di ampliare la platea degli enti coinvolti nel procedimento di reclamo si giustifica in base al principio di economicità dell’azione amministrativa, preso atto dell’efficacia deflattiva riscontrata in relazione al contenzioso sugli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e dell’elevato numero di controversie di modesto valore che caratterizza in generale il contenzioso tributario.

Il reclamo troverà dunque applicazione, a partire da gennaio 2016, per le impugnazioni concernenti le cartelle di pagamento per vizi propri, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, le iscrizioni di ipoteche sugli immobili; beninteso, quando siano in gioco debiti iscritti a ruolo di natura tributaria.

Il reclamo e la mediazione dopo la riforma del processo tributario - La procedura in dettaglio

Il dispositivo vigente, a partire dal 1° gennaio 2016 su reclamo e mediazione tributaria, stabilisce che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Questo vuol dire che il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

Nel nuovo testo è riportato che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione.

In pratica, con la proposizione del ricorso si apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione. Tale fase, che si colloca temporalmente tra l’avvio dell’azione giudiziaria (coincidente con la notifica del ricorso) e l’eventuale instaurazione del giudizio (i termini per la costituzione del ricorrente restano sospesi durante il procedimento), è finalizzata all’esame del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione, con l’obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice.

In parole povere, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, e potrà contenere una proposta di mediazione (opzionale) con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. In sostanza, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente in presenza del ricorso, senza più l’istanza di reclamo che era prevista dalla disciplina previgente.

Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore. Se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo del servizio postale, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell’ente destinatario, in analogia con quanto accade per la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, alla luce del prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

Il termine di 90 giorni è inoltre soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e cioè dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Durante la pendenza del procedimento di reclamo/mediazione, e cioè a decorrere dalla notifica del ricorso e nei successivi 90 giorni, calcolati applicando le regole dei termini processuali, si verificano i seguenti effetti:

  1. l’azione giudiziaria può essere proseguita, attraverso la costituzione in giudizio del ricorrente, solo una volta scaduto il termine per lo svolgimento dell’istruttoria. Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni; la commissione tributaria provinciale, se rileva che la costituzione in giudizio è avvenuta prima dello scadere dei novanta giorni, rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo;
  2. sono sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di contestazione.

Qualora il ricorso sia inammissibile (perché ad esempio presentato tardivamente) oppure sia proposto avverso un atto non rientrante nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente decorrono dalla notifica del ricorso stesso e, inoltre, non opera la sospensione legale della riscossione.

Il perfezionamento dell’accordo di mediazione, avviene, in sintesi:

  1. con il pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, se la controversia ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione;
  2. con la sottoscrizione dell’accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla richiesta di restituzione di somme. In tal caso l’accordo ha valore di titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente che consente, qualora non venga data esecuzione al pagamento concordato, l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario;
  3. con la sottoscrizione dell’accordo, per le controversie aventi ad oggetto operazioni catastali. In quest’ultima ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione e nei termini risultanti dall’accordo (si fa riferimento, in particolare, ai ricorsi aventi ad oggetto il classamento o la rendita catastale degli immobili).

L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Di conseguenza, ai fini del perfezionamento della mediazione, assume rilevanza anche il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il reclamo e la mediazione dopo la riforma del processo tributario - il beneficio della riduzione delle sanzioni

Una novita' di rilievo introdotta dalla riforma del processo tributario attuata dal governo grazie alla legge delega 23/2014, riguarda la riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell’intervenuto accordo di mediazione, nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

La disciplina risulta più favorevole per il contribuente sotto un duplice aspetto: le sanzioni sono ridotte al 35 per cento (mentre in precedenza la percentuale era fissata al 40 per cento) ed irrogabili sulla base del minimo edittale previsto dalla legge (e non più in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione).

La nuova percentuale si colloca quale entità intermedia tra le due misure, riduzione ad un terzo ed al 40 per cento, relative alle sanzioni previste, rispettivamente, per l’accertamento con adesione e per la conciliazione conclusa nel corso del primo grado di giudizio.

Inoltre, qualora la procedura di reclamo/mediazione abbia avuto ad esito l'annullamento o la revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Pertanto, il contribuente che abbia ottenuto l’accoglimento parziale del reclamo, previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo agli altri motivi di doglianza non accolti, è rimesso in termini per ottenere eventualmente la riduzione delle sanzioni ad un terzo prevista per l'accertamento con adesione e per la conciliazione giudiziale.

6 Gennaio 2016 · Giorgio Valli


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