Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 detta salva suicidi) e reclamo del creditore avverso omologazione del piano presentato dal consumatore debitore

Il provvedimento giudiziale di omologazione del piano presentato dal consumatore debitore, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento), può essere opposto dal creditore tramite reclamo al Tribunale.

Tuttavia, l'eventuale decreto di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di omologazione, non preclude al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge (cinque anni).

Da questo punto di vista, l'inciso di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo, va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti di esdebitazione; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato in sede di reclamo.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 19117/2017.

16 Novembre 2017 · Annapaola Ferri