Recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione ad uso non abitativo – Sopravvenienza di gravi motivi ed eccezioni

I gravi motivi che consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. Tale requisiti ricorrono anche quando una nuova normativa imponga al conduttore l’osservanza di determinate regole per lo svolgimento dell’attività programmata all'interno dell’immobile, in forza delle quali quest’ultimo diviene inidoneo allo scopo.

Tuttavia, qualora dopo l’insorgenza dei gravi motivi, il contratto di locazione perviene alla naturale scadenza, il rimedio per porre fine al rapporto è quello della disdetta formale, che ne impedisca la rinnovazione tacita.

Se, invece, le parti lasciano che il contratto si rinnovi, tale rinnovazione implica una tacita valutazione di convenienza alla prosecuzione del rapporto nonostante i fattori sopravvenuti, che dunque non potranno più, in un secondo momento, essere indicati dal conduttore a giustificazione del recesso anticipato.

In conclusione, in tema di recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, quando i gravi motivi sopravvenuti dedotti dal conduttore si sono verificati prima della scadenza del termine per dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinunzia a far valere in futuro l’incidenza di tali motivi, dei quali può altresì presumersi la non gravità, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rapporto.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 14623/2017.

15 Giugno 2017 · Simone di Saintjust