Reddito di cittadinanza e indennità NASpI – Quando si perde lo stato di disoccupazione

Considerazioni generali

In linea di principio, si trovano tecnicamente in stato di disoccupazione i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo, oppure i soggetti, che pur svolgendo un'attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo, percepiscono un reddito da lavoro imponibile (al netto dei contributi previdenziali) pari o inferiore al limite esente da imposizione fiscale.

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più un giorno. Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).

Come è stato già accennato, il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un'attività lavorativa (dipendente o autonoma) il cui reddito corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (sia non superiore al limite esente da imposizione fiscale).

Attività di lavoro subordinato

Nel caso del lavoro dipendente, il reddito soglia è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in euro 8.145 annui.

La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF di riferimento (quindi al lordo dei contributi a carico del lavoratore). Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda scomputandone i contributi a carico del lavoratore.

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi: con riferimento alla conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato, dunque, al momento dell’avvio di un rapporto di lavoro dipendente, la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione come sopra specificato.

In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), qualora lo stato di disoccupazione non viene conservato, esso sarà sospeso fino ad un massimo di 180 giorni. Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione. Decorsi i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade comunque dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro.

Di seguito alcuni esempi concreti sull’attuazione di quanto contenuto nei paragrafi precedenti:

  1. Tizio viene assunto il primo gennaio 2019 con una retribuzione mensile pari a 600 euro e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari ad euro 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione.
  2. Tizio viene assunto il primo gennaio 2019 con una retribuzione mensile pari ad euro 900 e il contratto ha una durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari ad euro 10.800, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al massimo fino al 30 giugno 2019); se il contratto perdura oltre il 30 giugno 2019 Tizio perde lo stato di disoccupazione.
  3. Tizio viene assunto il primo settembre 2019 con una retribuzione mensile pari ad euro 800 e il contratto ha una durata 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 9.600 euro, pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al 28 febbrai .2020 e poi se il contratto continua fino alla scadenza naturale del contratto Tizio al primo marzo 2020 perde lo stato di disoccupazione.
  4. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 1.500 e il contratto ha una durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 18.000, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del contratto e poi ritorna essere disoccupato. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi fino al 31 luglio 2019, la sospensione si protrae al massimo fino al 30 giugno 2019 e dal primo luglio 2019 decade dallo stato di disoccupazione.

Attività di lavoro autonomo

Per quanto riguarda specificatamente l'attività di lavoro autonomo, e con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in euro 4.800 annui. Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di euro 8.145 annui.

Il lavoratore che, nello svolgimento dell’attività autonoma, superi tale limite di reddito nell'anno, perde lo stato di disoccupazione: nel computo del reddito annuo vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell’IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell'imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute. In base a tale criterio un compenso e una spesa diventano, rispettivamente, componente positivo e negativo di reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente incassato e la spesa realmente pagata in tale periodo.

Al lavoratore che superi la soglia di reddito prevista è fatto, inoltre, obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Il lavoratore che non comunichi tale informazione è responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione.

Attività di lavoro intermittente

Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista (la netto dei contributi previdenziali dovuti) sia non superiore a euro 8.145 annui. Se la retribuzione prevista.

Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. Ai fini della sospensione e dell’eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, saranno pertanto computati unicamente i periodi di lavoro effettivo. Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore ad euro 8.145.

Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione1 è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore ad euro 8.145. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore ad euro 8.145.

Si tratta, in sintesi, di quanto contenuto nella circolare 1/2019 ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

15 Agosto 2019 · Ludmilla Karadzic


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