Polizza RC Auto – La prescrizione del diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato responsabile del sinistro
In tema di azione di rivalsa a norma del Codice delle assicurazioni private, articolo 144, il termine di prescrizione è quello biennale di cui all'articolo 2952, comma 2, del codice civile e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato, con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento.
Il principio secondo cui all'azione di rivalsa dell'assicuratore si applica il termine di prescrizione biennale di cui all'articolo 2952 del codice civile, comma 2, decorrente dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende anche all'ipotesi in cui l’azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da Consap, che abbia risarcito direttamente il danno.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 13676/2019.