Rc auto e sinistri stradali » Riecco la conciliazione obbligatoria sotto forma di negoziazione assistita

Rc auto: con la nuova legge di riforma della giustizia del 29 agosto 2014 è stata reintrodotta la conciliazione obbligatoria, dapprima esclusa. Vi presentiamo la negoziazione assistita per i danni da incidente stradale.

Come chiarito in diversi articoli, per i danni da incidente stradale era stata eliminata la mediazione obbligatoria preventiva.

La recente riforma della giustizia, invece, ha introdotto un meccanismo molto simile, ovvero la negoziazione assistita.

La negoziazione assistita è una procedura cogestita dagli avvocati delle parti ed indirizzata al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, evita il giudizio e che, dall'altro, consente la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.

In parole povere, chi da oggi intende citare in giudizio un’assicurazione rc auto, per ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale, deve prima invitare l’altra parte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

Il tentativo di conciliazione è un fattore obbligatorio per la successiva procedibilità. Questo significa che, nel caso in cui le parti non abbiano provveduto alla negoziazione, la causa non potrà andare avanti e il giudice ordinerà di svolgere prima tale tentativo di accordo.

Ma come funziona la negoziazione assistita?

Stando al testo noto del decreto legge, suscettibile di modificazioni, si avranno due forme di negoziazione assistita: l’una volontaria, l’altra obbligatoria.

La prima riguarda tutte le controversie su diritti disponibili.

La seconda, che è quella che interessa il nostro intervento, come detto, sarà condizione di procedibilità e riguarda le controversie su sinistri stradali e di natanti, liti in materia di codice del consumo e recupero crediti fino a 50 mila euro.

L’idea, non proprio originale, è di sfruttare con modifiche il format della media-conciliazione, ripescando categorie di controversie escluse da quella procedura (sinistri) e inserendo categorie di cause che sviluppano grossi volume di contenzioso.

Anche qui il punto di forza è il fattore tempo, mentre il punto debole è rappresentato dalla necessaria disponibilità delle parti a sedersi attorno a un tavolo e a rinunciare a qualche pretesa.

Elemento a favore della riforma è la professionalità dei soggetti chiamati a definire stragiudizialmente la pendenza, ovvero gli avvocati.

Ai legali, infatti, si chiede di cercare alternative al litigio.

La procedura è molto informale e si articola in due momenti:

  • la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione (le parti, mediante i loro legali, fissano le regole e i tempi delle trattative);
  • la sottoscrizione del verbale di conciliazione, che è titolo esecutivo asseverato dai legali (che attestano l’autenticità delle firme e la non contrarietà dei contenuti a norme imperative e ordine pubblico).

Saranno le parti a determinare i tempi, che comunque dovranno essere compresi fra un mese e quattro e prorogabili per non più di due.

Anche il giudice può invitare a procedere alla negoziazione.

Il decreto legge, inoltre, specifica che l’invito a stipulare la convenzione deve indicare, oltre all'oggetto della controversia, anche l’avvertimento che la mancata risposta o il rifiuto potrebbe essere valutato, dal giudice, come elemento importante della condotta della parte, sia per quanto riguarda la condanna alle spese di giudizio, sia per la responsabilità aggravata, sia per l’esecuzione provvisoria dell’eventuale successiva sentenza.

Comunque sia, la convenzione di negoziazione, la quale non rappresenta l’accordo vero e proprio, deve prevedere un tempo di almeno un mese per lo svolgimento della procedura, l’indicazione della materia della lite che non deve comunque riguardare diritti indisponibili.

2 Settembre 2014 · Giovanni Napoletano


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