Rc auto » Scopriamo la polizza infortunio conducente

Assicurazioni rc auto: scopriamo la polizza facoltativa per infortunio conducente.

La polizza infortuni conducente è una garanzia accessoria del contratto di responsabilità civile auto che permette di colmare il gap di tutele derivante dalla sola titolarità della Rc auto.

La garanzia obbligatoria Rc Auto infatti, prevede un risarcimento soltanto per i veicoli, le persone, le cose e i terzi trasportati sul proprio veicolo coinvolti nell'incidente.

Questa garanzia è stata creata apposta per tutelare l’unica persona fisica esclusa nel caso di incidente con colpa, mentre nel caso di incidente senza colpa gli eventuali danni fisici subiti dal guidatore sono coperti dalla polizza Rc Auto della controparte.

La polizza Infortuni Conducente, al contrario, copre i danni subiti secondo delle tabelle tariffarie prestabilite nel contratto di polizza per un massimale variabile selezionabile da quelli proposti dalla Compagnia assicurativa.

La maggior parte include anche le casistiche di morte del conducente o l'invalidità permanente, una diaria giornaliera di ricovero e le varie spese sanitarie sostenute dall'assicurato.

Pertanto, per poter disporre di una protezione specifica per il conducente è necessario integrare il contratto Rc auto con una apposita garanzia accessoria.

Di norma, le polizze di assicurazione contro gli infortuni del conducente comprendono l’erogazione di un risarcimento (indennizzo) per le ipotesi di decesso o di invalidità permanente, e ulteriori forme di rimborso per quanto attiene le spese sanitarie che risultano essere direttamente collegate al danno subito.

In ogni caso, considerata la potenziale complessità della garanzia accessoria, vi consigliamo di leggere attentamente il contratto di tale opzione: è infatti possibile che alcune ipotesi di copertura non siano previste, ed è altrettanto possibile che vi siano delle limitazioni superate le quali non si potrà più godere della tutela.

Valutate, inoltre attentamente il massimale (la soglia massima di rimborso oltre la quale la compagnia non è tenuta a risarcire il danno) e l’eventuale franchigia (di norma espressa in termini percentuali).

23 Luglio 2014 · Stefano Iambrenghi




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