Rc auto » Calcolo del premio ed altre informazioni utili

Calcolo del premio rc auto

Il calcolo del premio rc auto, che servirà all'assicuratore per far fronte ai potenziali sinistri futuri provocati dagli assicurati, può essere effettuato soltanto attraverso stime basate sulle evidenze statistiche degli anni precedenti.

L’assicuratore non può limitarsi ad applicare in maniera omogenea e indiscriminata a tutti i suoi assicurati il premio rc auto medio.

Infatti, la probabilità di causare sinistri da parte dei singoli assicurati è differenziata.

L’impresa di assicurazione, pertanto, deve tenere conto di questa diversa propensione al rischio, differenziando il premio in modo proporzionato all'effettiva intensità del rischio (premio equo).

Sempre ricorrendo alle osservazioni statistiche del comportamento degli assicurati, si costituiscono gruppi con caratteristiche omogenee sulla base di variabili che incidono sulla probabilità di causare sinistri.

Le variabili principali sono:

Dalle osservazioni di questi elementi si determinano dei coefficienti di maggiore o minore pericolosità che, applicati al premio rc auto medio, determinano la tariffa nella sua articolazione.

Proseguendo, riportiamo alcuni esempi di come funzionano i parametri tariffari che differenziano il premio rc auto, prendendo in considerazione prima i dati oggettivi riguardanti il veicolo e poi i dati soggettivi riguardanti l’assicurato.

I dati oggettivi per il calcolo del premio rc auto

Partiamo dai dati oggettivi, riguardanti il veicolo:

I dati soggettivi per il calcolo del premio rc auto

Successivamente, vanno considerati i dati soggettivi riferiti, ovvero, alla persona:

Veniamo ora agli oneri fiscali e parafiscali che determinano il premio rc auto.

Gli oneri fiscali e parafiscali che determinano il premio rc auto

Sui premi imponibili dell'assicurazione di responsabilità civile auto gravano:

  1. l’imposta “base” del 12,50%, che ogni Provincia può modificare nella misura massima del 3,5% ad in aumento o in diminuzione per tutti i tipi di veicolo eccettuati i ciclomotori (decreto legislativo 6 maggio 2011, numero 68).
  2. il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%: quest’ultimo è un importo versato dagli assicurati alla compagnia di assicurazione, e da questa allo Stato, per compensare, in via forfettaria, i costi sostenuti dalle strutture sanitarie per la cura ed il ricovero degli infortunati in incidenti stradali.

6 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi




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