Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Come funziona il ravvedimento operoso da gennaio 2015
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L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
In pratica:
- le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi;
- le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l’imposta sul valore aggiunto;
- l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
- l’imposta ipotecaria;
- l’imposta catastale.
Il ravvedimento operoso non è utilizzabile per gli omessi versamenti contributivi all’INPS.
Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:
- la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
- non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore dell’omesso o insufficiente versamento dei tributi.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
11 Gennaio 2015 · Giorgio Valli
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