Ravvedimento operoso – Nuove regole a partire da gennaio 2015

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Come funziona il ravvedimento operoso da gennaio 2015

L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:

In pratica:

Il ravvedimento operoso non è utilizzabile per gli omessi versamenti contributivi all'INPS.

Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Ravvedimento operoso - Le sanzioni applicate dal primo gennaio 2015

A partire dal primo gennaio 2015, la sanzione ridotta applicata con il ravvedimento operoso sarà scaglionata secondo le aliquote illustrate nel seguito. In particolare sarà applicata una sanzione ridotta pari a:

Per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Ravvedimento operoso - attenzione al calcolo della sanzione e degli interessi

Il ravvedimento non e' valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all'imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

Sulla differenza non sanata l'ufficio applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati.

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Esempi pratici di ravvedimento operoso

Un contribuente omette il versamento della prima rata di acconto Irpef, che supponiamo debba essere effettuato entro il 20 giugno, per un importo pari a 700 euro.

Immaginiamo che il contribuente decida di regolarizzare la posizione effettuando in data 30 dicembre (con un ritardo, quindi, di 193 giorni) il versamento dell'imposta dovuta.

Per le regole sul ravvedimento operoso, in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, egli dovrà versare, una sanzione di 26,25 euro (3,75% di 700).

Se il tasso legale annuo vigente è pari al 2,5%, sono dovuti anche interessi in misura pari a 9,25 euro (700 x 2,5%: 365 x 193).

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Ravvedimento breve

Facciamo un altro esempio pratico di ravvedimento operoso: supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).
Ipotizziamo che:

Se la regolarizzazione avviene il 18 maggio, cioè con 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del pagamento, ed il tasso legale annuo vigente in questi 30 giorni è pari al 2,5%, il contribuente dovrà versare:

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Ravvedimento lungo

Vediamo un altro pratico esempio di applicazione del ravvedimento operoso. Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).

Ipotizziamo che:

11 Gennaio 2015 · Giorgio Valli




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