Ravvedimento operoso - attenzione al calcolo della sanzione e degli interessi
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Il ravvedimento non e’ valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).
Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.
Sulla differenza non sanata l’ufficio applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati.
11 Gennaio 2015 · Giorgio Valli
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