Ravvedimento operoso » Come correggere gli errori fiscali

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Ravvedimento operoso » Come regolarizzare errori ed omissioni di natura fiscale

Il ravvedimento è l'istituto che consente di regolarizzare, in modo spontaneo, eventuali errori, o omissioni, nel versamento delle imposte o degli adempimenti tributari.

Chi e quando può utilizzare il ravvedimento operoso

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire occorre rispettare determinati limiti di tempo.

Inoltre, è necessario che:

  1. la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  2. non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  3. non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

Regolarizzazione dei versamenti per il ravvedimento operoso

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell'imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

  • al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);
  • al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).

Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l’articolo 23, comma 31, del decreto legge numero 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta.

In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all'imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

Sulla differenza non sanata l’ufficio applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati.

In ogni caso, il contribuente, per dare prova dell'intenzione di avvalersi dei benefici del ravvedimento, deve imputare, sul modello di versamento, quantomeno parte del versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo.

Effettuare i versamenti per il ravvedimento operoso

Per i versamenti occorre utilizzare:

  1. il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
  2. il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento.

Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento.

E’, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).

Cosa diversa dal pagamento a rate è il cosiddetto “ravvedimento parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Per il suo perfezionamento è necessario che siano pagati interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Ovviamente, vale comunque la regola per cui controlli fiscali, sopraggiunti eventualmente nel frattempo, rendono non sanabile la parte non ancora versata, a cui sarà applicata la sanzione in misura piena.

A titolo d’esempio, se il contribuente non ha effettuato (o ha effettuato in parte) il versamento della somma dovuta a titolo di secondo acconto Irpef per l’anno 2013 (es.: euro 100), l’omissione – sempre che non sia stata già constatata – si considera correttamente ravveduta qualora, entro il 30 settembre 2014 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa), sia versata, in due o più soluzioni, la quota capitale (es. euro 20, 40, 30 e 10) con i correlati sanzione e interessi.

Viceversa, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato, se non limitatamente all'importo versato, qualora il contribuente versi entro il 30 settembre 2014 solo una quota parte (es. euro 20) con i correlati sanzioni e interessi.

Ugualmente, la violazione sarà ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un controllo da parte dell'Amministrazione.

Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa

Quando, per il ravvedimento operoso, è previsto l’obbligo di una dichiarazione integrativa, il contribuente deve presentarla a un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario) entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si sono verificati.

La dichiarazione va presentata:

  • utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l’anno di riferimento
    barrando nella dichiarazione l’apposita casella “Dichiarazione integrativa”;
  • indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati;
  • riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni.

L’eventuale maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

13 Febbraio 2014 · Giorgio Valli


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