La rateizzazione » Dalle bollette alle multe

La rateizzazione » Dalle bollette alle multe

Dopo le recenti riforme introdotte in merito alla dilazione con equitalia, abbiamo chiarito approfonditamente come poter pagare a rate una cartella esattoriale. Cogliendo l'occasione di rinfrescarvi la memoria su questo argomento, vi presentiamo un esauriente vademecum contente tutte le circostanze, utili al consumatore/debitore, in cui è possibile chiedere una rateizzazione: dalle bollette alle multe.

La rateizzazione delle bollette per la fornitura di luce e gas

Complice la crisi economica, si va diffondendo un nuovo fenomeno: sono sempre più numerosi, infatti, i cittadini italiani che scelgono di pagare a rate le bollette di luce a gas.

Sì, perché è possibile optare per questa modalità di pagamento in caso di maxi conguaglio, cioè di bollette dall'importo particolarmente elevato, che supera di una certa entità la media degli importi bimestrali solitamente pagati.

L’alternativa, infatti, sarebbe una condizione di morosità in cui sono venute a trovarsi molte famiglie, negli ultimi due anni, nei confronti dei gestori di luce e gas.

In ogni caso bisogna fare riferimento ad un tasso d’interesse ufficiale che, al momento attuale è fissato all'1,25%.

Naturalmente devono anche verificarsi determinate circostanze. Vediamo quindi in quali casi è possibile chiedere la rateizzazione.

Le bollette sono di due tipi: quelle di acconto e quelle di conguaglio.

Il primo tipo di bolletta si basa su consumi presunti per il periodo considerato e fa riferimento all'ultima lettura del contatore rilevata.

L’utente, nel caso riscontrasse che gli venga addebitato un consumo che si discosta notevolmente da quello effettivo, è tenuto a comunicare al fornitore la lettura del contatore.

La bolletta di conguaglio viene emessa solitamente a fine anno e contiene i consumi effettivamente sostenuti e rilevati.

A causa di errati calcoli e letture può verificarsi di frequente che tale bolletta riporti delle somme particolarmente onerose, e questo ha dato adito a reclami da parte dei consumatori, accolti dall'Autorità per l’energia elettrica e del gas, che ha concesso la possibilità di pagare a rate l’importo dovuto.

Attenzione, però: nei contratti stipulati nell’ambito del libero mercato per l’energia non c’è, purtroppo, l’obbligo di concedere tale rateizzazione.

Questa possibilità esiste soltanto quindi per i clienti che abbiano stipulato un contratto a condizioni regolate dall'Autorità per l’energia.

Dal marzo 2011 è quindi possibile pagare a rate i maxi conguagli o le bollette contenenti importi dovuti al ricalcolo delle tariffe.

Gli enti erogatori di gas e luce sono tenuti a concedere questa possibilità e a tale proposito, possono rateizzare il pagamento in un numero di rate di pari importo, uguale al numero di bollette emesso tra un maxi - conguaglio e l’altro e comunque non inferiore a due.

In particolare il pagamento a rate per i clienti domestici, la cui possibilità deve essere chiaramente indicata in bolletta, può essere concesso nelle seguenti circostanze, fissate dalla delibera 200/99 dell'Autorità per l’Energia:

  • la bolletta di conguaglio ha un importo superiore a più del doppio del più alto importo addebitato nelle bollette in acconto emesse in precedenza (se per esempio le ultime cinque bollette in acconto sono state mediamente di 30 euro si può richiedere la rateizzazione se la bolletta di conguaglio è almeno di 75 euro);
  • a causa di un malfunzionamento del contatore, per cause non imputabili al cliente, gli viene chiesto un importo superiore a quanto addebitato in precedenza, per dei consumi non registrati dal contatore;
  • il cliente ha un contatore accessibile ma, a causa di una o più letture non effettuate, gli viene richiesto un importo particolarmente elevato.

La rateizzazione deve essere richiesta al gestore entro una data precedente alla scadenza della bolletta. Le rate non possono essere cumulate su una sola bolletta, e quindi su ciascuna deve essere richiesto il pagamento di una sola di esse.

Durante il periodo invernale l’importo delle bollette del gas aumenta notevolmente in quelle case in cui è utilizzato come combustibile per il riscaldamento.
Ci si può trovare, quindi, di fronte alla difficoltà a far fronte ad una spesa particolarmente ingente.

La maggior parte degli enti erogatori consentono di poter pagare l’importo a rate.

E’ sufficiente contattare il servizio clienti dell'azienda, che di solito mette a disposizione un numero verde, e fornire all'operatore il codice cliente. Nel giro di pochi minuti sarà comunicato il numero di rate in cui è possibile dividere il pagamento, gli importi di ciascuna e le rispettive scadenze.

Anche gli enti di distribuzione dell'energia elettrica, come Enel, AEM, Iren, consentono di richiedere la rateizzazione dei pagamenti, per bollette non ancora scadute, o scadute da meno di 30 giorni.

Di solito viene stabilito un importo minimo e uno massimo per i quali è possibile dividere in rate il pagamento.

I verbali di multa e la rateizzazione

I verbali delle multe stradali sono rateizzabili in massimo 60 rate, a determinate condizioni.

Ovvero:

  1. il richiedente deve risultare in condizioni economiche disagiate, misurate in questo caso rispetto al reddito dichiarato (reddito familiare imponibile non superiore a 10.628,16 euro).
  2. il verbale (singolo, riferito ad una o più infrazioni) deve essere di importo superiore a 200 euro.

A seconda dell'importo del verbale, cambia il numero delle rate:

  • 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
  • 24 rate se l'importo del verbale è tra 2.000 e 5.000 euro
  • 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.

Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata è 100 euro.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- all'organo accertatore oppure al Prefetto (se l'organo accertatore è la polizia) oppure al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco (se l'organo accertatore dipende, rispettivamente, dalla regione, dalla provincia o dal comune).

La presentazione della domanda congela gli importi dovuti, che rimangono tali fino alla definizione della richiesta di rateizzazione.

E' bene fin da subito informarsi presso l'ente accertatore, che spesso fornisce istruzioni e modulistica anche telematicamente (sul proprio sito internet).

Entro 90 giorni l'organo accertatore deciderà se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta ma deve in ogni caso essere notificata una comunicazione in tal senso.

In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualità tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e la multa raddoppia.

In caso di rigetto, la multa deve essere pagata per intero, nel suo importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. In alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si può opporre al rigetto con ricorso davanti al giudice di pace.

Da sapere, inoltre:

  • se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
  • la presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.
  • la presentazione della richiesta impedisce, inoltre, di usufruire dello sconto del 30% previsto per chi paga entro 5 giorni.

Rateizzazione avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software per calcolare il pagamento “a rate” di avvisi bonari relativi ad omessi versamenti di imposte, ricevuti a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ─ ex articolo 36 bis ─ o controllo documentale ex articolo 36/ter del DPR 600/1973.

Con la regolarizzazione degli avvisi bonari, le imposte (impagate alla scadenza) sono gravate della sanzione del 10%, ma il pagamento potrà essere effettuato con “rate trimestrali”, che variano da 6 rate trimestrali (1 anno e mezzo, per avvisi bonari fino a 2.500 euro) fino ad un massimo di 20 rate trimestrali (5 anni per importi superiori a 5.000 euro), chiaramente aumentati degli interessi legali del 2,5% su base annua.

Quindi, chi non ha effettuato alla scadenza i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, e non ha neanche utilizzato ─ successivamente ─ il ravvedimento operoso (con la sanzione del 3% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, o con la sanzione del 3,75% se si paga oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'omesso versamento) potrà attendere l’arrivo dell'avviso di bonario, che ripetiamo permette il pagamento con rate trimestrali.

Cartelle esattoriali e rateizzazione: il riepilogo

L'agente della riscossione, ovvero Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

Le recenti disposizioni previste dal decreto del fare (decreto legge numero 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge numero 98/2013) consentono anche di richiedere una rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo.

La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell'importo del debito.

Con la direttiva di maggio 2013 Equitalia ha innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.

L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, con la direttiva di Equitalia del marzo 2012 l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.

In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:

  • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
  • l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate otto rate (cinque per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015) anche non consecutive;
  • Anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Rateizzazione imposte sui redditi: Iva Irpef Ires

Il saldo che risulta da Unico Pf e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 16 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L’acconto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell’anno (Dl 76/2013) e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto non supera 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda - il restante 60% - entro il 30 novembre.

Il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Il termine ordinariamente previsto per versare nel 2013, senza alcuna maggiorazione, il saldo e il primo acconto (cioè il 17 giugno, dal momento che il 16 è domenica) è stato prorogato all'8 luglio per i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap, dovuti dai contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito.

Fermo restando che la proroga riguarda le attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, la stessa si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi minimi).

Per quanto riguarda l'IVA, invece, dovuta in base alla dichiarazione annuale, deve essere versata entro il 16 marzo.

E’ possibile, inoltre, rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
    Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e cosi via).

Se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata (in tale categoria rientrano la maggior parte dei contribuenti IVA) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, sintetizzando, se il contribuente presenta la dichiarazione IVA autonoma, può scegliere tra:

  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il contribuente, invece, è tenuto a presentare la dichiarazione IVA all'interno del modello Unico, può scegliere di:

  • versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
  • versare tale importo sempre in unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 - IVA annuale saldo.

5 Dicembre 2013 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!