Pagamento della multa – come e a chi chiedere la rateazione

La possibilità di rateazione di una multa è prevista all'articolo 202 bis del codice della strada

L'Articolo 202 bis del codice della strada, infatti, descrive, nel dettaglio, la procedura da seguire per ottenere la rateazione della multa, i requisiti e gli obblighi per poter fruire del beneficio.

  1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

  2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
  3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
  4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni.
  5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
  6. La notifica all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
  7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
  8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero dalla notifica di cui al secondo periodo del comma 6.
  9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La rateazione della multa in parole semplici

Di seguito le condizioni che devono essere soddisfatte per poter accedere la beneficio della rateazione della multa.

  1. la multa deve essere di importo superiore a 200 euro;
  2. il reddito imponibile del soggetto obbligato al pagamento non deve superare 10.628,16 euro. Questo limite è alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente;
  3. la multa deve essere riferita ad un unico verbale (non è possibile, cioè, rateizzare l’importo complessivo di due o più multe);
  4. la multa non deve essere stata impugnata dinanzi al giudice di pace o al Prefetto. La richiesta di rateizzazione, peraltro, esclude la possibilità di impugnare successivamente il verbale, essendo esplicitamente equiparata a rinuncia di tale facoltà.

La richiesta di rateazione deve essere inoltrata, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della multa:

  1. al Prefetto se si tratta di violazioni accertate dalla polizia di Stato;
  2. al Presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco se si tratta di violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

Il soggetto a cui è stata inoltrata l'istanza di rateazione adotta entro novanta giorni, un provvedimento di accoglimento o di rigetto. In assenza di risposta la richiesta di rateazione deve intendersi respinta.

Qualora l'istanza di rateazione venga respinta, la multa deve essere pagata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o dal compimento del termine dei novanta giorni concessi per il silenzio-rigetto. In alternativa, è possibile, sempre nel termine di trenta giorni, ricorrere al giudice di pace per impugnare il provvedimento di rigetto o il silenzio rigetto.

Il numero massimo di rate con cui è possibile rateizzare l'importo, anche relativo a più infrazioni, purché relativo in un unico verbale è:

  • 12 rate per importi da 200 a 2.000 euro;
  • 24 rate per importi da 2.000 a 5.000 euro;
  • 60 rate per importi superiori a 5.000 euro.

Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e in ogni caso si applicano gli interessi di legge. Il debitore che non paga la prima rata e, successivamente, la seconda decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

3 Gennaio 2013 · Simone di Saintjust


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