Rateazione dilazione cartella esattoriale dopo il decreto milleproroghe 2008 – moduli e documenti per attestare la situazione di difficoltà – piano di rateazione personalizzato – calcolo del numero di rate possibili in relazione all’indicatore ISEE o all’indice di liquidità

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La rateazione della cartella esattoriale è la possibilità che l’agente della Riscossione concede al debitore per consentirgli di saldare l’importo iscritto a ruolo con pagamento rateale.

Dopo il decreto "Milleproroghe" incluso nella finanziaria 2008, il debitore che non è nelle condizioni economiche di pagare entro i termini (60 giorni dalla notifica) la somma indicata nella cartella esattoriale, può chiedere una rateazione dilazione o rateizzazione del debito relativo alla cartella esattoriale direttamente all'agente della Riscossione.

Per quel che riguarda, dunque, la rateazione della cartella esattoriale passano da 60 (o 48 in caso di sospensione della riscossione per un anno) a 72 - ma senza la possibilità di sospendere i pagamenti - le rate mensili con cui sarà possibile versare le somme iscritte a ruolo. Il debitore moroso che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica avrà dunque sei anni di tempo per saldare il dovuto.

Circa le modalità di rateazione della cartella esattoriale ed il numero di rate concedibili, è necessario fare riferimento ai regolamenti di ciascun agente della riscossione.

Equitalia rende disponibile sul proprio sito, il simulatore per il calcolo del piano di rateazione personalizzato. E’ quindi possibile calcolare dal proprio pc il numero di rate che l’agente della riscossione può concedere ed il relativo importo.

L’istanza di rateazione della cartella esattoriale può essere presentata anche dopo che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'Agente della Riscossione.

Per atti esecutivi si intendono il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o i locali dove il debitore esercita l’attività, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi di stipendio, pensione, fitti.

Di seguito i documenti richiesti per attestate la temporanea situazione di obiettiva difficoltà che devono accompagnare la richiesta di rateazione.

Documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Per persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati è necessaria la certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare.

La certificazione I.S.E.E. deve essere prodotta da uno dei soggetti preposti per legge a rilasciare tale certificazione, e cioè:

Casi eccezionali non dimostrabili da ISEE

2. documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.. A titolo esemplificativo:

Ditte individuali in contabilità ordinaria

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

3. visura camerale aggiornata

4. relazione economico-patrimoniale

5. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

6. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

7. visura camerale aggiornata

8. relazione economico-patrimoniale

Società a responsabilità limitata con controllo contabile - spa. - Società in accomandita per azioni

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici dotate di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

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24 Maggio 2008 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

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16 risposte a “Rateazione dilazione cartella esattoriale dopo il decreto milleproroghe 2008 – moduli e documenti per attestare la situazione di difficoltà – piano di rateazione personalizzato – calcolo del numero di rate possibili in relazione all’indicatore ISEE o all’indice di liquidità”

  1. MICHELANGELO SAVONITTO ha detto:

    Ritengo assolutamente diabolica la richiesta di sottoscrizione della relazione economico patrimoniale da parte di professionista , addirittura di un revisore ufficiale dei conti qualora il debito d’imposta iscritto a ruolo superi i 15.000 euro. Alla piccola impresa individuale o alla piccola societa’ di persone che , pur trovandosi in difficolta’finanziarie, vuole regolarizzare la propria posizione, viene infatti richiesto di sottoporre la propria situazione ad un revisore ufficiale dei conti,il quale dietro profumato compenso predisporra’, ma nella maggioranza dei casi solo sottoscrivera’la relazione economico patrimoniale e l’indice di liquidita’che per la sua semplicita’ potrebbe assolutamente essere determinato dall’imprenditore o dalla responsabile amministrativa dell’azienda. Non tutte le piccole aziende si servono normalmente del commercialista e questo puo’ anche non essere un “revisore ufficiale dei conti” per cui il ricorso a quest’ultimo puo’ essere assolutamente casuale e per cio’stesso molto oneroso.

  2. donato ha detto:

    Salve,
    ho presentato domanda di rateizzazione ad Equitalia, regolarmente accettata per 72 rate mensili. Dal momento che ho altre situazioni da sistemare, mi è stato consigliato, avendo delle proprietà, di fare un mutuo per consolido. Ebbene, in presenza di iscrizione ipotecaria, che Equitalia ha fatto su tutti i miei beni (valore 500.000,00 euro) a garanzia di appena 10.000 di debito. Si può chiedere la cancellazione, avendo regolarizzato il debito?
    Grazie e saluti.

  3. Alfio ha detto:

    Salve. Volevo sapere questo: Per varie difficoltà lavorative e finanziarie mi trovo con un dbito con l’inps di oltre 50.000 euro.
    Queste somme sono state messe a ruolo dall’equitalia.
    C’è la possibilità di condonare almeno gli interessi e fare una rateizzazione a 72 mesi?
    Grazie e distinti saluti

    • Alfio ha detto:

      Salve. Volevo sapere questo: Per varie difficoltà lavorative e finanziarie mi trovo con un dbito con l’inps di oltre 50.000 euro.
      Queste somme sono state messe a ruolo dall’equitalia.
      C’è la possibilità di condonare almeno gli interessi e fare una rateizzazione a 72 mesi?
      Grazie e distinti saluti

    • cocco bill ha detto:

      Può tentare di ottenere una rateizzazione a 72 rate da Equitalia.

  4. Alberto ha detto:

    Salve.
    Anche se Gerit mi ha rateizzato il debito in n°72 rate mensili mi trovo in grande difficolta’ ad onorare le rate di circa 600 euro in funzione del fatto che percepisco 1000 euro al mese quando mi dice bene. Cosa posso fare?

    • c0cc0bill ha detto:

      Nulla, se non riflettere consapevolmente sulla circostanza che saltando la prima rata o due successive (anche non consecutive) alla prima, si perde il beneficio della rateizzazione. Almeno per quella cartella (o quelle cartelle) che sono state oggetto di rateizzazione.

  5. karalis ha detto:

    non sarebbe bello se l’imps o l’inail o l’ufficio delle entrate , gestisca il suo credito come l’enel o la telecom oppure come qualsiasi altro venditore di servizi? basterebbe togliere il sevizio a chi non paga.
    in questo modo tante artigiani si salverebbero da equitalia e tante societa’ che fanno le furbe pagherebbero.

    perche dare il servizio se uno non paga?

    preciso che sono una persona rovinata da equitalia e non posso pagare, in quanto reale nullatenente (la banca mi ha gia’ preso tutto) dove li prendo 350,000 euro da dare a equitalia?

    In effetti è proprio come se il servizio di riscossione lo gestissero direttamente l’INPS e l’Agenzia delle entrate.

    Agenzia entrate ed INPS hanno infatti costituito una società, Equitalia appunto, rispettivamente con quote del 51% e del 49%.

    Il resto i sembra improponibile caro Antonio.

    Lo Stato non dovrebbe fornire i propri servizi (pochi ed insufficienti, siamo d’accordo ma la convergenza si ferma qui) a chi non paga le tasse? Dovrebbe dunque impedire l’accesso agli ospedali, la circolazione sulle strade, lo smaltimento della spazzatura, l’istruzione ai figli di chi non le paga, ecc.? Non mi sembra fattibile.

    L’Inps dovrebbe non corrispondere la pensione a chi non paga i contributi pensionistici? Potremmo anche essere d’accordo, ma purtroppo il sistema previdenziale (contributivo e/o retributivo che sia) si basa sui versamenti dei lavoratori per pagare le pensioni. Quindi …

  6. antonio ha detto:

    non sarebbe bello se l’imps o l’inail o l’ufficio delle entrate , gestisca il suo credito come l’enel o la telecom oppure come qualsiasi altro venditore di servizi? basterebbe togliere il sevizio a chi non paga.
    in questo modo tante artigiani si salverebbero da equitalia e tante societa’ che fanno le furbe pagherebbero.

    perche dare il servizio se uno non paga?

    preciso che sono una persona rovinata da equitalia e non posso pagare, in quanto reale nullatenente (la banca mi ha gia’ preso tutto) dove li prendo 350,000 euro da dare a equitalia?

  7. karalis ha detto:

    la rateizzazione dei debiti esattoriali ha avuto un iter “ALL’ITALIANA” complesso e affidato sempre alla discrezionalità.
    Non si poteva dare un’operatività semplice?
    perchè complicare sempre la vita ai cittadini e alle imprrese?
    Non è palesamente chiaro che chi non ha pagato entro i termini è conseguenza di difficoltà?
    La nostra burocrazia e i nostri legislatori devono cambiare mentalità a 360 gradi.

    Caro Gioacchino,
    mi trovi completamente d’accordo.

    Dovrebbero sfornare poche leggi, semplici, comprensibili ed applicabili … invece vengono fuori sempre leggi complicate da interpretare con circolari ministeriali apposite, quando va bene.

    Quando va male, come in questo caso, una società ed i suoi amministratori redigono provvedimenti integrativi con ulteriori precisazioni, interpretazioni, calcoli complicati per il reddito, la capienza, l’incapienza, l’incontinenza ecc…

    Insomma un bel casino per penalizzare i furbi, senza riflettere sul fatto che i furbi le cartelle esattoriali non le ricevono proprio. O, se qualche volta accade, le fanno cancellare da qualche impiegato dell’Agenzia. Come è già stato reso noto in molti fatti di cronaca ….

  8. gioacchino azzolini ha detto:

    la rateizzazione dei debiti esattoriali ha avuto un iter “ALL’ITALIANA” complesso e affidato sempre alla discrezionalità.
    Non si poteva dare un’operatività semplice?
    perchè complicare sempre la vita ai cittadini e alle imprrese?
    Non è palesamente chiaro che chi non ha pagato entro i termini è conseguenza di difficoltà?
    La nostra burocrazia e i nostri legislatori devono cambiare mentalità a 360 gradi.

  9. karalis ha detto:

    Con la direttiva n. 25 del 1° luglio 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rateazione delle somme, iscritte a ruolo, superiori a 50mila euro, alla luce degli interventi operati con la manovra d’estate (decreto legge n. 112/2008).

    Con l’abolizione dell’obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge; tuttavia, per le dilazioni già concesse continueranno ad applicarsi le garanzie prestate dagli interessati.
    Resta fermo il fatto che l’Agente per la Riscossione è tenuto, comunque, a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ed il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la decadenza dell’agevolazione.
    Permane la valutazione dell’indice di liquidità per società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici.
    Anche per le scadenze si registra un cambiamento: le rate non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
    Comunque, nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata dovrà continuare ad essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

  10. Equitalia ha detto:

    Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione

    – Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.

    – Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    – La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

    – Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.

  11. Nicoletta Cottone ha detto:

    Di tutto un po’ nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    Viene cancellato l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    Rateazioni di importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23). Eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50 mila euro.

  12. karalis ha detto:

    D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    art.18. Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo (art. 83, comma 23)

    Relativamente alle dilazioni di pagamento di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 viene eliminato l’obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa, in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a euro 25.822,84.

    Viene, quindi, meno anche la possibilità per il Concessionario della riscossione di procedere a riscossione coattiva nei confronti del fideiussore, in caso di
    decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.

    Detta possibilità viene, tuttavia, fatta salva relativamente alle garanzie già prestate ai sensi del ricordato art. 19

  13. Francesca lippi ha detto:

    La procedura ufficiale per la rateazione del debito INPS è espressa nella direttiva di Equitalia spa a firma del suo amministratore delegato, Attilio Befera, con data 13 Maggio 2008 (DSR/NC/2008/017). La rateazione potrà essere concessa solo in caso di dimostrata “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”. Viene da domandarsi, nel caso di situazione di difficoltà “permanente”, se tale divisione in rate sia ancora garantita.

    Nel documento, il quale è stato redatto a causa delle molte richieste di rateazione pervenute, si legge espressamente che la divisione in rate verrà stabilita, innanzitutto, secondo due classi di debito: per debiti inferiori ai 5000 euro (le rate non potranno essere più di 36) e per debiti superiori ai 5000 euro (le rate potranno arrivare fino a un massimo di 72).

    Nel primo caso il contribuente dovrà semplicemente presentare una richiesta motivata. La rateazione avverrà seguendo un rapporto fra rate e importo del debito che vedrà una ulteriore divisione in 18 rate per gli importi che non superino i 2000 euro; 24 rate per importi compresi fra i 2001 euro (quel unico euro fa evidentemente una differenza enorme…) e i 3500 euro; infine per importi da 3501 euro a 5000 euro si potrà avere una divisione in 36 rate.

    Per quanto riguarda, invece, i debiti superiori ai 5000 euro (ovverosia dai 5001 euro in poi) Equitalia spa fa una ennesima classificazione: da una parte abbiamo le persone fisiche, le ditte individuali, le imprese minori e tutti gli altri soggetti in “regimi fiscali semplificati”. Dall’altra parte abbiamo le società di capitali, le cooperative, le mutue assicuratrici e le ditte individuali, però in “contabilità ordinaria”.

    I primi dovranno inviare istanza di rateazione, a cui dovranno allegare l’ISEE, ovvero la situazione reddituale equivalente di tutto il nucleo familiare, che dovrà essere elaborato unicamente dal CAF, dal Comune o da un’altra amministrazione pubblica e che eroga prestazioni sociali agevolate. Equitalia spa utilizzerà il dato fornito dall’ISEE e, unitamente, prenderà in considerazione anche l’entità del debito che sarà calcolata al netto di eventuali sgravi fiscali o di pagamenti parziali e senza tenere in considerazione interessi di mora oppure aggi o anche spese esecutive.

    Ora: siamo molto poco convinti che i dati forniti dallo ISEE costituiscano un indice valido ad identificare “il reddito” e neppure che il principio del cumulo del reddito familiare stesso non costituisca una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. In più questo indice in particolare, è comprendente anche del valore catastale della prima casa (che è da considerarsi un bene primario) e questo non costituisce in realtà un reddito esigibile.

    Per i secondi, invece, Equitalia spa fa riferimento direttamente alla Legge Fallimentare per stabilire la temporanea situazione di difficoltà economica. Ciò che va individuato, per poter stabilire il numero di rate da concedere è l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere al debito dati i mezzi economici di cui dispone. Equitalia spa, dunque, utilizzerà l’ “Indice di Liquità”, calcolato con il rapporto:

    Indice di Liquidità = Liquidità immediata + Liquidità Differita/Passività Correnti

    In verità, l’Indice di Liquidità sembra essere adatto solo alle Società di Capitali, in quanto solo queste possono avere un reale controllo della liquidità, caratteristica, invece, che non appartiene alle piccole s.r.l. familiari, oppure alle persone fisiche, per le quali sarebbe, al contrario, da prendere in considerazione la sola esposizione bancaria, altrimenti il risultato non potrà che essere il solito: ovverosia la penalizzazione delle persone normali, in quanto se queste mancassero proprio di liquidità, si vedrebbero rifiutata la rateazione, e se, invece, la ottenessero, ma risultassero morosi anche solo di una rata, perderebbero tale concessione.

    Tutto questo si traduce in una mera incapacità reale di recuperare i crediti, con conseguenti danni arrecati allo Stato. E su questo argomento si tornerà in maniera più approfondita.

    Il soggetto potrà essere ritenuto in situazione di temporanea difficoltà quando l’Indice di Liquidità sarà minore a 1.

    Questo valore, però, non sarà sufficiente per stabilire se il soggetto richiedente rateazione ne sia in diritto o meno. Equitalia, a questo punto, calcolerà un ulteriore indice detto “Alfa” che sarà così ricavato:

    Indice Alfa = Debito Complessivo/ Valore della Produzione x 100.

    Tale indice dovrà risultare maggiore di 4 e, come si legge nella direttiva, si avranno altre divisioni in classi che riportiamo:

    – Per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate

    – Per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate

    – Per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate

    Ora: nei fatti questa divisione certosina non avviene ancora. Nella realtà succede che chi si veda recapitare tali cartelle, magari per debiti INPS con un obbligo di pagamento entro 60 giorni (cartelle che spesso arrivano con forti ritardi, per qualsiasi cifra si stia parlando) ed ovviamente, chieda la rateazione per riuscire a pagare il debito e non vedersi apporre ipoteca sulla casa o sulla proprietà, si trova, invece, di fronte a una sorta di muro.

    Grazie al cosiddetto “Decreto Mille proroghe” (248/07), entrato in vigore a fine febbraio, si può dilazionare il debito fino a 6 anni (quindi le famose 72 rate), ma, già da come possiamo percepire fino ad ora, non è così scontata una dilazione del genere. Chi si recasse in una sede di Equitalia spa per chiedere una divisione in 72 rate, si vedrebbe subito richiedere sull’unghia un dodicesimo dell’intero debito, facendo riferimento in questo modo alla vecchia procedura per i debiti INPS, dunque quella prima del Milleproroghe.

    Alcuni impiegati agli sportelli delle sedi Equitalia, non sanno ancora come far fare una richiesta ufficiale e ripiegano su una autocertificazione che attesti la situazione di difficoltà economica. Per questi dipendenti la procedura continua a rimanere ancora oscura.

    Un ultimo problema, poi, riguarda non tanto il discorso dei debiti maggiori di 5000 euro, quanto quello dei debiti maggiori di 50.000 euro. Infatti in questo caso, per via di un meccanismo innescato dal Milleproroghe, bisognerebbe fare riferimento anche all’Agenzia delle Entrate. Questa, nonostante la procedura del recupero del debito sia di competenza di Equitalia spa, pare che abbia l’ultima parola sulle fideiussioni in quanto le garanzie fideiussorie sono obbligatorie anche per i contributi previdenzial

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